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Circolare

Circolare numero 208 del 24-10-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’istituto dell’assegno sociale, introdotto dalla legge n. 335/1995 dal 1° gennaio 1996 in sostituzione della pensione sociale e del relativo aumento. Sono indicati i soggetti che ne hanno diritto, la misura per il 1996 e le regole per verificare il requisito reddituale, distinguendo tra soggetti coniugati e non coniugati. Vengono inoltre elencati i redditi da considerare e quelli esclusi dal computo ai fini della prestazione.

Assegno sociale: requisiti, misura e criteri di calcolo dei redditi

Assegno sociale: istituzione, requisiti e criteri reddituali

La circolare riepiloga la disciplina dell’assegno sociale, istituito dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, in sostituzione della pensione sociale e del relativo aumento. Il documento precisa i destinatari, la misura della prestazione per il 1996 e le regole per il calcolo dei redditi rilevanti ai fini dell’erogazione.

Ambito di applicazione e soggetti aventi diritto

L’assegno sociale spetta ai cittadini italiani che abbiano compiuto il 65° anno di età, risiedano effettivamente e abitualmente in Italia e dispongano di redditi inferiori ai limiti stabiliti dalla legge. La circolare, quindi, collega il diritto non solo al requisito anagrafico e alla residenza, ma anche alla condizione economica del richiedente.

Misura della prestazione

Per l’anno 1996 l’importo dell’assegno è determinato in lire 6.240.000 annue, corrispondenti a lire 480.000 mensili per 13 mensilità. Il documento non disciplina altre annualità, limitandosi a indicare la misura vigente per il periodo considerato.

Requisiti reddituali: soggetto non coniugato

Per il soggetto non coniugato, il diritto all’assegno varia in base al reddito posseduto:

  • spetta in misura intera se non vi è alcun reddito;
  • spetta in misura ridotta, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno, se il reddito è inferiore all’ammontare della prestazione;
  • non spetta se il reddito supera l’ammontare dell’assegno.

Requisiti reddituali: soggetto coniugato

Per il soggetto coniugato il criterio è riferito alla somma del reddito personale e di quello del coniuge:

  • l’assegno spetta in misura intera se il reddito complessivo è inferiore all’ammontare annuo dell’assegno;
  • spetta in misura ridotta se il reddito complessivo è superiore all’importo annuo dell’assegno ma inferiore al doppio dello stesso;
  • non spetta se la somma dei redditi supera di due volte l’ammontare annuo dell’assegno.

La circolare precisa inoltre che, nel computo, deve essere incluso anche l’eventuale assegno sociale percepito dal coniuge del richiedente.

Redditi da considerare nel calcolo

Ai fini dell’attribuzione dell’assegno sociale devono essere valutati i redditi del richiedente e del coniuge, comprensivi di:

  • redditi assoggettabili all’IRPEF, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;
  • redditi esenti da imposta, comprese prestazioni assistenziali in denaro continuative, sussidi assistenziali e prestazioni risarcitorie erogate da Stati o enti pubblici;
  • pensioni e assegni del Ministero dell’Interno per ciechi civili, invalidi civili e sordomuti;
  • pensioni di guerra;
  • rendite vitalizie INAIL, anche se liquidate in capitale;
  • pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte durante il servizio militare di leva;
  • redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, come vincite e premi;
  • redditi soggetti a imposta sostitutiva, tra cui interessi postali e bancari, interessi di BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché frutti di obbligazioni e titoli similari;
  • assegni alimentari corrisposti ai sensi del codice civile.

Redditi esclusi dal computo

La circolare elenca espressamente le voci che non costituiscono reddito ai fini della prestazione:

  • trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;
  • competenze arretrate soggette a tassazione separata;
  • reddito della casa di abitazione;
  • trattamenti di famiglia;
  • indennità di accompagnamento di ogni tipo;
  • assegni per assistenza personale continuativa erogati da INAIL e INPS nei casi indicati;
  • indennità di comunicazione per i sordomuti;
  • assegno vitalizio per ex combattenti della guerra 1915/1918 e precedenti, soprassoldi per Medaglie al Valor Militare e trattamenti connessi alle decorazioni dell’Ordine Militare d’Italia;
  • un terzo della pensione liquidata secondo il sistema contributivo previsto dalla legge n. 335/1995, entro il limite di un terzo dell’importo dell’assegno sociale.

Infine, il documento stabilisce che non va computato nemmeno l’importo dell’assegno sociale spettante al richiedente stesso.

Punti principali

Istituzione dell'assegno sociale

L’assegno sociale è stato istituito dall’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con decorrenza 1° gennaio 1996. La prestazione sostituisce la pensione sociale e il relativo aumento.

Soggetti aventi diritto

Hanno diritto all’assegno sociale i cittadini italiani che abbiano compiuto il 65° anno di età, risiedano effettivamente e abitualmente in Italia e possiedano redditi inferiori ai limiti previsti dalla legge.

Misura dell'assegno per il 1996

Per l’anno 1996 l’importo è fissato in lire 6.240.000 annue, pari a lire 480.000 mensili per 13 mensilità.

Requisiti reddituali per i soggetti non coniugati

Il soggetto non coniugato ha diritto alla misura intera se non possiede alcun reddito; alla misura ridotta, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno, se possiede redditi inferiori all’ammontare dell’assegno; non ha diritto alla prestazione se i redditi superano l’importo dell’assegno.

Requisiti reddituali per i soggetti coniugati

Per il soggetto coniugato l’assegno spetta in misura intera se la somma del reddito personale e di quello del coniuge è inferiore all’ammontare annuo dell’assegno. Spetta in misura ridotta se la somma supera l’importo annuo dell’assegno ma resta inferiore al doppio di tale importo. Non spetta se il reddito complessivo dei coniugi supera di due volte l’ammontare annuo dell’assegno.

Redditi da computare

Ai fini dell’attribuzione dell’assegno sociale devono essere valutati i redditi del richiedente e del coniuge, includendo: redditi assoggettabili all’IRPEF al netto di imposte e contributi; redditi esenti; pensioni e assegni del Ministero dell’Interno per ciechi civili, invalidi civili e sordomuti; pensioni di guerra; rendite vitalizie INAIL anche se liquidate in capitale; pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità da servizio militare; redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta; redditi soggetti a imposta sostitutiva; assegni alimentari corrisposti ai sensi del codice civile. Deve essere compreso anche l’eventuale assegno sociale del coniuge.

Redditi esclusi dal computo

Non costituiscono reddito, ai fini della corresponsione, i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di famiglia, le indennità di accompagnamento, gli assegni per assistenza personale continuativa INAIL e INPS in specifici casi, l’indennità di comunicazione per sordomuti, l’assegno vitalizio per ex combattenti e altri trattamenti connessi a onorificenze militari, nonché un terzo della pensione liquidata con sistema contributivo nei limiti di un terzo dell’assegno sociale. Non deve inoltre essere computato l’ammontare dell’assegno sociale spettante al richiedente.

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