Sentenza n. 235/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza numero 1053/2024, emessa in data 2 ottobre 2024, dal Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, avente ad oggetto la cd. carta elettronica del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, n. 1053/2024, relativa al riconoscimento della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, nella misura di € 500,00 annui per le annualità indicate, condannando il Ministero a mettere a disposizione le somme. La sentenza, notificata al Ministero il 24 ottobre 2024, non è stata appellata ed è quindi passata in giudicato. È inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione dei titoli esecutivi aventi a oggetto il pagamento di somme da parte delle amministrazioni statali. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inerte. Il ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, la fissazione di una penalità di mora e la rifusione delle spese. Il Ministero ha dedotto le difficoltà derivanti dalla serialità del contenzioso, dall’elevato numero di sentenze da eseguire e dall’assenza, allo stato, di copertura finanziaria, chiedendo anche la riunione dei numerosi giudizi di ottemperanza e una riduzione delle spese in ragione della loro trattazione seriale.
La decisione
Il Collegio ha respinto l’istanza ministeriale di riunione, ritenendo insussistenti i presupposti di connessione oggettiva e soggettiva: la materia e le questioni identiche non bastano, quando sono diversi i titoli giudiziali e i ricorrenti, né rileva l’identità parziale degli studi legali. La riunione non può inoltre comprimere il diritto dei singoli ricorrenti vittoriosi al ristoro delle spese legali. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il giudice ha ritenuto comprovato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale del lavoro, precisando che, dopo le modifiche all’art. 475 c.p.c. e all’art. 115 c.p.a. introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, l’apposizione della formula esecutiva non è più necessaria per l’ammissibilità dell’ottemperanza. Ha inoltre accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 e l’inerzia non contestata del Ministero. L’Amministrazione è stata condannata a dare completa esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari della direzione competente; il commissario dovrà provvedere entro i successivi 90 giorni, anche mediante pagamento in conto sospeso in caso di insufficienza degli stanziamenti. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di soggetto interno all’Amministrazione. È stata inoltre applicata una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari agli interessi legali sull’importo dovuto, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza, ma esigibile qualora il Ministero non adempia entro il termine di 90 giorni. Il commissario dovrà calcolarla d’ufficio e disporne il pagamento insieme al debito principale. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato amministrativo o di altro provvedimento giurisdizionale esecutivo nei casi previsti dalla legge.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora in caso di persistente inadempimento.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere quantificata in modo da bilanciare la funzione sanzionatoria con quella sollecitatoria; nel caso concreto è stata parametrata agli interessi legali sull’importo dovuto e resa applicabile in caso di mancato adempimento entro il termine assegnato.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici devono completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti il pagamento di somme; decorso tale termine, può essere proposta l’azione esecutiva prevista dall’ordinamento.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto alla Carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.
art. 115 c.p.a.
A seguito delle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia, non richiede più l’apposizione della formula esecutiva ai fini dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
La modifica apportata dal d.lgs. n. 149/2022 ha eliminato la necessità della formula esecutiva, con conseguente riflesso sull’ammissibilità dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 115 c.p.a.
art. 327 c.p.c.
Il mancato appello entro il termine previsto ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Bergamo.
art. 70 c.p.a.
È stato richiamato dal Ministero quale base della richiesta di riunione dei giudizi connessi.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere proposto per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione il pagamento di somme, quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
- Dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/2022 agli artt. 475 c.p.c. e 115 c.p.a., l’apposizione della formula esecutiva non costituisce requisito necessario per l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza fondato su una sentenza passata in giudicato.
- La serialità dei contenziosi e l’identità della materia trattata non giustificano, di per sé, la riunione dei giudizi di ottemperanza quando siano diversi i titoli giudiziali azionati e i ricorrenti; neppure l’identità parziale dei difensori integra una sufficiente connessione soggettiva.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine perentorio con effetto liberatorio e prevedere, per il caso di mancato adempimento, una penalità di mora parametrata agli interessi legali sull’importo dovuto, così da combinare funzione sollecitatoria e funzione sanzionatoria.
- In caso di perdurante inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta interno alla struttura amministrativa debitrice, anche attribuendogli la facoltà di delegare le concrete attività esecutive a dirigenti o funzionari competenti.
- La carenza di disponibilità nei pertinenti capitoli di bilancio non impedisce l’esecuzione dell’obbligo pecuniario giudizialmente accertato, potendo il commissario ricorrere, nei presupposti di legge, al pagamento in conto sospeso.
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