Sentenza n. 1228/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 220/2025 del Tribunale di Rimini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 220/2025 del Tribunale di Rimini, munito di esecutorietà
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice procedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario e dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. Il decreto era stato notificato al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione. Nonostante la formazione dell'esecutorietà e la notificazione, il Ministero è rimasto inadempiente. L'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza dell'amministrazione rispetto alle statuizioni contenute nel decreto ingiuntivo esecutivo. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione al decreto entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo, se non già pagate, le spese legali liquidate dal giudice ordinario e quelle del giudizio di ottemperanza. In caso di ulteriore inadempimento, il TAR ha previsto l'intervento, su istanza della ricorrente, del commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è il rimedio processuale utilizzato per ottenere l'esecuzione delle statuizioni contenute nel decreto ingiuntivo esecutivo nei confronti dell'amministrazione.
art. 647 c.p.c.
La dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo da parte del giudice civile costituisce il presupposto per l'esecuzione del credito portato dal decreto e per la successiva tutela in ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione di un decreto ingiuntivo munito di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c., quando l'amministrazione non abbia adempiuto dopo la notificazione del titolo e la decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione contro le amministrazioni pubbliche.
- Accertata la persistente inerzia dell'amministrazione debitrice, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione del decreto ingiuntivo entro un termine assegnato e nominare fin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte creditrice in caso di ulteriore inadempimento.
- L'ordine di esecuzione deve tener conto degli importi eventualmente già corrisposti e può comprendere sia le spese legali liquidate nel giudizio civile sia quelle liquidate nel giudizio di ottemperanza, ove non già pagate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1414/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1415/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1416/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1417/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1418/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1463/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →