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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39532/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'ente ricorrente aveva agito per ottenere l'accertamento della propria natura di ente privato e del conseguente diritto all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche private. In appello era rimasta soccombente, poiché la corte territoriale aveva escluso la natura privata dell'ente sulla base della formazione dell'atto costitutivo, della composizione del consiglio direttivo e del contributo economico pubblico. In cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si denunciava omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme del d.p.c.m. 16 febbraio 1990 e della legge regionale Emilia-Romagna n. 2 del 2003, sostenendo che la nascita e lo sviluppo dell'ente fossero di impulso privato e che ricorressero i requisiti delle istituzioni private a carattere associativo; con il secondo si deduceva analoga violazione delle norme citate, assumendo che ricorressero anche i requisiti delle istituzioni promosse e amministrate da privati. La resistente ha eccepito anche il giudicato esterno formatosi su una sentenza del giudice amministrativo che aveva respinto l'impugnazione del diniego di depubblicizzazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di giudicato esterno, perché la decisione amministrativa non era sovrapponibile all'accertamento richiesto in sede civile e non impediva l'azione di accertamento della natura privata dell'ente dinanzi al giudice ordinario. Tuttavia, ha giudicato inammissibili entrambi i motivi perché investivano un accertamento di fatto pienamente compiuto e motivato dal giudice di merito, non riesaminabile in sede di legittimità. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • artt. 14 ss. c.c.

    richiamati come base normativa per l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche private e per l'accertamento della natura privata dell'ente

  • art. 1, comma 3, lett. a), d.p.c.m. 16 febbraio 1990

    richiamato come criterio per individuare le istituzioni private a carattere associativo

  • art. 1, comma 4, d.p.c.m. 16 febbraio 1990

    richiamato come criterio per individuare le istituzioni private a carattere associativo

  • art. 1, comma 3, lett. b), d.p.c.m. 16 febbraio 1990

    richiamato come criterio per individuare le istituzioni promosse e amministrate da privati

  • art. 1, comma 5, d.p.c.m. 16 febbraio 1990

    richiamato come criterio per individuare le istituzioni promosse e amministrate da privati

  • art. 23 l. reg. Emilia-Romagna 12 marzo 2003, n. 2

    richiamato quale norma regionale attinente al procedimento di riconoscimento o depubblicizzazione dell'ente

  • art. 2909 c.c.

    richiamato a fondamento del principio di giudicato e del ne bis in idem

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato a fondamento del principio di giudicato e del ne bis in idem

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per la statuizione sul raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione l'eccezione di giudicato esterno può e deve essere verificata dal giudice di legittimità quanto alla sua effettiva esistenza ed efficacia preclusiva, perché il giudicato risponde a un interesse pubblico di stabilità delle decisioni.
  • Il giudicato formatosi in sede amministrativa preclude un nuovo esame della stessa situazione giuridica solo quando vi sia piena sovrapponibilità tra il decisum amministrativo e l'accertamento richiesto nel giudizio civile; se i profili decisi sono diversi, non opera alcuna preclusione.
  • La natura pubblica o privata delle istituzioni assistenziali già soggette al riordino delle IPAB va accertata in concreto dal giudice ordinario sulla base dei criteri del d.p.c.m. 16 febbraio 1990, indipendentemente dalle denominazioni dell'ente, dalla volontà dei suoi organi e dall'esito dei procedimenti amministrativi eventualmente esperiti.
  • Quando la sentenza di merito ha svolto un completo accertamento di fatto, esaminando tutti gli elementi probatori rilevanti, la doglianza che mira a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio è inammissibile in cassazione.
  • L'azione di accertamento della natura privata dell'ente e il procedimento amministrativo di trasformazione o depubblicizzazione rappresentano percorsi alternativi, ma il loro eventuale esito amministrativo non esaurisce necessariamente la tutela giurisdizionale civile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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