Circolare numero 110 del 16-06-2016
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della FEDERDIPENDENTI (Confederazione dei Lavoratori dipendenti e dei Pensionati) sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiari sono i lavoratori agricoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta l’11 maggio 2016 tra INPS e FEDERDIPENDENTI per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Vengono disciplinati modalità di delega, validità della trattenuta, obblighi di restituzione in caso di revoca o annullamento, periodicità dei versamenti, costo del servizio a carico dell’Organizzazione, tutele per INPS, durata della convenzione e facoltà di recesso o sospensione. Sono inoltre riportate le istruzioni contabili e i conti da utilizzare per la rilevazione delle operazioni.
Convenzione INPS-FEDERDIPENDENTI per trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola
Convenzione INPS-FEDERDIPENDENTI per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola
La circolare illustra la convenzione sottoscritta l’11 maggio 2016 tra INPS e la Confederazione dei Lavoratori dipendenti e dei Pensionati (FEDERDIPENDENTI) per la riscossione dei contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Il testo richiama il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 129 del 30 luglio 2014 e fornisce le istruzioni applicative, contabili e gestionali per la sua attuazione.
Ambito di applicazione
La convenzione riguarda i lavoratori agricoli che percepiscono:
- indennità ordinaria di disoccupazione;
- trattamento speciale di disoccupazione agricola.
Per tali prestazioni è consentito il versamento dei contributi associativi a favore dell’Organizzazione sindacale mediante trattenuta diretta sulle somme erogate dall’INPS.
Modalità di rilascio della delega
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di un’apposita delega, predisposta secondo il modulo allegato al modello INPS di domanda della prestazione. La delega deve:
- essere sottoscritta dal soggetto delegante;
- essere corredata da copia del documento di identità.
La delega vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta. Le deleghe pervenute dopo la domanda di prestazione non sono considerate dall’Istituto.
Effetti della delega e obblighi in caso di revoca
La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore le somme già percepite a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione.
Versamento delle trattenute e costi del servizio
L’INPS versa all’Organizzazione gli importi trattenuti sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui all’art. 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di:
- aprile;
- luglio;
- settembre;
- dicembre.
Per il servizio di esazione dei contributi, l’Organizzazione corrisponde all’INPS un costo pari a 0,80 euro per singola delega. L’eventuale variazione annuale dei costi è oggetto di apposita comunicazione; da tale comunicazione decorre la facoltà dell’Organizzazione di recedere entro 60 giorni.
Piattaforma online e flussi informativi
L’INPS mette a disposizione dell’Organizzazione, tramite i servizi online e l’applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig", gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e importi, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Organizzazioni sindacali. Tramite la stessa applicazione l’Istituto invia anche le fatture per il costo del servizio e le comunicazioni relative alla convenzione.
Responsabilità dell’INPS e disciplina delle controversie
La convenzione precisa che non devono derivare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione e alle vicende ad esso collegate. L’Istituto è inoltre esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto di trattenuta da parte di creditori dell’Organizzazione, anche se i pignoramenti sono già in corso o eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’Organizzazione risulta soccombente, deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, per eventuali controversie giudiziarie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’Organizzazione, quest’ultima si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute, previa presentazione di nota specifica.
Durata della convenzione, rinnovo e poteri di sospensione/recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di:
- contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Organizzazione;
- contestazioni sul legittimo esercizio dei poteri statutari;
- perdita dei requisiti prescritti dalla legge per accedere alla convenzione;
- sopravvenute disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.
È inoltre previsto il recesso unilaterale dell’Istituto:
- per gravi irregolarità contributive accertate a carico dell’Organizzazione;
- in tutti i casi in cui emergano pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.
Istruzioni procedurali e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola e dei versamenti conseguenti sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25551, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola di competenza di FEDERDIPENDENTI;
- GPA11551, per la rilevazione del debito verso FEDERDIPENDENTI, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042;
- GPA24042, per gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi.
I versamenti delle somme trattenute, imputati in dare del conto GPA11551, devono essere eseguiti a favore dell’Organizzazione con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.
Dati dell’Organizzazione
La sede legale di FEDERDIPENDENTI è indicata in via dei Palumbo n. 55, Lecce (LE).
Punti principali
Ambito della convenzione
La convenzione riguarda la riscossione, tramite trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti alla Confederazione dei Lavoratori dipendenti e dei Pensionati (FEDERDIPENDENTI). Possono aderire i lavoratori agricoli beneficiari di indennità ordinaria di disoccupazione o di trattamento speciale di disoccupazione.
Delega e modalità di autorizzazione
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di un’apposita delega, redatta secondo il modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e corredata da copia del documento d’identità. Essa vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta e non è presa in considerazione se perviene dopo la domanda di prestazione.
Effetti della delega e gestione delle revoche
La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione.
Versamenti all’Organizzazione e periodicità
L’INPS versa all’Organizzazione le somme trattenute, al netto delle spese di cui all’art. 8 e di eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento annuali nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre. La periodicità dei versamenti è quindi quadrimestrale secondo le indicazioni convenzionali.
Costo del servizio e fatturazione
L’Organizzazione corrisponde all’INPS un costo servizio pari a 0,80 euro per singola delega. La variazione annuale dei costi è comunicata con apposita nota, dalla quale decorre la facoltà di recesso dell’Organizzazione entro 60 giorni. Tramite l’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig" l’INPS trasmette anche le fatture del servizio e le comunicazioni connesse alla convenzione.
Responsabilità e contenzioso
La convenzione precisa che non devono derivare oneri aggiuntivi per INPS e che l’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra lavoratore e Organizzazione. INPS è inoltre manlevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, compresi i pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto di trattenuta. In caso di controversie sulla validità della delega, l’Organizzazione soccombente deve rimborsare al lavoratore la ritenuta. Se vi sono controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e Organizzazione, quest’ultima deve ristorare INPS delle spese sostenute.
Durata, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2017 e la richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. INPS può sospenderne l’efficacia in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative o regolamentari. È inoltre previsto il recesso unilaterale dell’Istituto per gravi irregolarità contributive o per pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Istruzioni procedurali e contabili
Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA25551 per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti, GPA11551 per il debito verso FEDERDIPENDENTI in contropartita del conto GPA35042, e GPA24042 per il rimborso delle spese del servizio di esazione. I versamenti delle somme trattenute devono essere eseguiti a favore dell’Organizzazione con la periodicità prevista dalla convenzione.
Dati dell’Organizzazione
La sede legale di FEDERDIPENDENTI è indicata in via dei Palumbo n. 55, Lecce (LE).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 16 giu 2016Circolare numero 104 del 16-06-2016
- Circolare · 16 giu 2016Circolare numero 105 del 16-06-2016
- Circolare · 16 giu 2016Circolare numero 106 del 16-06-2016
- Circolare · 16 giu 2016Circolare numero 107 del 16-06-2016
- Circolare · 16 giu 2016Circolare numero 108 del 16-06-2016
- Circolare · 16 giu 2016Circolare numero 109 del 16-06-2016
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →