Sentenza n. 1111/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 5109/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva annullato l’autorizzazione regionale all’apertura della sede farmaceutica n. 4 del Comune di Teverola, ritenendo integrato uno sconfinamento nella zona della sede n. 1
Esito
Favorevole al ricorrente (farmacia assegnataria)
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’autorizzazione regionale all’apertura di una nuova farmacia, assegnataria della sede n. 4, individuata nella zona comprendente via Garibaldi lato nord, via Pascoli e via N. Pecorario. I titolari delle sedi farmaceutiche n. 1 e n. 2 avevano impugnato l’autorizzazione sostenendo che i locali, collocati all’angolo tra via Pecorario e via Roma, sconfinassero nella zona della sede n. 1, poiché l’immobile conservava accessi, vetrine, rampa per disabili e altri elementi visibili o funzionalmente collegati a via Roma. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo che l’accesso anche da via Roma costituisse sconfinamento. In appello, la farmacia autorizzata ha dedotto: l’omessa notifica del ricorso di primo grado ai proprietari dell’immobile, indicati come controinteressati necessari in quanto autori della SCIA alternativa al permesso di costruire relativa ai lavori; la carenza di interesse delle farmacie ricorrenti; la violazione del criterio dell’equa distribuzione territoriale delle farmacie; errori sui presupposti, travisamento dei fatti e difetto di motivazione quanto alla concreta conformazione dei locali e degli accessi; nonché ultrapetizione motivazionale per il riferimento alla difficoltà di reperimento dell’immobile. La questione centrale concerneva l’interpretazione della disciplina introdotta dal d.l. n. 1/2012, che ha superato il rigido modello della pianta organica e della delimitazione cartografica delle sedi, sostituendolo con una programmazione territoriale funzionale all’equa distribuzione e all’accessibilità del servizio farmaceutico.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, in riforma della sentenza del TAR, ha respinto il ricorso di primo grado. Ha rigettato l’eccezione relativa all’omessa notifica ai proprietari dell’immobile, poiché il giudizio di primo grado riguardava esclusivamente l’autorizzazione regionale all’apertura della farmacia e non la SCIA edilizia, oggetto di autonomo contenzioso nel quale i proprietari erano stati regolarmente evocati. Ha respinto anche l’eccezione di carenza di interesse, riconoscendo alle farmacie già titolari di sedi nel Comune una posizione differenziata e qualificata e un interesse concreto e attuale a contestare l’asserito sconfinamento e la possibile incidenza sugli interessi economici, sull’avviamento e sulla concorrenza. Nel merito, il Collegio ha ritenuto che la farmacia fosse collocata sulla soglia della zona n. 4, insistendo sull’asse viario di via Pecorario, pur sviluppandosi in parte anche su via Roma. La disciplina vigente non impone, in assenza di una motivata delimitazione comunale rigorosa, una perimetrazione geometrica o una rigida applicazione della mezzeria stradale. Le zone individuate dal Comune costituiscono piuttosto bacini di utenza e la localizzazione deve essere valutata alla luce dell’equa distribuzione territoriale e dell’accessibilità del servizio. Poiché il Comune non aveva fissato confini cartografici puntuali né attribuito via Roma a una sola sede, la collocazione angolare della farmacia risultava compatibile con la zonizzazione funzionale. Il terzo motivo è stato quindi accolto; le ulteriori censure fattuali e motivazionali sono state assorbite. Le farmacie appellate sono state condannate, in solido, al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in euro 5.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 2 l. 475/1968
Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1 [...] Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.
La norma attribuisce rilievo prioritario all’equa distribuzione e all’accessibilità del servizio, superando la necessità di una rigida delimitazione territoriale delle sedi farmaceutiche.
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Richiamato per qualificare la sentenza del TAR impugnata.
art. 73 c.p.a.
Richiamato con riferimento allo scambio di memorie difensive prima dell’udienza pubblica.
d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla l. 24 marzo 2012, n. 27
La riforma ha sostituito il modello della pianta organica con una programmazione territoriale più flessibile, orientata all’equa distribuzione delle farmacie e all’accessibilità del servizio.
Massime di principio
- La disciplina della programmazione delle sedi farmaceutiche introdotta nel 2012 ha superato il modello della pianta organica fondato su confini rigidi e su una precisa delimitazione cartografica delle zone, privilegiando l’equa distribuzione delle farmacie e l’accessibilità del servizio in rapporto ai bacini di utenza.
- Salvo che il Comune abbia motivatamente stabilito confini rigorosi, l’individuazione della zona di una sede farmaceutica mediante assi viari, località o quartieri non impone una rigorosa corrispondenza geometrica tra il fronte dell’esercizio e una sola area, né consente di ritenere automaticamente illegittima la collocazione presso l’intersezione o in prossimità di una strada riferibile a un’altra zona.
- Una strada indicata nella pianificazione come direttrice o linea di riferimento può essere considerata promiscua, riferibile a entrambe le aree di pertinenza, quando l’atto comunale non specifichi i numeri civici, i lati o altri criteri puntuali di attribuzione; resta fermo il rispetto della distanza minima legale dalle farmacie preesistenti.
- La titolarità di una sede farmaceutica nel medesimo Comune attribuisce al farmacista una posizione differenziata e qualificata e un interesse concreto e attuale a impugnare l’autorizzazione di una nuova farmacia quando sia dedotto uno sconfinamento territoriale idoneo a incidere sugli interessi economici, sull’avviamento o sulla concorrenza.
- In un giudizio avente esclusivamente ad oggetto l’autorizzazione amministrativa all’apertura di una farmacia, i proprietari dell’immobile non sono controinteressati necessari per il solo fatto di avere presentato il titolo edilizio relativo ai lavori di adeguamento, se tale titolo non è autonomamente impugnato nel medesimo giudizio.
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