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Sentenza

Sentenza n. 1673/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento a - del provvedimento prot. -OMISSIS-, successivamente notificato, con il quale il Dirigente del Settore Urbanistica – Ufficio Condono Edilizio – del Comune di Castellammare di Stabia ha comunicato che “per consentire il rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria occorre versare l'oblazione e gli oneri concessori”; b - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, successivamente notificato, con il quale il Dirigente del Settore Ambiente – Servizio Tutela Paesaggistica – del Comune di Castellammare di Stabia ha determinato in € 21.880,25 l''importo dovuto a titolo di danno ambientale ex art. 167 D.Lgs. n. -OMISSIS-; c - ove e per quanto occorra, della nota prot. n.-OMISSIS- con la quale la P.A. ha determinato – in un primo momento – in € 30.379,90, l''importo dovuto a titolo di danno ambientale; d - di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali. nonché per l''accertamento in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 133 – comma 1 – lett. f) c.p.a., a - della non debenza della somma di € 43.880,80 chiesta a titolo di oblazione, e di € 13.418,60, a titolo di oneri concessori; b - della non debenza della somma di € 21.880,25 chiesta a titolo di danno ambientale ex art. 167 D.Lgs. n. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202001696

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: richiesta di pagamento di oblazione e oneri concessori per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, nonché quantificazione del danno ambientale paesaggistico

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato le note comunali con cui erano stati richiesti € 43.880,80 a titolo di oblazione, € 13.418,60 a titolo di oneri concessori e € 21.880,25 a titolo di danno ambientale ex art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, chiedendo anche l’accertamento della loro non debenza. Ha dedotto, quanto all’oblazione, la prescrizione del diritto al conguaglio, l’erroneità del calcolo delle superfici e l’erroneità del calcolo degli interessi; quanto agli oneri concessori, la prescrizione decennale e l’erroneità della volumetria utilizzata; quanto al danno ambientale, l’inesistenza del presupposto sanzionatorio perché le opere sarebbero state anteriori al vincolo paesaggistico, la prescrizione quinquennale e la violazione dei principi di legalità e colpevolezza; infine, ha dedotto il difetto di motivazione dei provvedimenti, ritenuti privi dell’indicazione dei criteri di calcolo. Il TAR ha disposto due volte l’acquisizione di una relazione comunale dettagliata sui conteggi, avvertendo che l’inottemperanza avrebbe potuto fondare argomenti di prova.

La decisione

Il ricorso è stato accolto solo parzialmente. Il TAR ha respinto la censura di prescrizione dell’oblazione, rilevando che il parere favorevole vincolante della Soprintendenza era stato acquisito soltanto il 22 novembre 2019 e che la domanda di condono non era completa: erano state richieste integrazioni documentali, tra cui il certificato di idoneità statica con attestazione del deposito presso il Genio Civile, mai comprovate come prodotte. Per le stesse ragioni ha escluso la formazione del silenzio-assenso e ha respinto la prescrizione degli oneri concessori. Ha ritenuto infondata la contestazione relativa alla superficie, desunta dalla Tavola 3 integrativa presentata dalla stessa richiedente. Ha invece accolto la doglianza sul calcolo degli interessi sull’oblazione: il Comune non aveva chiarito la maggiorazione applicata né aveva considerato che erano stati versati complessivamente £ 31.264.000, sicché la base degli interessi doveva essere ricalcolata sulla somma effettivamente ancora dovuta. È stata accolta anche la censura relativa agli oneri concessori, poiché il Comune aveva assunto una volumetria di 4.761,18 mc senza motivare adeguatamente tale dato, a fronte della volumetria di 3.029,90 mc risultante dalla perizia prodotta dalla ricorrente. Il TAR ha respinto le censure sul danno ambientale: la stessa ricorrente aveva riconosciuto nella relazione ambientale che le opere erano almeno in parte successive all’imposizione del vincolo, e l’intero territorio comunale risultava sottoposto a tutela paesaggistica. Inoltre, gli illeciti urbanistici, edilizi e paesaggistici consistenti nella realizzazione di opere senza titolo hanno natura permanente, con conseguente decorrenza della prescrizione dalla cessazione della situazione illecita, non verificatasi prima del rilascio delle autorizzazioni o della definizione della sanatoria. È stata quindi annullata in parte qua la nota relativa alla quantificazione, limitatamente alla base di calcolo degli interessi sull’oblazione e alla volumetria posta a base degli oneri concessori, con salvezza delle successive determinazioni amministrative. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 35 l. 47/1985

    decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio e alla presentazione [...] della documentazione necessaria all'accatastamento. Trascorsi trentasei mesi si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti

