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Sentenza

Sentenza n. 2093/2026 - Napoli, Sezione 4

per la declaratoria, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell’illegittimità del silenzio – inadempimento, serbato dall’Università resistente sull’istanza dell’8 gennaio 2025, avanzata dalla ricorrente al fine di ottenere il trasferimento ad anno successivo al primo al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua italiana e/o inglese, presso la sede di Napoli e/o -OMISSIS-, per gravi motivi di salute, ai sensi dell’art. 9 del R. D. n. 1269 del 4 giugno 1938; dell’obbligo dell’Ateneo intimato a provvedere alla valutazione della carriera universitaria della ricorrente, ivi compresi i crediti formativi già acquisiti, gli esami sostenuti e la relativa votazione ottenuta, ai fini del rilascio del nulla osta all’iscrizione ad anno successivo al primo al CdLM in Medicina; nonché per la nomina di un commissario ad acta, che provveda in luogo dell’Ateneo resistente, nell’ipotesi di perdurante inadempimento da parte di quest’ultimo; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25\03\2025: per l’annullamento: - della nota prot. n. -OMISSIS- del 21 marzo 2025, emessa dalla Divisione Gestione Carriere Studenti dell’Università resistente, e firmata dal Rettore, Prof. -OMISSIS-, con la quale è stata rigettata l’istanza, ex art. 9 R. D. n. 1269/1938 s.m.i., presentata dalla ricorrente l’8 gennaio 2025, al fine di ottenere il trasferimento ad anno successivo al primo al CdLM in Medicina e Chirurgia in lingua italiana e/o inglese, presso la sede di Napoli e/o -OMISSIS-, per gravi motivi di salute; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti di interesse, anche allo stato non conosciuti; e per l’adozione delle misure cautelari volte ad ordinare all’Università degli Studi della Campania di ammettere la ricorrente alla frequenza del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia o, in subordine, di riesaminare l’istanza di trasferimento, ex art. 9 del R. D. n. 1269/1938, delibando nel merito il complesso quadro clinico della ricorrente ed accertando, in chiave funzionale e multidimensionale, se sussistono o meno i gravi motivi legittimanti un trasferimento in entrata;

Giustizia amministrativa202500986

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del trasferimento ad anno successivo al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per gravi motivi di salute

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, iscritta al secondo anno di Medicina e Chirurgia presso un’università straniera e titolare di 71 CFU, aveva chiesto il trasferimento presso l’Università resistente, ai sensi dell’art. 9 del r.d. n. 1269/1938, deducendo gravi patologie psichiche e la necessità di avvicinarsi alla famiglia e ai luoghi di cura. Inizialmente aveva impugnato il silenzio serbato sull’istanza; dopo il preavviso di rigetto e le osservazioni della ricorrente, l’Ateneo ha adottato un diniego espresso, motivato dall’assenza di un bando di trasferimento per indisponibilità di posti. Il ricorso avverso il silenzio è divenuto improcedibile. Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il diniego, sostenendo che l’art. 9 del r.d. n. 1269/1938 consentisse il trasferimento straordinario per gravi motivi di salute anche in assenza di posti disponibili, di un bando e di una procedura selettiva, nonché deducendo l’illegittimità costituzionale della disciplina dell’accesso programmato. Ha inoltre denunciato la violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, il difetto di istruttoria e l’omessa considerazione del quadro clinico, assumendo che l’Ateneo avrebbe dovuto esaminare nel merito la richiesta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso contro il silenzio, poiché l’Amministrazione aveva adottato il provvedimento espresso impugnato con motivi aggiunti. Nel merito ha respinto i motivi aggiunti. Il Collegio ha ritenuto che, per i corsi di Medicina e Chirurgia a numero programmato, la disciplina speciale derivante dalla l. n. 264/1999 e dai decreti ministeriali attuativi prevalga sull’art. 9 del r.d. n. 1269/1938. L’iscrizione ad anni successivi al primo presuppone la documentata disponibilità di posti vacanti nella relativa coorte, la pubblicazione di un bando o avviso pubblico, la presentazione della domanda nell’ambito della procedura selettiva, il riconoscimento dei crediti e delle propedeuticità e l’assenza di iscrizioni in soprannumero. Anche per i candidati con gravi motivi di salute, la disciplina speciale non consente l’iscrizione automatica in soprannumero: essa attribuisce soltanto una preferenza ai candidati con invalidità almeno pari al 66% o con disabilità grave ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992, purché collocati in posizione utile, siano riconosciuti i crediti e sussistano posti disponibili. Il TAR ha seguito il precedente del Consiglio di Stato che aveva riformato una precedente decisione della stessa Sezione, ritenendo derogato l’art. 9 del r.d. n. 1269/1938 dalla disciplina dell’accesso programmato. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta priva di spazio per essere sollevata. È stata respinta anche la censura relativa all’art. 10-bis della l. n. 241/1990: pur essendo stato contestato il mancato preavviso di rigetto, il provvedimento è stato qualificato come vincolato, sicché, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, non sarebbe potuto avere contenuto diverso, essendo impedita l’iscrizione in assenza dei presupposti normativi. Le spese sono state integralmente compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Il ricorso avverso il silenzio è divenuto improcedibile per la sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso, impugnato con motivi aggiunti.

