Circolare numero 211 del 31-10-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce diverse modalità di utilizzo dei permessi per assistenza a familiari con handicap grave e per il lavoratore disabile: cumulo di più permessi in presenza di più soggetti disabili nello stesso nucleo, compatibilità con l’assenza per malattia del bambino, trasferimento del diritto dalla madre dipendente pubblica al padre dipendente INPS, frazionamento dei giorni in mezze giornate e cumulo tra permessi orari e giornalieri per il lavoratore disabile stesso. Sono precisati anche i modelli da usare, le dichiarazioni di responsabilità richieste e i limiti massimi mensili.
Cumulo e fruizione dei permessi ex art. 33 legge 104/1992 in casi particolari
Permessi ex art. 33 legge 104/1992: chiarimenti su cumulo, frazionamento e cumulabilità
La circolare fornisce istruzioni operative sull’utilizzo dei permessi previsti per l’assistenza a persone con handicap grave, con particolare attenzione ai casi di pluralità di soggetti disabili nel nucleo familiare, alla compatibilità con le assenze per malattia del bambino, al trasferimento del diritto tra i genitori e alla possibilità di frazionare i permessi. Vengono inoltre disciplinate le modalità di fruizione dei benefici da parte del lavoratore disabile che assista anche un familiare disabile.
Pluralità di familiari con handicap grave
Quando nello stesso nucleo familiare sono presenti più persone handicappate gravi bisognose di assistenza, il lavoratore può ottenere il cumulo di più permessi, su richiesta specifica e nel rispetto del limite massimo di tre giorni per ciascun familiare handicappato. Il chiarimento si applica ai lavoratori aventi diritto ai benefici dell’art. 33 della legge n. 104/1992 a carico dell’INPS, in adesione agli orientamenti già espressi dal Consiglio di Stato e recepiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero del Lavoro.
La richiesta può essere presentata:
- dai genitori di figli di età superiore ai 3 anni;
- dal coniuge;
- dai parenti o affini entro il 3° grado.
Per i genitori, devono essere presentate tante domande quanti sono i figli per i quali si chiedono i permessi mensili, utilizzando il mod. HAND/1 genitori. Se la domanda è presentata dal padre, nel modulo deve risultare la rinuncia della madre lavoratrice dipendente ai permessi relativi. Le domande, come quelle riferite a un solo figlio, devono essere rinnovate annualmente alla scadenza dei dodici mesi di validità.
La circolare precisa che, in relazione a figli handicappati di età superiore a tre anni, è possibile riconoscere fino a tre giorni di permesso sia alla madre lavoratrice sia al padre lavoratore, per consentire a ciascun genitore di assistere rispettivamente ognuno dei figli. È inoltre possibile attribuire fino a tre giorni al padre lavoratore quando la madre non lavoratrice non sia in grado di assistere entrambi i figli.
Per ottenere il beneficio, il richiedente deve rilasciare una dichiarazione di responsabilità, sia alla prima domanda sia ai rinnovi annuali, attestando che:
- non è in grado di fornire assistenza ai figli handicappati con i soli 3 giorni di permesso, in ragione della natura dell’handicap;
- nessun’altra persona, familiare o non familiare, convivente o meno, può prestare assistenza all’altro handicappato;
- nessun parente o affine convivente dell’altro handicappato beneficia a sua volta di permessi per assisterlo;
- i figli per i quali si chiede il permesso non svolgono attività lavorativa.
Per coniuge, parenti o affini conviventi con l’handicappato la domanda va presentata sul mod. HAND/2 parenti. Anche in questo caso sono richieste dichiarazioni di responsabilità analoghe a quelle previste per i genitori, con particolare riferimento ai punti relativi all’impossibilità di assistenza e alla non attività lavorativa del soggetto assistito.
La circolare contempla infine l’ipotesi del lavoratore portatore di handicap grave che sia anche familiare convivente di altra persona con handicap grave: in tal caso, oltre ai permessi per sé, possono essere riconosciuti ulteriori giorni per assistere il familiare, previa domanda specifica e dichiarazione espressa della necessità di disporre di più di tre giorni, in ragione della natura dell’handicap del familiare.
