Sentenza n. 751/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 4523/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 17 ottobre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto la Carta docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione la Carta docente, per l’importo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.500 euro. La sentenza, notificata all’Amministrazione il 21 ottobre 2024, è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 23 luglio 2025. Nonostante ciò, l’Amministrazione non ha eseguito l’obbligo relativo all’erogazione della Carta docente. Il ricorso per ottemperanza è stato proposto il 1° settembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione giudiziale nei confronti delle amministrazioni pubbliche. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza tuttavia fornire la prova dell’integrale esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato e che era stata notificata all’Amministrazione una copia conforme della sentenza. Alla data di proposizione del ricorso risultava inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. In assenza di prova dell’avvenuta esecuzione, il Ministero è stato obbligato a erogare alla ricorrente, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, 500 euro per ciascun anno scolastico 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.500 euro. È stato nominato sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza e su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale Commissario ad acta, con termine di 120 giorni per l’esecuzione dell’incarico. Il Commissario dovrà determinare l’importo dovuto e adottare gli atti necessari all’esecuzione, anche mediante funzionario delegato. Non è stato riconosciuto alcun compenso commissariale, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali del dipendente pubblico. Il Ministero è stato altresì condannato al pagamento di 1.000 euro per spese di giudizio, oltre oneri e spese generali, direttamente in favore dei difensori antistatari della ricorrente.
Norme richiamate
art. 324 c.p.c.
La sentenza del Tribunale di Milano è stata ritenuta passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria competente.
art. 474 c.p.c.
Ai fini dell’esecuzione, il titolo giudiziale è costituito dalla sentenza munita di attestazione di conformità.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione costituisce il periodo minimo che deve decorrere prima dell’esecuzione giudiziale nei confronti dell’amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione che fonda il diritto alla Carta elettronica del docente, riconosciuto nel caso concreto dal giudice ordinario e oggetto di esecuzione in sede di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale posto a fondamento della domanda è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione mediante copia conforme e, nei confronti delle amministrazioni pubbliche, è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione giudiziale.
- In sede di ottemperanza, quando l’amministrazione non dimostra di avere integralmente eseguito il comando contenuto nel titolo giudiziale, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine determinato, specificando l’attività amministrativa necessaria per dare attuazione al giudicato.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, destinato a subentrare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione, per assicurare l’esecuzione del giudicato.
- Le funzioni di Commissario ad acta possono essere affidate a un dipendente pubblico istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica senza riconoscimento di un compenso autonomo, quando l’incarico rientra nei suoi compiti istituzionali.
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