Circolare numero 210 del 29-10-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce quando la documentazione allegata alle domande di liquidazione dei ratei di pensione maturati e non riscossi, presentate da eredi non aventi diritto alla reversibilità, è soggetta all’imposta di bollo. Il bollo è dovuto solo per la dichiarazione di responsabilità sostitutiva di certificazioni/atti notori e per eventuali deleghe alla riscossione; se tali atti sono autenticati contestualmente, si applica un’unica imposta. Gli altri atti notori e documenti prodotti a corredo devono invece essere bollati singolarmente prima della consegna all’Istituto.
Imposta di bollo sulla documentazione per la liquidazione dei ratei di pensione maturati e non riscossi
Imposta di bollo sulla documentazione per la liquidazione dei ratei di pensione maturati e non riscossi
La circolare fornisce precisazioni operative sull’applicazione dell’imposta di bollo alla documentazione prodotta dagli eredi non aventi titolo alla pensione di reversibilità in occasione delle domande di liquidazione dei ratei di pensione maturati e non riscossi. Il chiarimento mira a individuare con esattezza quali atti debbano essere bollati e in quali casi sia sufficiente un’unica imposta.
Ambito applicativo
Il richiamo è alla circolare n. 181 del 17 settembre 1996, trasmessa con messaggio n. 4986. L’oggetto della precisazione è l’assoggettamento all’imposta di bollo, ai sensi della Tariffa allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, della documentazione allegata alle domande presentate da eredi che non hanno diritto alla reversibilità.
Dichiarazione di responsabilità e delega alla riscossione
Il Ministero delle Finanze ha chiarito che l’imposta di bollo è dovuta solo se viene rilasciata:
- una dichiarazione di responsabilità sostitutiva di certificazioni anagrafiche e di atti notori;
- una delega alla riscossione dei ratei.
Quando tali atti sono autenticati contestualmente, l’onere fiscale si riduce a una sola imposta di bollo, applicata nella misura vigente alla data di presentazione della domanda.
Domande di più eredi e modulo IO.VO.SO.4
La circolare estende il medesimo criterio anche ai casi in cui più eredi presentino domanda per i ratei maturati e non riscossi. Se la dichiarazione di responsabilità e le eventuali deleghe alla riscossione sono riportate nello stesso modulo e autenticate contestualmente, è dovuta una sola imposta di bollo.
Viene inoltre precisato che il Mod. IO.VO.SO.4 è in fase di ristrutturazione per prevedere un’unica autentica sia per la dichiarazione di responsabilità sia per le eventuali deleghe. La presenza, nell’attuale versione del modulo, di autentiche separate è spiegata con esigenze strutturali del modello e non altera l’unità logica dell’atto.
Effetti per le domande già presentate
Il chiarimento opera anche per le richieste già avanzate con il modulo attualmente in uso. In tali ipotesi, purché la dichiarazione di responsabilità e la delega alla riscossione siano state autenticate contestualmente, resta dovuta una sola imposta di bollo.
Altri documenti allegati alla domanda
Diverso è il trattamento degli atti notori e degli altri documenti prodotti a corredo della domanda: essi devono essere assoggettati singolarmente all’imposta di bollo prima della consegna all’Istituto. La circolare richiama infine la complessità delle procedure di regolarizzazione previste per gli atti non assoggettati al tributo, tramite l’Ufficio del Registro.
Punti principali
Ambito della precisazione
La circolare interviene a chiarimento della precedente circolare n. 181 del 17 settembre 1996, trasmessa con messaggio n. 4986, e riguarda l’assoggettamento all’imposta di bollo della documentazione allegata alle domande di liquidazione dei ratei di pensione maturati e non riscossi presentate da eredi che non hanno titolo alla pensione di reversibilità.
Documenti soggetti a imposta di bollo
Secondo il chiarimento del Ministero delle Finanze, l’imposta di bollo è dovuta soltanto nei casi in cui venga rilasciata una dichiarazione di responsabilità sostitutiva di certificazioni anagrafiche e di atti notori e/o una delega alla riscossione dei ratei. Se questi atti sono autenticati contestualmente, è dovuta una sola imposta di bollo, nella misura vigente alla data di presentazione della domanda.
Domande presentate da più eredi e modulo in uso
Anche quando più eredi presentano domanda per i ratei maturati e non riscossi, se la dichiarazione di responsabilità e le eventuali deleghe alla riscossione sono contenute nello stesso modulo e autenticate nello stesso momento, si applica una sola imposta di bollo. La circolare precisa inoltre che il Mod. IO.VO.SO.4 è in fase di ristrutturazione per prevedere un’unica autentica per dichiarazione e deleghe, ma l’attuale presenza di autentiche separate dipende solo dalla struttura del modulo e non incide sulla sua unità logica.
Effetti per le domande già presentate
Per le richieste già avanzate con l’attuale modulo, resta valido il medesimo principio: se la dichiarazione di responsabilità e la delega alla riscossione sono state autenticate contestualmente, è dovuta una sola imposta di bollo.
Altri atti e documenti allegati
Gli eventuali atti notori e gli altri documenti presentati a corredo della domanda devono essere assoggettati singolarmente all’imposta di bollo prima della consegna all’Istituto. La circolare segnala che l’ordinamento vigente prevede, per gli atti non bollati, complesse procedure di regolarizzazione tramite l’Ufficio del Registro.
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