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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34911/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (factor)

La controversia

Una società di factoring otteneva decreto ingiuntivo per euro 364.934,42, oltre accessori, nei confronti della società debitrice in relazione a crediti ceduti derivanti da un contratto di factoring. La debitrice proponeva opposizione, respinta in primo grado, e poi appello, rigettato dalla Corte d'appello. In cassazione la ricorrente articolava tre motivi: con il primo sosteneva che la Corte d'appello avesse erroneamente qualificato come sostanzialmente transattivo un accordo del 5 giugno 2014 intervenuto tra la società di factoring e la debitrice ceduta, senza considerare che si trattava invece di una cessione parziale del credito o comunque di un negozio che aveva inciso sulla titolarità del credito; da ciò derivava, secondo la ricorrente, la necessità per la controparte di provare la retrocessione o un effetto risolutivo dell'accordo per poter ancora agire in monitorio, con violazione degli artt. 2697 e 115 c.p.c., degli artt. 1260 e 1263 c.c., delle norme sull'interpretazione contrattuale e dell'art. 1965 c.c., oltre che degli artt. 324 e 329 c.p.c. Con il secondo motivo denunciava omessa pronuncia sulla quantificazione del credito ai sensi dell'art. 112 c.p.c., assumendo che il vero problema fosse il difetto di titolarità del credito. Con il terzo motivo deduceva omesso esame di un fatto decisivo, carenza di motivazione e violazione dell'art. 132 c.p.c., sempre in relazione alla pretesa mancanza di titolarità del credito in capo alla società di factoring.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile perché, sotto le etichette di violazione di legge e di ermeneutica contrattuale, mirava in realtà a censurare l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte d'appello sulla portata dell'accordo del 5 giugno 2014; ha inoltre osservato che la doglianza era comunque infondata perché la motivazione della sentenza impugnata era logica, completa e ben strutturata. Il secondo motivo è stato respinto perché fondato sul presupposto, già escluso, della perdita di titolarità del credito in capo alla società di factoring. Il terzo motivo è stato ritenuto privo di consistenza, sia perché il richiamo al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non era correttamente prospettato nel nuovo assetto normativo, sia perché la motivazione della Corte territoriale era ritenuta esaustiva. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di cassazione e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    la censura sull'onere della prova è stata respinta perché la titolarità del credito è stata ritenuta rimasta in capo alla società di factoring; non risultava quindi necessaria la prova della retrocessione invocata dalla ricorrente

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte non ha ravvisato una violazione nella valutazione delle prove e dei fatti posti a base della decisione

  • artt. 1260 e 1263 c.c.

    richiamati dalla ricorrente per sostenere gli effetti traslativi della cessione del credito; la Corte ha ritenuto inconferente la doglianza perché il giudizio d'appello aveva accertato che l'accordo successivo non aveva trasferito la titolarità del credito

  • artt. 1362 ss. c.c.

    le norme ermeneutiche non sono state ritenute violate, poiché la censura mirava sostanzialmente a rimettere in discussione un accertamento fattuale sull'accordo del 5 giugno 2014

  • art. 1965 c.c.

    richiamato per sostenere la natura transattiva dell'accordo; la Corte ha ritenuto la norma inconferente rispetto alla doglianza proposta, non emergendo una transazione normativamente scorretta

  • artt. 324 e 329 c.p.c.

    invocati per sostenere il giudicato interno sull'inquadramento del negozio; la censura è stata comunque disattesa perché non decisiva rispetto alla ricostruzione della Corte d'appello

  • art. 112 c.p.c.

    la doglianza di omessa pronuncia è stata respinta perché la questione della quantificazione era assorbita dalla ritenuta persistenza della titolarità del credito in capo alla resistente

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, n. 4; quarto comma; n. 5

    richiamato per i vizi dedotti in cassazione; la Corte ha precisato che il richiamo al n. 5 era in parte non pertinente alla luce del vigente assetto processuale e che, comunque, la motivazione impugnata era adeguata

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per carenza di motivazione; la Corte ha escluso il vizio rilevando che la sentenza d'appello conteneva una motivazione chiara, logica ed esaustiva

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato ai fini dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La censura che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o di canoni ermeneutici, mira in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti è inammissibile in cassazione.
  • Quando il giudice di merito accerti che un accordo successivo alla cessione non abbia trasferito la titolarità del credito, il creditore originario conserva la legittimazione ad agire per il recupero del credito, senza necessità di provare una retrocessione.
  • La deduzione di omessa pronuncia è infondata se la questione prospettata è logicamente assorbita da un accertamento preliminare sul quale la decisione si fonda.
  • Il vizio motivazionale è escluso quando la sentenza impugnata espone un percorso logico-giuridico chiaro, completo e coerente, anche se la parte ne contesti il risultato.
  • Le norme sull'interpretazione contrattuale possono essere invocate in cassazione solo se si denunci un effettivo errore di sussunzione o di interpretazione e non per rivalutare il significato fattuale dell'accordo già apprezzato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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