Compatibilità con la malattia del bambino sotto i tre anni
La circolare interviene anche sulla cumulabilità, prevista dall’art. 33, comma 4, della legge 104/1992, tra i permessi orari e mensili e le assenze dal lavoro per malattia del bambino di età inferiore a tre anni previste dalla legge n. 1204/1971, art. 7, comma 2.
Quando vi sono più figli, uno handicappato e uno non handicappato di età inferiore a tre anni, la malattia di quest’ultimo consente, a scelta tra madre e padre, la fruizione dell’astensione non retribuita da parte del genitore che usufruisce già dei permessi per il figlio handicappato oppure da parte del genitore che non ne fruisce.
Se anche il figlio handicappato è minore di tre anni e malato, e un genitore beneficia già dei riposi orari e dell’assenza non retribuita per le restanti ore di lavoro, la malattia dell’altro figlio non handicappato permette al genitore che non assiste l’handicappato di optare per una parallela astensione non retribuita per la malattia di tale figlio.
Madre dipendente pubblica e padre dipendente INPS
La circolare chiarisce che il padre lavoratore dipendente, assicurato all’INPS per le prestazioni di maternità, può fruire dei giorni di permesso indennizzati anche quando la madre è dipendente pubblica e, perciò, non ha diritto alle prestazioni economiche di maternità a carico dell’INPS, a condizione che la madre rinunci espressamente ai permessi.
La rinuncia della madre dipendente pubblica trasferisce al padre il diritto ai permessi, ma non il diritto all’indennità; di conseguenza, se il padre possiede i requisiti richiesti, potrà ottenere l’indennizzo da parte dell’INPS.
La stessa logica si applica anche ai casi già esaminati nella circolare n. 80/95 relativi a:
- lavoratrice dipendente con padre lavoratore autonomo, con riconoscimento del diritto alla madre;
- padre lavoratore dipendente con madre lavoratrice autonoma, con non riconoscibilità del diritto al padre, salvo il caso di grave infermità.
Tali indicazioni valgono anche per i giorni di permesso previsti dall’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992.
Frazionamento dei giorni di permesso
In modifica delle precedenti istruzioni, i giorni di permesso possono essere fruiti anche in mezze giornate lavorative, sempre nel limite massimo di 3 giorni al mese per ciascun soggetto handicappato.
La mezza giornata va calcolata sulla base dell’orario complessivo di lavoro giornaliero effettivamente osservato. La circolare fornisce l’esempio del lavoratore con orario giornaliero di 7 ore: in caso di richiesta di 3 giorni di permesso mensile, egli può fruire di 6 permessi da 3 ore e mezza ciascuno.
Cumulabilità tra permessi orari e giornalieri del lavoratore disabile
Per il lavoratore handicappato in situazione di gravità che fruisce dei permessi direttamente per sé, la circolare precisa che nello stesso mese è possibile cumulare i permessi orari con i giorni di permesso.
Il numero complessivo di ore fruibili nel mese si ottiene sottraendo dal totale delle ore spettanti nel mese, pari ai giorni lavorativi del mese moltiplicati per 2, le ore corrispondenti alle giornate già richieste, fino a un massimo di 3 giorni mensili.
L’esempio riportato è il seguente: con orario giornaliero di 8 ore e 22 giorni lavorativi nel mese, le ore spettanti sono 44; se il lavoratore utilizza 3 giorni di permesso, pari a 24 ore, può richiedere ulteriori 20 ore di permesso, da fruire nella misura massima di 2 ore giornaliere.
Precisazioni finali
La circolare richiama infine che alcune valutazioni, come quella sulla natura dell’handicap ai fini del riconoscimento di più di tre giorni di permesso, devono essere effettuate dai medici di sede. Restano inoltre ferme le condizioni già indicate dal Consiglio di Stato e richiamate nelle istruzioni precedenti, in particolare sull’assenza di altri soggetti idonei all’assistenza e sulla necessità di valutare concretamente la situazione familiare e sanitaria interessata.
