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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29554/2025 del 18/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la riforma della sentenza di assoluzione, deducendo: 1) violazione degli artt. 192 e 530 c.p.p., carenza di "motivazione rafforzata" e travisamento della prova in relazione alla riforma dell'epilogo assolutorio (contestando che la vittima aveva indicato altri soggetti quali autori della rapina e che la Corte d'appello non avrebbe confutato adeguatamente la motivazione del primo grado); 2) violazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 c.p. per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e vizio nella determinazione della pena, lamentando il ruolo marginale dell'imputato e il suo comportamento processuale positivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: il primo motivo era inammissibile nella parte che invocava l'art. 192 c.p.p. e, per il resto, generico; il ricorrente non ha indicato specificamente gli atti e i dati probatori travisati né dimostrato la decisività di tale presunto travisamento. La Corte ha inoltre ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito adeguata motivazione rafforzata nel riformare l'assoluzione, richiamando elementi indiziari combinati (localizzazione della scheda telefonica intestata all'imputato compatibile con il percorso dell'auto usata dal coimputato, contatti telefonici con Di Annicella, prenotazioni alberghiere effettuate con la sua scheda e presenza nei medesimi alberghi, agganci alle celle nei luoghi dei reati, assenza di giustificazione per lo spostamento da Napoli) e la confessione/partecipazione certa di Di Annicella. Il secondo motivo (attenuanti e dosimetria) è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte d'appello ha motivatamente escluso le attenuanti per la pluralità dei reati nello stesso giorno, l'escalation violenta e la recidiva; la pena è stata commisurata nei limiti del potere discrezionale del giudice di merito. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 comma 1 lett. b) e e) c.p.p.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; qui invocato dal ricorrente per censurare violazioni di legge e carenze di motivazione. La Corte ha richiamato i limiti di ammissibilità delle doglianze ex art. 606.

  • art. 192 c.p.p.

    Regola la valutazione delle risultanze probatorie; la Corte ha ricordato che le doglianze sulla valutazione della prova non sono deducibili in cassazione con il motivo di violazione di legge, salvo i requisiti di specificità previsti dall'art. 606.

  • art. 530 c.p.p.

    Norma che disciplina l'assoluzione; citata nel motivo ma la Corte ha ritenuto le doglianze generiche.

  • art. 62-bis c.p.

    Riguarda la recidiva e le circostanze che incidono sulla responsabilità; il ricorrente lo invocava per le attenuanti, la Corte ha invece valorizzato la recidiva a detrimento del riconoscimento delle attenuanti.

  • art. 132 c.p.

    Elenca i criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia correttamente applicato i criteri di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    Indica i criteri per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha confermato che il giudice di merito può considerare il parametro ritenuto prevalente e decidere discrezionalmente sul riconoscimento delle attenuanti.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; il ricorrente è stato condannato a tali obblighi.

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammessa una nuova valutazione del merito probatorio: le censure sulla valutazione delle prove devono essere specifiche, indicare gli atti e dimostrare la decisività del presunto travisamento; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Quando la Corte d'appello riforma un'assoluzione il giudice di appello è tenuto a fornire motivazione "rafforzata": deve esporre le linee portanti del diverso convincimento e confutare i principali argomenti dell'assoluzione di primo grado.
  • Nei processi basati su indizi, elementi deboli o possibilistici possono, se valutati globalmente e concatenati logicamente (es. dati di localizzazione, contatti telefonici, prenotazioni, assenza di alibi), raggiungere il livello di certezza richiesto per la condanna.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche è discrezionale e il giudice può basare la scelta anche su uno o pochi elementi ritenuti prevalenti (es. pluralità e gravità dei reati, recidiva); la mera richiesta di rivalutazione in Cassazione non è sufficiente a ribaltare la decisione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta normalmente condanna alle spese del grado e obbligo di versamento alla Cassa delle ammende.

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