Cassazione Civile, Ordinanza n. 03531/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare di compravendita di un immobile già condotto in locazione dal promissario acquirente. L'attore del giudizio di merito aveva chiesto l'esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. per ottenere il trasferimento del bene, deducendo di avere versato acconti e di essere pronto a corrispondere il saldo prezzo; il trasferimento era stato subordinato, dal primo giudice, al consenso alla cancellazione dell'ipoteca iscritta sul bene e al pagamento alla creditrice ipotecaria del residuo prezzo. La società creditrice ipotecaria, rimasta soccombente in appello, ricorre per cassazione con cinque motivi: (1) deduce la nullità/improponibilità del trasferimento per mancanza in atti del titolo edilizio o della sanatoria e per asserita irrilevanza di un deposito cartaceo nel processo telematico; (2) censura la decisione sulla questione del fascicolo di parte dell'attore, sostenendo che il tribunale avrebbe dovuto decidere allo stato degli atti e che la corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto nuova l'eccezione, pur trattandosi di questione già sollevata nel verbale d'udienza, e che comunque non vi era prova del preteso errore di cancelleria; (3) denuncia ultrapetizione/extrapetizione ex art. 112 c.p.c., assumendo che il trasferimento sia stato disposto oltre i limiti del preliminare e della domanda; (4) lamenta l'impossibilità di cancellare l'ipoteca, iscritta su una pluralità di immobili; (5) contesta la condanna alle spese e la mancata accoglienza della chiamata in causa di altro soggetto, sostenendo di non essere responsabile del mancato trasferimento e che il promissario acquirente era consapevole dell'ipoteca.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso, rilevando che la corte territoriale ha trattato in modo apodittico e generico la questione del fascicolo di parte e non ha accertato se il fascicolo fosse stato ritualmente depositato e poi ritirato oppure se vi fosse stato uno smarrimento o una diversa anomalia materiale. La Corte precisa che, in difetto di tale accertamento, il giudice avrebbe dovuto decidere sulla base degli atti ritualmente prodotti; richiama il principio secondo cui, se il fascicolo ritualmente ritirato non risulta nuovamente depositato o reperibile, il giudice non deve rimettere la causa sul ruolo per consentire alla parte di rimediare, ma deve decidere allo stato degli atti, salvo ipotesi di smarrimento o sottrazione. I restanti motivi vengono dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione, che dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
Viene richiamato come base dell'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto, ma la decisione di legittimità non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare che la causa avrebbe dovuto essere decisa sugli atti ritualmente prodotti.
art. 1418 c.c.
È evocato nel primo motivo come norma di riferimento per la dedotta nullità del trasferimento, ma il motivo resta assorbito.
art. 101 c.p.c.
È richiamato nel secondo motivo in relazione al contraddittorio, ma la Corte decide la questione sul diverso piano della gestione del fascicolo di parte e dello stato degli atti.
art. 169 c.p.c.
La Corte afferma che, se la parte ha ritualmente ritirato il proprio fascicolo e questo non risulta più depositato o reperibile, il giudice non è tenuto a rimettere la causa sul ruolo per consentire di colmare la carenza, dovendo decidere allo stato degli atti, salvo elementi che facciano ritenere smarrimento o sottrazione.
art. 345 c.p.c.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere che la corte d'appello abbia erroneamente qualificato come nuova l'eccezione sulla gestione del fascicolo; la Corte di cassazione non si sofferma sulla regola generale dell'inammissibilità, ma esclude in concreto la novità dell'eccezione come prospettata nel verbale.
art. 112 c.p.c.
È invocato nel terzo motivo per sostenere la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il motivo resta assorbito.
art. 2882 c.c.
È richiamato nel quarto motivo sulla cancellazione dell'ipoteca; il motivo resta assorbito.
art. 96 c.p.c.
È richiamato nel quinto motivo in relazione alla condanna alle spese, ma la Corte non esamina il merito della doglianza perché assorbita.
art. 107 c.p.c.
È richiamato nel quinto motivo insieme alla censura sulle spese e sulla chiamata in causa, ma resta assorbito.
art. 190 c.p.c.
È menzionato nella ricostruzione del motivo per sostenere che non vi sarebbero stati termini per nuove conclusionali; non assume rilievo autonomo nella ratio decidendi.
art. 360 c.p.c.
È richiamato quale parametro di deduzione dei motivi di ricorso, senza autonoma rilevanza decisoria.
art. 16-bis d.l. n. 179/2012
È richiamato nel primo motivo per sostenere l'inefficacia del deposito cartaceo nel processo telematico; il motivo è assorbito.
l. n. 47/1985
È richiamata nel primo motivo in tema di regolarità edilizia del bene; il profilo non viene deciso nel merito.
art. 29, co. 1-bis, l. n. 52/1985
È invocato nel primo motivo, sempre in relazione alla documentazione urbanistica richiesta per il trasferimento; il motivo è assorbito.
Massime di principio
- Se il giudice accerta che un fascicolo di parte è stato ritualmente ritirato e non risulta più depositato o reperibile, non deve riaprire il contraddittorio o rimettere la causa sul ruolo per consentire alla parte di integrare la documentazione mancante, ma deve decidere sulla base degli atti ritualmente prodotti.
- L'eccezione relativa all'irritualità della rimessione della causa sul ruolo non è nuova quando sia stata tempestivamente prospettata nel verbale d'udienza nell'unica sede processuale utile disponibile.
- La carenza o mancanza di atti nel fascicolo di parte può giustificare attività di ricerca o ricostruzione solo quando emergano elementi concreti che facciano ritenere uno smarrimento, una sottrazione o comunque un'assenza involontaria della documentazione; una motivazione generica non è sufficiente.
- In assenza di un accertamento chiaro sulla ritualità del deposito e sulla successiva reperibilità del fascicolo, la decisione di merito fondata su documenti non verificati processualmente è viziata e va cassata.
- Quando un motivo di ricorso è accolto per una questione processuale decisiva, gli ulteriori motivi restano assorbiti e la causa va rinviata al giudice di merito anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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