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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41167/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 21/02/2025. Il primo ricorrente deduceva violazione di legge penale e vizio di motivazione, sostenendo che il giudizio di responsabilità per i numerosi reati contestati fosse carente e illogico; la Corte rileva però che le doglianze erano generiche, non specificamente correlate ai singoli capi e agli argomenti della sentenza di appello, e in sostanza reiteravano censure già dedotte in appello, traducendosi in una richiesta di rivalutazione del merito. Il secondo ricorrente deduceva carenza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. nella massima estensione, ma la Corte osserva che la censura mirava a una nuova valutazione della congruità della pena, inammissibile in cassazione, anche perché la motivazione di appello era logica e aveva considerato specificamente la condotta dell'imputato, confermando il regime di equivalenza delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma la sentenza di appello nei confronti di entrambi gli imputati e non interviene nel merito della responsabilità, ma respinge le doglianze perché generiche, reiterative o comunque volte a una rivalutazione del fatto e del trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis, cod. pen.

    Il diniego o la conferma del trattamento già riconosciuto è insindacabile in cassazione quando sorretto da motivazione logica e non arbitraria; non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, si risolva in una mera riproposizione delle doglianze già svolte in appello senza confrontarsi specificamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o una lettura alternativa delle prove, specie quando la motivazione di merito sia ampia, logica e rafforzata.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio e sulle circostanze attenuanti generiche è inammissibile se mira soltanto a una diversa quantificazione della pena, salvo che la decisione sia frutto di arbitrio o di manifesta illogicità.
  • Quando la sentenza impugnata affronta specificamente la posizione dell'imputato e motiva in modo coerente sul bilanciamento delle attenuanti, la doglianza che invochi una maggiore estensione delle attenuanti generiche non supera il vaglio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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