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Circolare

Circolare numero 213 del 6-11-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce precisazioni operative sull’applicazione della parziale decontribuzione prevista per le erogazioni contrattuali aziendali o di secondo livello, con particolare attenzione al calcolo del "tetto" percentuale, alla individuazione della retribuzione imponibile di riferimento, alla gestione delle erogazioni frazionate, al contributo di solidarietà del 10%, al deposito dei contratti e alle modalità di conguaglio annuale. Vengono inoltre indicati criteri di compilazione delle denunce contributive e i codici da utilizzare in caso di variazioni in aumento o in diminuzione del tetto o di differenze contributive derivanti da regimi agevolati.

Chiarimenti sul regime di decontribuzione delle erogazioni da contratti collettivi di secondo livello

Chiarimenti sul regime di decontribuzione delle erogazioni da contratti collettivi di secondo livello

La circolare interviene dopo la precedente n. 152 del 22 luglio 1996 per precisare modalità applicative della parziale decontribuzione delle erogazioni previste da contratti collettivi aziendali o di secondo livello, ai sensi dell’art. 5 dei decreti-legge richiamati nel testo. Le indicazioni riguardano soprattutto il calcolo del limite percentuale, la gestione delle erogazioni in più soluzioni, il contributo di solidarietà e i conguagli contributivi di fine anno.

Ambito della decontribuzione e calcolo del "tetto"

Il regime agevolato si applica all’ammontare annuo delle erogazioni contrattuali entro un limite massimo definito come "tetto". In via ordinaria il tetto è pari al 3% della retribuzione, ma nella fase di prima applicazione opera nella misura dell’1%.

La percentuale va calcolata sulla retribuzione imponibile contrattuale dell’anno di riferimento, inteso come anno solare in cui avviene l’erogazione. Ai fini del calcolo deve essere considerata anche la parte annuale dell’erogazione che non è soggetta a decontribuzione. Se l’1% della retribuzione, calcolato senza includere l’intera erogazione, è uguale o superiore all’importo dell’erogazione stessa, l’intera erogazione risulta decontribuita. Se invece la percentuale è inferiore, la quota soggetta al regime si determina secondo la formula indicata dalla circolare, che rapporta retribuzione ed erogazione complessiva.

Erogazioni frazionate e requisiti sostanziali

La circolare chiarisce che le somme agevolabili devono essere effettivamente collegate a risultati o parametri aziendali di produttività, qualità e competitività, e devono presentare un grado di incertezza sia nell’an sia nell’ammontare. Restano quindi escluse le erogazioni garantite o quelle che assumano la natura di indennità o premio di presenza individuale.

Sono ammesse anticipazioni, purché la verifica dei parametri sia prevista e avvenga anche successivamente. Quando l’erogazione è distribuita in più quote o in rate mensili, tutte le quote corrisposte nello stesso anno devono essere sommate ai fini della verifica del tetto. In caso di pagamento mensile, la quota soggetta a decontribuzione viene predeterminata sulla base dell’importo complessivo, salvo il conguaglio annuale.

Determinazione della retribuzione imponibile di riferimento

Per il calcolo del tetto, quando l’erogazione avviene in corso d’anno, il datore di lavoro deve determinare in via previsionale la retribuzione imponibile dell’anno, salvo conguaglio finale. Devono essere considerati:

  • la retribuzione già maturata e corrisposta fino al mese dell’erogazione;
  • gli elementi fissi e continuativi relativi ai mesi ancora da maturare;
  • l’ammontare dell’erogazione già effettuata;
  • le eventuali rate future già predeterminate.

La circolare precisa che la retribuzione contrattuale comprende anche gli emolumenti previsti da contratti o accordi collettivi e dal contratto individuale. Sono inoltre compresi gli emolumenti corrisposti per prassi aziendale consolidata, quando tale prassi si inserisca nel contratto individuale ai sensi dell’art. 1340 c.c., salvo diversa volontà delle parti. Il calcolo del tetto deve essere effettuato sull’imponibile contributivo senza considerare massimali o minimali retributivi.

Casi di imponibile differenziato e rapporti di lavoro nel corso dell’anno

Se la retribuzione imponibile è diversa nelle varie gestioni previdenziali e assistenziali, la percentuale va applicata sulla retribuzione imponibile valida ai fini pensionistici. La regola vale, ad esempio, per differenze derivanti dal computo dell’indennità di trasferta e per i fondi speciali sostitutivi gestiti dall’Istituto con base imponibile differenziata. Nel settore credito, assicurazione e servizi tributari appaltati, per i periodi di inattività lavorativa in cui è dovuta soltanto la contribuzione per i trattamenti di famiglia, il tetto va riferito alla sola parte della retribuzione assoggettata a contribuzione pensionistica.