Punti principali
Pluralità di handicappati gravi nel nucleo familiare
Quando nel nucleo familiare sono presenti più persone con handicap grave, il lavoratore avente diritto può chiedere, su specifica domanda, il cumulo di più permessi. Il limite resta comunque di tre giorni per ciascun familiare handicappato. La richiesta può essere presentata dai genitori di figli di età superiore a tre anni, dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il terzo grado. Per i genitori occorre presentare tante domande quanti sono i figli per i quali si chiede il beneficio, utilizzando il mod. HAND/1 genitori; se la domanda è presentata dal padre, deve risultare la rinuncia della madre lavoratrice dipendente. Le domande vanno rinnovate annualmente. In presenza di più figli handicappati, può essere riconosciuto fino a un massimo di tre giorni a ciascun genitore per assistere i rispettivi figli; è inoltre possibile attribuire fino a tre giorni al padre quando la madre non lavoratrice non sia in grado di assistere entrambi i figli. Sono richieste dichiarazioni di responsabilità specifiche, tra cui l’impossibilità di assistere entrambi i figli con soli tre giorni, l’assenza di altri soggetti in grado di prestare assistenza, l’inesistenza di ulteriori permessi fruiti da parenti conviventi e il fatto che i figli per i quali si chiede il permesso non svolgano attività lavorativa. Per coniuge, parenti e affini va usato il mod. HAND/2 parenti, con dichiarazioni analoghe; per il lavoratore disabile grave che assista un altro familiare disabile possono essere riconosciuti ulteriori giorni, previa apposita richiesta e dichiarazione di necessità in relazione alla natura dell’handicap.
Cumulabilità tra permessi ex legge 104/1992 e malattia del bambino
La circolare chiarisce la cumulabilità, prevista dall’art. 33, comma 4, tra i permessi orari e mensili della legge 104/1992 e le assenze per malattia del bambino di età inferiore a tre anni di cui alla legge 1204/1971, art. 7, comma 2. In presenza di più figli, uno handicappato e uno minore di tre anni non handicappato, la malattia del minore consente, a scelta tra madre e padre, di fruire dell’astensione non retribuita da parte del genitore che già beneficia dei permessi per il figlio handicappato oppure da parte dell’altro genitore. Se anche il figlio handicappato ha meno di tre anni ed è ammalato, e un genitore già utilizza i riposi orari e l’assenza non retribuita per le restanti ore di lavoro, la malattia dell’altro figlio non handicappato consente comunque al genitore che non assiste l’handicappato di scegliere una parallela astensione non retribuita.
Trasferimento del diritto dalla madre dipendente pubblica al padre dipendente INPS
Il padre lavoratore dipendente assicurato all’INPS può fruire dei permessi indennizzati anche quando la madre è lavoratrice dipendente pubblica, quindi non avente diritto alle prestazioni economiche di maternità a carico dell’INPS, purché la madre rinunci espressamente ai permessi. La rinuncia della madre trasferisce al padre il diritto ai permessi, non il diritto all’indennità; il padre potrà quindi ottenere l’indennizzo dall’INPS se in possesso dei requisiti previsti. Le precisazioni già contenute nella circolare n. 80/95 in tema di madre lavoratrice e padre autonomo, e di madre autonoma e padre dipendente, si applicano anche ai giorni di permesso ex art. 33, comma 3, della legge 104/1992.
Frazionamento dei permessi giornalieri in mezze giornate
In parziale modifica delle istruzioni precedenti, i giorni di permesso possono essere fruiti anche frazionati in mezze giornate lavorative, sempre nel limite massimo di tre giorni mensili per ogni soggetto handicappato. Il calcolo della mezza giornata va effettuato sulla base dell’orario complessivo di lavoro giornaliero effettivamente osservato. Viene indicato l’esempio del lavoratore con orario giornaliero di 7 ore, che, a fronte di tre giorni di permesso mensile, può fruire nel mese di sei permessi da tre ore e mezza ciascuno.
Cumulo tra permessi orari e giornalieri del lavoratore disabile
Per il lavoratore handicappato in situazione di gravità che fruisca dei permessi direttamente per sé, la circolare consente nello stesso mese il cumulo tra permessi orari e giorni di permesso. Il numero di ore fruibili si determina sottraendo dal totale delle ore spettanti nel mese, pari ai giorni lavorativi del mese moltiplicati per due, le ore corrispondenti alle giornate richieste, fino a un massimo di tre giorni mensili. Nell’esempio riportato, con orario giornaliero di 8 ore e 22 giorni lavorativi, spettano 44 ore mensili; se vengono fruiti 3 giorni per un totale di 24 ore, residuano 20 ore di permesso ulteriori, utilizzabili in ragione di 2 ore giornaliere massime.
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