Cassazione Penale, Sentenza n. 22749/2026 del 19/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania che, in sede di riesame ex art. 309 c.p.p., ha sostituito gli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora (con permanenza notturna) per il reato di associazione per delinquere finalizzata a delitti in materia di beni culturali. Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) contestazione della sussistenza dei gravi indizi integranti il reato associativo ai sensi dell'art. 416 c.p., sostenendo che la motivazione si limiti a sommatoria di reati-fine senza provare l'affectio societatis, la stabilità del vincolo e un ruolo qualificato del ricorrente; (2) contestazione dell'attualità del pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p.), segnalando il lungo intervallo temporale dai fatti e il cambiamento della posizione personale e lavorativa; (3) contestazione della proporzione e della mancata valutazione di misure meno afflittive (art. 275 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i tre motivi: (1) sul punto associativo, ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi relativi agli elementi tipici dell'art. 416 c.p. (numero e modalità degli scavi clandestini, organizzazione, professionalità, divisione dei profitti, pianificazione di future attività e contatti intercettati), senza confondere il reato associativo con i reati-fine; (2) sull'attualità del pericolo, la Corte ha confermato che il giudice di merito ha svolto una valutazione prognostica adeguata: il carattere consolidato e professionale delle condotte, la pervicacia anche dopo arresti di altri componenti e la programmazione di ulteriori scavi giustificano la sussistenza del concreto e attuale pericolo di reiterazione nonostante il tempo trascorso; (3) sulla proporzionalità, la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia eseguito il bilanciamento necessario e anzi abbia mitigato la misura cautelare originaria (sostituendo arresti domiciliari con obbligo di dimora con permanenza notturna), dimostrando adeguata considerazione delle misure meno afflittive. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Individua la sede del riesame; nel caso la Corte ricorda che il Tribunale del riesame ha valutato la misura cautelare sostituiva e le esigenze cautelari in tale sede
art. 416 cod. pen.
Definisce l'associazione per delinquere; la Corte richiama gli elementi essenziali applicati dal Tribunale: vincolo associativo (affectio societatis), indeterminatezza del programma criminoso, struttura organizzativa e contributo concreto del singolo
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione; la Corte conferma che l'esame della motivazione deve rispettare i criteri di logicità senza consentire una rivalutazione dei fatti tipica del merito
art. 274 cod. proc. pen.
Stabilisce il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione; la Corte interpreta che il giudice deve fare una valutazione prognostica che tiene conto modalità del fatto, personalità dell'agente e contesto, e che il tempo trascorso non esclude automaticamente la sussistenza del pericolo
art. 292 cod. proc. pen.
Citato dal ricorrente nel motivo sull'attualità; nella decisione la norma è richiamata come riferimento procedurale collegato alla motivazione delle esigenze cautelari
art. 275 cod. proc. pen.
Imposta il principio di proporzionalità e gradualità delle misure cautelari; la Corte rileva che il Tribunale ha effettuato il bilanciamento necessario optando per una misura meno afflittiva rispetto agli arresti domiciliari
art. 606 cod. proc. pen.
Regola i motivi di ricorso per cassazione; la Corte richiama che la cassazione per misure cautelari è ammessa per violazioni di norme specifiche o per manifesta illogicità della motivazione, ma non per un diverso apprezzamento dei fatti di merito
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese di cassazione
Massime di principio
- La partecipazione a un'associazione per delinquere richiede la prova degli elementi specifici (vincolo associativo/affectio societatis, indeterminatezza del programma criminoso, struttura organizzativa); la mera commissione reiterata di reati-fine non basta senza indici che mostrino stabilità, organizzazione e proiezione futura.
- In sede di cassazione contro provvedimenti cautelari la sindacabilità è limitata: la Corte verifica violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione, ma non può sostituirsi al giudice di merito nel rivalutare fatti e indizi.
- Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione è valutazione prognostica: il tempo trascorso non esclude automaticamente il pericolo se le condotte sono risultate consolidate, professionali e con elementi che indicano pervicacia e programmazione futura.
- Il giudice delle misure deve motivare il bilanciamento tra gravità del fatto e compressione della libertà; la scelta di una misura meno afflittiva rispetto a quella originaria (es. obbligo di dimora con permanenza notturna) può essere sufficiente a soddisfare il principio di gradualità quando adeguatamente motivata.
- Nelle impugnazioni cautelari conviene indirizzare le censure verso profili di illegittimità formale o manifesta illogicità della motivazione, fornendo elementi chiari che dimostrino errori di diritto o contraddizioni puntuali nella ricostruzione dei fatti, piuttosto che chiedere una diversa valutazione probatoria.
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