Se nel corso dell’anno il lavoratore ha avuto altri rapporti di lavoro con datori diversi, tali retribuzioni non rilevano ai fini del tetto. In caso di trasformazione del rapporto, cessazione e riassunzione o cambio di qualifica con lo stesso datore, si considera la retribuzione dell’intero anno. Se invece interviene un cambio che comporta l’iscrizione a un’altra gestione pensionistica, si considera solo la retribuzione relativa all’attività soggetta alla medesima gestione IVS.

Contributo di solidarietà del 10%

La circolare ribadisce che il contributo di solidarietà del 10% alla gestione pensionistica è dovuto integralmente anche quando sulla contribuzione ordinaria operino agevolazioni o riduzioni. Restano quindi irrilevanti, ai fini dell’esonero dal contributo di solidarietà, le ipotesi di:

  • contribuzione per apprendisti;
  • riduzione della contribuzione a carico del datore di lavoro;
  • azzeramento della contribuzione ai sensi dell’art. 8, comma 9, seconda parte, della legge n. 407/1990;
  • sgravio totale per le aziende del Mezzogiorno.

Deposito dei contratti aziendali o di secondo livello

I contratti che prevedono erogazioni decontribuite devono essere depositati presso l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione entro 30 giorni dalla stipula, a cura del datore di lavoro o dell’associazione cui aderisce. Per i contratti stipulati prima del 1° ottobre 1996 il deposito andava effettuato entro il 31 ottobre 1996. La circolare rinvia, sul punto, anche alla circolare ministeriale n. 139/1996 del 24 ottobre 1996.

Conguaglio di fine anno e modalità di denuncia

Il conguaglio contributivo deve essere eseguito alla fine dell’anno o, prima, in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Poiché l’esatta quantificazione della retribuzione imponibile dell’anno può essere nota solo a fine periodo, il conguaglio può essere effettuato con la denuncia relativa al mese di gennaio successivo, da presentare entro il 20 febbraio, senza oneri accessori.

Ai fini del conguaglio si deve prendere a base la retribuzione imponibile contrattuale da denunciare per l’anno di riferimento, secondo i criteri già illustrati per il calcolo del tetto. Se il tetto definitivo risulta aumentato rispetto a quanto inizialmente calcolato, la quota aggiuntiva dell’erogazione va sottratta dall’imponibile del mese e assoggettata al contributo di solidarietà del 10%, con esposizione nel DM10/2 mediante il codice M931 e la dicitura "CONG. CONTR. 10%".

Se invece il tetto si riduce, la parte dell’erogazione non più decontribuibile va sommata alla retribuzione imponibile e il contributo di solidarietà già versato va recuperato con il codice L931 e la dicitura "REC. CONTR. 10%".

La circolare richiama inoltre le istruzioni da osservare quando il conguaglio è effettuato con la denuncia di gennaio, soprattutto per l’indicazione delle partite che hanno inciso sull’imponibile del mese. Tali partite devono risultare anche nel mod. O1/M relativo all’anno solare precedente.

Regolarizzazione di differenze contributive e codici da utilizzare

Se, al momento del conguaglio, l’aliquota o il regime contributivo del mese di conguaglio è diverso da quello del mese di erogazione, il datore di lavoro deve regolarizzare le differenze conseguenti. In particolare, le differenze a debito per sgravi o agevolazioni da restituire vanno esposte nel quadro B-C del DM10/2 con i codici:

  • M183, per restituzione sgravio unico DM 5.8.94;
  • M184, per restituzione sgravio totale DM 5.8.94;
  • M185, per restituzione sgravio totale L. 183/76;
  • M186, per differenze di agevolazioni contributive;
  • M187, per altre differenze contributive.

Le differenze a credito vanno invece riportate nel quadro D con i codici:

  • L317, per conguaglio sgravio unico DM 5.8.94;
  • L318, per conguaglio sgravio totale DM 5.8.94;
  • L319, per conguaglio sgravio totale L. 183/76;
  • L320, per conguaglio agevolazioni contributive;
  • L321, per altre differenze contributive.

Per il mod. DM10/S la quota dell’erogazione va indicata in diminuzione o in aumento della retribuzione imponibile a seconda che sia soggetta o meno a decontribuzione. In ogni caso, per il conguaglio occorre fare riferimento all’aliquota vigente nel mese in cui l’erogazione è stata effettuata.

