Sentenza n. 74/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 218/2024, pubblicata in data 14/03/2024 dal Tribunale Ordinario di Monza - Sezione Lavoro, pronunciata all'esito del giudizio R.G. n. 1897/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulle sentenze del Tribunale di Monza e della Corte d’Appello di Milano, relative al pagamento di € 2.000,00 per carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, n. 218/2024, confermata sul punto dalla sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 632/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 7 febbraio 2025. Il titolo giudiziale aveva condannato l’Amministrazione al pagamento di € 2.000,00 per carta docente relativa agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali, il Ministero non aveva adempiuto. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, l’applicazione dell’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l’inottemperanza del Ministero e assegnando all’Amministrazione 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per pagare le somme dovute in base al giudicato, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese aventi titolo nel provvedimento giudiziale e gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito e che i conteggi del creditore, in particolare quanto a capitale residuo e interessi, non vincolano l’Amministrazione, la quale deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e la legge. Non è stata riconosciuta l’ulteriore somma richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivarsi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire nei successivi 120 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha accolto la domanda esecutiva e nominato preventivamente il commissario ad acta, ma non ha riconosciuto l’ulteriore somma richiesta ai sensi del comma 4, lett. e).
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le amministrazioni statali prima dell’esecuzione coattiva di obblighi pecuniari, era decorso quando è stato proposto il ricorso per ottemperanza.
artt. 1282 e ss. c.c.
La misura e la decorrenza degli interessi dovuti devono essere verificate in concreto secondo il titolo giudiziale e le disposizioni civilistiche applicabili; i conteggi del creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione.
art. 1283 c.c.
Rileva, unitamente alle ulteriori disposizioni sugli interessi richiamate dal giudice, per la determinazione della misura e decorrenza degli interessi dovuti in sede di esecuzione del giudicato.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori che si dichiarino antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile sulla distrazione.
art. 124 disp. att. c.p.c.
È richiamato per attestare il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’Appello.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza a un giudicato civile che impone alla pubblica amministrazione il pagamento di una somma di denaro ha funzione esecutiva e non costitutiva: l’entità del credito discende dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali, non dalla mera quantificazione proposta dal creditore.
- Quando l’amministrazione statale non adempie a un obbligo pecuniario risultante da un titolo giudiziale passato in giudicato e notificato, il ricorso per ottemperanza è proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
- In sede di ottemperanza, il giudice può ordinare all’amministrazione il pagamento del capitale e degli accessori dovuti, assegnando un termine per adempiere e nominando preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La quantificazione degli interessi e del capitale residuo deve essere verificata dall’amministrazione in conformità al titolo giudiziale e alle disposizioni di legge applicabili; i conteggi del creditore non sono vincolanti se non nei limiti risultanti dal giudicato e dalla legge.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta già con la sentenza che accoglie il ricorso per ottemperanza, subordinandone l’intervento all’istanza del creditore dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.
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