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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6568/2020 del 09/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (Comune)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un’intimazione di pagamento della Tares relativa all’anno 2013. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; in appello, la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva riformato la decisione, ritenendo che il contribuente si avvalesse del servizio pubblico di smaltimento e che non fosse provato uno smaltimento autonomo. Il contribuente aveva quindi chiesto la revocazione della sentenza d’appello, sostenendo che dagli atti risultava, anche tramite un’attestazione di una ditta specializzata, che nel 2013 non erano stati conferiti rifiuti al servizio pubblico perché smaltiti in proprio. La CTR aveva respinto la revocazione, osservando che la censura riguardava il travisamento della prova, non un errore di fatto revocatorio, e che la mancata fruizione effettiva del servizio non era decisiva ai fini della Tares. In Cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo, denunciando violazione degli artt. 395, n. 4, e 402 c.p.c., ha contestato che la CTR avesse escluso la decisività dello smaltimento autonomo facendo ricorso a valutazioni estranee alla sentenza revocanda; con il secondo, denunciando omessa motivazione, ha lamentato l’omessa pronuncia sull’esclusione dell’azienda dalla Tares ai sensi dell’art. 10 del regolamento comunale e, in subordine, sul diritto alla riduzione previsto dall’art. 25 del medesimo regolamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato infondata l’eccezione del Comune secondo cui il ricorso per revocazione sarebbe stato inammissibile perché la sentenza originaria non era stata impugnata per cassazione: i due rimedi hanno presupposti diversi e l’ammissibilità della revocazione non dipende dalla proposizione o dall’esito del ricorso per cassazione, salvo il caso in cui la questione sia già stata esaminata e decisa, anche sotto il profilo dell’errore di diritto. Ha poi dichiarato inammissibile il ricorso perché il contribuente non aveva censurato entrambe le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata: oltre alla non decisività della mancata fruizione del servizio, la CTR aveva stabilito che era stato dedotto un travisamento della prova, censurabile con ricorso per cassazione contro la sentenza revocanda e non mediante revocazione per errore di fatto. Il secondo motivo non supera tale ragione autonoma e assorbente di inammissibilità. Il ricorrente è stato condannato a rifondere al Comune le spese, liquidate in euro 3.000, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge, ed è stato dichiarato sussistente l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Invero la CTR ha affermato non solo che la circostanza della mancata fruizione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti non era decisiva ma anche che il ricorrente si era doluto del travisamento della prova versata in atti e non del travisamento dei fatti, per il che avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione e non già il ricorso per revocazione.

    La revocazione per errore di fatto non è il rimedio per contestare il travisamento o la valutazione delle prove; la decisione afferma che una censura di tale natura avrebbe dovuto essere proposta con ricorso per cassazione contro la sentenza revocanda.

  • art. 402 c.p.c.

    Invero la CTR ha affermato non solo che la circostanza della mancata fruizione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti non era decisiva ma anche che il ricorrente si era doluto del travisamento della prova versata in atti e non del travisamento dei fatti, per il che avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione e non già il ricorso per revocazione.

    La disposizione è richiamata dal ricorrente in relazione alla fase rescindente e rescissoria della revocazione; la Corte, tuttavia, dichiara inammissibile il ricorso per mancata impugnazione di una distinta ratio decidendi e non formula un’autonoma interpretazione dell’art. 402 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3, in relazione all’art. 395 c.p.c., n. 4 ed all’art. 402 c.p.c..

    La norma individua i motivi di ricorso per cassazione dedotti nel caso concreto; la Corte non accoglie le censure, dichiarando il ricorso inammissibile per la mancata contestazione di tutte le rationes decidendi autonome.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

    In caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione, ricorrendone i presupposti temporali e processuali, è dovuto un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro la sentenza che rigetta la revocazione per errore di fatto è autonomo rispetto all’impugnazione della sentenza resa sul merito: l’ammissibilità della revocazione non dipende dalla previa proposizione né dall’esito del ricorso per cassazione contro la sentenza revocanda. Resta preclusa una duplicazione del giudizio quando la questione sia già stata esaminata e decisa, anche sotto il diverso profilo dell’errore di diritto.
  • La revocazione per errore di fatto non è utilizzabile per contestare il travisamento della prova; secondo la decisione, tale censura va proposta con ricorso per cassazione contro la sentenza che ha valutato la prova.
  • Quando una decisione si fonda su più rationes decidendi autonome, ciascuna sufficiente a sorreggerla, il ricorrente deve censurarle tutte; la mancata impugnazione anche di una sola ragione autonoma comporta l’inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneRevocazione
IstitutiGiudicato

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