  • art. 9 r.d. n. 1269/1938

    lo studente in corso di studi può trasferirsi da una ad altra Università o istituto superiore, presentandone domanda al proprio Rettore o Direttore

    La disposizione generale sul trasferimento è derogata, per i corsi di Medicina e Chirurgia a numero programmato, dalla disciplina speciale dell’accesso programmato e delle iscrizioni ad anni successivi al primo.

  • art. 2 r.d. n. 1269/1938

    il Rettore può, in linea eccezionale, accordare il congedo richiesto dopo tale data, solo quando ritenga la domanda giustificata da gravi motivi

    La facoltà eccezionale di trasferimento per gravi motivi non consente di superare i vincoli speciali previsti per l’iscrizione agli anni successivi dei corsi a numero programmato.

  • art. 3, comma 1, lett. a) e b), l. n. 264/1999

    Costituisce la base legislativa del sistema di programmazione degli accessi ai corsi universitari a numero programmato e legittima la disciplina ministeriale che esclude posti aggiuntivi negli anni successivi al primo.

  • art. 9 e art. 10 dell’Allegato 3 al d.m. n. 472/2024

    Le iscrizioni ad anni successivi al primo [...] possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso [...] Gli atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi pubblici.

    L’iscrizione ad anni successivi al primo richiede posti vacanti nella coorte, bando o avviso pubblico, domanda nell’ambito della procedura, riconoscimento dei crediti e delle propedeuticità; non sono ammessi posti aggiuntivi o iscrizioni fuori coorte.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La mancata comunicazione dei motivi ostativi non determina l’annullamento quando il provvedimento è vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

    La violazione procedimentale relativa al preavviso di rigetto è inidonea a comportare l’annullamento del diniego, poiché l’assenza dei presupposti per l’iscrizione rende vincolato il contenuto dell’atto.

  • art. 3, comma 3, l. n. 104/1992

    La certificazione di handicap in situazione di gravità rileva come condizione per il titolo di preferenza previsto dalla disciplina ministeriale, non come titolo all’iscrizione in soprannumero.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

Massime di principio

  • Per i corsi di Medicina e Chirurgia soggetti ad accesso programmato nazionale, l’iscrizione ad anni successivi al primo è ammessa esclusivamente nell’ambito della disciplina speciale fondata sulla l. n. 264/1999 e sui relativi decreti ministeriali attuativi, che richiede posti vacanti nella relativa coorte, pubblicazione di un bando o avviso pubblico, partecipazione alla procedura, riconoscimento dei crediti e delle propedeuticità e rispetto della programmazione nazionale.
  • L’art. 9 del r.d. n. 1269/1938, pur prevedendo in via generale il trasferimento tra università e consentendo deroghe per gravi motivi, non autorizza il trasferimento ad anni successivi al primo in soprannumero o al di fuori della procedura pubblica prevista per i corsi a numero programmato.
  • Per i candidati con gravi e documentati motivi di salute, la disciplina speciale dell’accesso programmato non elimina il requisito della disponibilità di posti: l’invalidità almeno pari al 66% o la disabilità grave ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992 attribuiscono, alle condizioni previste, un titolo di preferenza nella graduatoria.
  • La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non comporta l’annullamento del provvedimento quando la disciplina applicabile rende vincolata la decisione e risulta palese che le osservazioni dell’interessato non avrebbero potuto condurre a un esito diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
  • Il ricorso avverso il silenzio diviene improcedibile quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione adotta un provvedimento espresso sul procedimento, anche se tale provvedimento viene contestato con motivi aggiunti.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiAccesso programmato ai corsi universitariPartecipazione al procedimentoTermini e notificazione del ricorso
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneVizi formali non invalidantiPrimato del diritto UE e disapplicazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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