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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34996/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La lite nasce da un contratto di distribuzione del 15 aprile 2009, nel quale una parte assumeva di avere un'esclusiva su determinati nastri laminati d'argento centesimale di specifici spessori. La ricorrente sosteneva che, dal 1 aprile 2010, la società fornitrice avesse violato tale esclusiva vendendo a un terzo prodotti rientranti nell'area esclusiva. In primo grado il Tribunale aveva invece ritenuto che l'oggetto dell'esclusiva fosse delimitato in modo preciso dal contratto e che non vi fosse stata violazione; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. per errata interpretazione della clausola di esclusiva, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe valorizzato la comune intenzione delle parti, la causa concreta, la buona fede e il comportamento successivo, in particolare trascurando l'elemento del cosiddetto budget; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere considerato l'allegato A del contratto, che sarebbe stato indicativo della natura esemplificativa degli spessori; 3) ulteriore omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che gli spessori intermedi non costituivano un prodotto diverso rispetto a quelli standard, e censurando anche il rigetto delle richieste istruttorie di CTU e prova testimoniale. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché l'interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e la ricorrente si era limitata a contrapporre una diversa lettura, senza indicare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici; ha inoltre rilevato che la motivazione d'appello era articolata e coerente, avendo valorizzato anche il comportamento successivo delle parti. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati inammissibili sia perché la sentenza impugnata era una doppia conforme, non essendo state indicate le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito, sia perché le doglianze miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello di Venezia che aveva rigettato le domande della parte attrice e accertato l'inesistenza della dedotta violazione dell'esclusiva contrattuale. Ha altresì condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    I canoni di interpretazione del contratto devono essere rispettati dal giudice di merito; in cassazione la censura è ammissibile solo se si deduce specificamente la violazione di tali criteri o l'assoluta inadeguatezza della motivazione, non potendo la parte limitarsi a proporre una diversa lettura del contratto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non può risolversi in una mera contrapposizione tra interpretazioni contrattuali alternative.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non consente di sollecitare una nuova valutazione del merito o delle prove.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Nel caso di doppia conforme di merito, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 380-bis 1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito camerale.

  • art. 116 c.p.c.

    La deduzione del vizio di motivazione non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali né di sostituire al convincimento del giudice di merito una diversa lettura delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L'interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione radicalmente inadeguata; non è consentito chiedere una rivalutazione del significato della clausola sulla base di una diversa lettura delle stesse pattuizioni.
  • Quando una clausola contrattuale è suscettibile di più interpretazioni plausibili, la scelta del giudice di merito tra tali letture non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e coerente.
  • Nel giudizio di legittimità il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o per contestare il convincimento formato dal giudice di merito sulle prove raccolte.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le ragioni di fatto, diverse tra primo e secondo grado, che giustificherebbero il sindacato di legittimità.
  • La valorizzazione del comportamento successivo delle parti può costituire elemento utile all'interpretazione del contratto, ma la sua valutazione resta rimessa al giudice di merito ed è sindacabile solo nei limiti stretti del controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieDistribuzioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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