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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47766/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per lesioni (Tribunale di Pavia e Corte d'appello di Milano) con quattro censure: 1) vizio di motivazione e valutazione dell'attendibilità della persona offesa e dei testi, chiedendo una rivalutazione dei fatti (sostiene che l'alterazione probatoria dimostrerebbe reciprocità e quindi natura colposa dell'eccesso difensivo); 2) errata qualificazione giuridica (esclusione dell'eccesso colposo in legittima difesa) nonostante le lesioni subite dall'imputato; 3) mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, basandosi su dichiarazioni che attesterebbero iniziale parità di condotte; 4) violazione per aver subordinato la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale senza valutare le condizioni economiche dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il primo motivo è inammissibile perché costituisce una richiesta di rivalutazione di merito (doglianze di fatto sulla valutazione della prova) non consentita in sede di legittimità; la sentenza di merito ha fornito motivazione logica e coerente, rilevando che la reiterazione di colpi quando la vittima era già caduta esclude l'eccesso colposo e la rilevanza dell'attenuante della provocazione. Secondo e terzo motivo ritenuti generici e non indicanti elementi probatori decisivi ignorati; il quarto motivo è generico e manifestamente infondato perché l'imputato non ha allegato elementi concreti sulle proprie condizioni economiche che avrebbero imposto una specifica valutazione da parte del giudice. Esito pratico: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di assistenza della parte civile.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

    Rilevato che le parti non hanno chiesto la discussione orale ai sensi di tale disposizione; uso procedurale per dichiarare assenza di richiesta di discussione orale

  • legge 18 dicembre 2020, n. 176

    legge 18 dicembre 2020, n. 176 (conversione del decreto-legge n.137)

    Norma citata a corredo della disciplina procedurale relativa alla discussione orale; contesto formale

  • decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16

    art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228

    Proroga, ai fini procedurali, delle disposizioni relative alla disciplina della discussione orale

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione (contenuto e forma dei motivi di impugnazione)

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese e possibili sanzioni pecuniarie

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è sede per la rivalutazione del merito probatorio: le censure che chiedono di riconsiderare la credibilità dei testimoni o la ricostruzione fattuale sono inammissibili salvo il denunciarsi di travisamenti decisivi della prova.
  • Per ottenere il riconoscimento dell'eccesso colposo in legittima difesa o dell'attenuante della provocazione è necessario allegare ed evidenziare elementi probatori decisivi e non limitarsi a generiche affermazioni di reciprocità dell'aggressione.
  • Le censure generiche, prive di indicazione di quali specifici elementi probatori sarebbero stati ignorati o travisati, sono destinate ad essere rigettate per aspecificità.
  • Se la sospensione condizionale della pena è subordinata al pagamento di una provvisionale, l'imputato che contesta tale subordinazione deve allegare elementi concreti e documentati sulle proprie difficoltà economiche per indurre il giudice a un approfondimento; la mera enunciazione di 'difficoltà' è insufficiente.
  • La conferma in appello di una valutazione di fatto (es. reiterazione dei colpi su persona già neutralizzata) rende difficile il successo in cassazione se la decisione di merito è motivata logicamente e non vi sono travisamenti probatori manifeste.

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