Punti principali

Determinazione del "tetto" di decontribuzione

Il limite di decontribuzione è fissato, in via programmatica, al 3% della retribuzione del lavoratore, ma in prima applicazione opera nella misura dell’1%. Il calcolo va effettuato sulla retribuzione imponibile contrattuale dell’anno di riferimento, che coincide con l’anno solare in cui avviene l’erogazione, includendo anche la parte annuale dell’erogazione non soggetta a decontribuzione. Se l’1% della retribuzione, calcolata senza considerare l’intera erogazione, è pari o superiore all’importo dell’erogazione, l’intera somma è soggetta a decontribuzione; se è inferiore, la quota decontribuibile si ricava con la formula indicata nella circolare, che tiene conto della retribuzione annua e dell’erogazione complessiva.

Erogazioni in più soluzioni e frazionamento temporale

Le erogazioni devono essere collegate a parametri aziendali di produttività, qualità e competitività e non possono riguardare somme garantite o assimilabili a indennità o premi di presenza individuale. Eventuali anticipi sono ammissibili solo se la verifica dei parametri è prevista e avviene successivamente. Se l’erogazione è frazionata in quote distribuite su due anni o in rate mensili, le singole quote percepite in ciascun anno devono essere sommate e considerate ai fini del tetto nell’anno in cui sono corrisposte, con eventuale conguaglio finale.

Base di calcolo della retribuzione e rapporti di lavoro rilevanti

La retribuzione utile per il tetto è quella imponibile dell’anno in cui avviene l’erogazione, determinata in via previsionale e poi conguagliata a fine anno. Nel calcolo vanno considerati la retribuzione già maturata e corrisposta fino al mese dell’erogazione, gli elementi fissi e continuativi dei mesi ancora da maturare, nonché l’erogazione già effettuata e le eventuali rate future predeterminate. Sono inclusi anche gli emolumenti derivanti da prassi aziendale consolidata, se inseriti nel contratto individuale. Il tetto si calcola sull’imponibile senza tener conto di massimali o minimali. In presenza di imponibili differenziati tra gestioni previdenziali, si prende a riferimento l’imponibile valido ai fini pensionistici; se nel corso dell’anno intervengono altri rapporti di lavoro con datori diversi, questi non rilevano, mentre rileva l’intera retribuzione annuale presso lo stesso datore, salvo passaggio a diversa gestione pensionistica, nel qual caso conta la sola retribuzione riferita all’attività soggetta alla stessa gestione IVS.

Contributo di solidarietà e depositi contrattuali

Il contributo di solidarietà del 10% resta dovuto integralmente anche quando sulla contribuzione ordinaria operino agevolazioni, riduzioni o azzeramenti, compresi il regime per apprendisti, le riduzioni ex art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990 e gli sgravi totali per le aziende del Mezzogiorno. I contratti aziendali o di secondo livello che prevedono erogazioni decontribuite devono essere depositati presso l’ufficio provinciale del lavoro entro 30 giorni dalla stipula a cura del datore di lavoro o dell’associazione cui aderisce; per i contratti anteriori al 1° ottobre 1996 il deposito doveva avvenire entro il 31 ottobre 1996.

Conguaglio annuale, denuncie e codici operativi

Il conguaglio di fine anno va eseguito, in via ordinaria, al termine dell’anno o prima in caso di cessazione del rapporto, e può essere effettuato con la denuncia relativa al mese di gennaio successivo, entro il 20 febbraio, senza aggravio di oneri accessori. In caso di aumento del tetto, la quota aggiuntiva dell’erogazione già decontribuita va sottratta dall’imponibile del mese e assoggettata al contributo di solidarietà del 10%, con codice M931 nel quadro B-C del DM10/2. In caso di diminuzione del tetto, la quota eccedente va sommata all’imponibile e va recuperato il contributo del 10% con codice L931 nel quadro D. Se cambiano nel frattempo aliquote o regimi contributivi, devono essere regolarizzate anche le differenze legate a sgravi o agevolazioni, usando i codici M183, M184, M185, M186, M187 per i debiti e L317, L318, L319, L320, L321 per i crediti. Nella compilazione del mod. DM10/S la quota dell’erogazione va portata in aumento o in diminuzione dell’imponibile a seconda che sia non decontribuita o decontribuita, tenendo conto dell’aliquota vigente nel mese dell’erogazione.

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