Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1559/2026 - Catania, Sezione 1

per l’annullamento del Decreto prot. n. -OMISSIS-, con il quale la Prefettura della Provincia di Ragusa ha negato la revoca del D.D.A prot. n. -OMISSIS-/PA/AREA 1 del 6.4.2011

Giustizia amministrativa202500289

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di revoca del divieto prefettizio di detenzione di armi adottato nel 2011

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario del divieto armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura ha respinto l'istanza di revoca del divieto di detenzione di armi, limitandosi ad affermare che dall'aggiornata istruttoria non erano emerse le condizioni per la revoca. Il divieto originario era stato adottato perché il ricorrente aveva esercitato servizi di vigilanza senza autorizzazione ai sensi degli artt. 134 e 140 TULPS, alle dipendenze di un'agenzia di sicurezza riconducibile a un noto pregiudicato. L'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso sostenendo la natura meramente confermativa del diniego. Nel merito, il ricorrente ha lamentato il difetto di motivazione e ha rappresentato fatti sopravvenuti, consistenti nell'avvio e nel consolidamento di un'autonoma attività imprenditoriale, idonei a dimostrare il venir meno dell'attività di vigilanza posta a fondamento dell'originaria valutazione di pericolosità, oltre al decorso di più di dodici anni dall'adozione del divieto.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità, ritenendo che il provvedimento non fosse meramente confermativo: l'Amministrazione aveva infatti richiamato un'aggiornata istruttoria, qualificando l'atto come conferma e non come mera conferma impropria. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il potere prefettizio previsto dall'art. 39 TULPS, pur non essendo soggetto a un termine legale di efficacia, non può tradursi in una sanzione perpetua o in un divieto sine die. Quando siano venute meno l'attualità della valutazione di pericolosità e le circostanze originarie, il destinatario ha un interesse giuridicamente protetto al riesame. Tale interesse sussiste, in particolare, in presenza del mutamento sostanziale delle circostanze valorizzate nell'atto originario e del decorso di un ragionevole periodo di tempo, individuato dalla giurisprudenza in cinque anni. Nel caso concreto erano presenti entrambi i presupposti: erano trascorsi oltre dodici anni e il ricorrente aveva allegato fatti nuovi rilevanti. Il diniego, privo di una motivazione concreta sul perdurare dell'inaffidabilità o della pericolosità, è stato pertanto annullato. L'Amministrazione è stata condannata al pagamento di euro 1.000,00 per spese di lite, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 39 r.d. n. 773/1931 (TULPS)

    Il potere prefettizio di vietare la detenzione di armi, pur non essendo assistito da un limite temporale normativo di efficacia, non può essere esercitato in modo da trasformare la misura preventiva in una sanzione perpetua o in un divieto sine die. In presenza di un mutamento sostanziale delle circostanze e del decorso di un ragionevole periodo di tempo, il destinatario ha diritto a un riesame attuale della propria posizione.

  • artt. 134 e 140 r.d. n. 773/1931 (TULPS)

    Sono richiamati quali disposizioni la cui violazione aveva concorso a fondare l'originario divieto, per l'esercizio non autorizzato di servizi di vigilanza.

  • art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014

    Richiamato per il rimborso delle spese forfettarie riconosciuto alla parte vittoriosa.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi previsto dall'art. 39 TULPS, anche se la legge non ne stabilisce un termine finale, ha natura preventiva e non può trasformarsi in una sanzione perpetua o in un divieto sine die.
  • Il destinatario di un divieto di detenzione di armi ha un interesse giuridicamente protetto a ottenere il riesame della propria posizione quando siano sopravvenuti un mutamento sostanziale delle circostanze poste a fondamento della misura e sia trascorso un ragionevole lasso di tempo dall'adozione del divieto.
  • In presenza dei presupposti per il riesame, il Prefetto deve valutare attualmente l'affidabilità e la pericolosità del destinatario; un diniego fondato sulla mera formula secondo cui non sono emerse condizioni per la revoca, senza una motivazione concreta sul perdurare dei presupposti della misura, è illegittimo per difetto di motivazione.
  • Ai fini dell'obbligo di riesame del divieto di detenzione di armi, un periodo di cinque anni è stato individuato dalla giurisprudenza, e recepito da una circolare ministeriale, quale ragionevole lasso temporale, ove accompagnato da nuovi elementi rilevanti.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneEfficacia ed esecutorietàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.