    Il termine per la formazione del silenzio-assenso e la prescrizione del diritto al conguaglio presuppongono, tra l’altro, la completezza della documentazione e l’adempimento degli ulteriori oneri previsti dalla legge; nel caso concreto tali presupposti non ricorrevano.

  • art. 32 l. 47/1985

    Per le opere abusive realizzate su aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale, il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria è subordinato al parere favorevole dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo. Poiché il parere della Soprintendenza era stato acquisito solo il 22 novembre 2019, la richiesta comunale delle somme è stata ritenuta tempestiva.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    La somma richiesta a titolo di danno ambientale paesaggistico è stata ritenuta esigibile, non essendo maturata la prescrizione finché permaneva l’illecito derivante dall’assenza delle prescritte autorizzazioni.

  • art. 3 l. 241/1990

    Anche un’operazione tecnica e vincolata di quantificazione deve essere motivata almeno quanto basta a rendere ricostruibili i dati e i criteri utilizzati. Nel caso concreto la motivazione era insufficiente per la base degli interessi sull’oblazione e per la volumetria degli oneri concessori.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    La persistente mancata o insufficiente collaborazione dell’amministrazione all’ordine istruttorio può consentire al giudice di desumere argomenti di prova, utilizzati nella valutazione del difetto di motivazione e istruttoria dei conteggi.

  • art. 116, comma 2, c.p.c.

    La mancata risposta specifica all’ordine istruttorio è stata valorizzata dal giudice, insieme agli elementi documentali disponibili, ai fini della valutazione delle contestazioni sui calcoli.

  • art. 2946 c.c.

    La prescrizione decennale degli oneri concessori non decorre utilmente in assenza dei presupposti per la definizione della domanda di condono e per la formazione del silenzio-assenso.

  • artt. 1, 3 e 28 l. 689/1981

    Le censure fondate sulla legalità, sulla colpevolezza e sulla prescrizione quinquennale della sanzione amministrativa sono state respinte: l’illecito paesaggistico è stato qualificato come permanente e la situazione illecita non risultava cessata.

Massime di principio

  • Nelle domande di condono edilizio, il decorso del termine previsto per il silenzio-assenso non è sufficiente da solo: occorre che la domanda sia completa, non infedele, corredata dalla documentazione richiesta, accompagnata dal pagamento delle somme eventualmente dovute a conguaglio e, quando l’abuso insiste su area vincolata, preceduta dal parere favorevole dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo.
  • In presenza di un abuso edilizio su area paesaggisticamente vincolata, il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo costituisce presupposto per la definizione della sanatoria; finché tale parere non sia acquisito e la pratica non sia completa, non può ritenersi formato il silenzio-assenso né maturata la prescrizione del diritto al conguaglio collegato alla definizione della pratica.
  • La quantificazione di oblazione, interessi e oneri concessori, pur costituendo operazione tecnica vincolata, deve indicare in modo verificabile i dati essenziali posti a base del calcolo, inclusi la somma effettivamente ancora dovuta e la volumetria considerata. L’omessa o contraddittoria indicazione di tali dati integra difetto di motivazione e di istruttoria.
  • Gli illeciti urbanistici, edilizi e paesaggistici consistenti nella realizzazione di opere prive delle necessarie concessioni o autorizzazioni hanno natura permanente; la prescrizione delle pretese sanzionatorie decorre dalla cessazione della situazione illecita, normalmente coincidente con il conseguimento dei titoli o delle autorizzazioni richieste.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioContributo di costruzione e oneriSanatoria paesaggisticaMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimento

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