Circolare numero 30 del 30-10-1996 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le disposizioni del D.L. 477/96 in materia di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari presenti in Italia e dei relativi rapporti di lavoro, con particolare attenzione ai termini del 31 marzo 1996 e del 15 novembre 1996. Vengono chiariti gli adempimenti per il rilascio dei permessi di soggiorno per lavoro o per iscrizione al collocamento, gli obblighi contributivi del datore di lavoro e la non debenza del contributo a carico del lavoratore, con previsione di rimborso di quanto già versato. La circolare disciplina inoltre il rimborso in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro e la sanatoria dei rapporti di lavoro irregolari pregressi con estinzione delle relative sanzioni e reati, richiamando anche la modulistica allegata.
Regolarizzazione del soggiorno e dei rapporti di lavoro di cittadini extracomunitari ex D.L. 13 settembre 1996, n. 477
Regolarizzazione di soggiorno, lavoro e contribuzione per cittadini extracomunitari
La circolare esamina il D.L. 13 settembre 1996, n. 477, che ha reiterato precedenti decreti legge decaduti in materia di immigrazione e regolarizzazione dei rapporti di lavoro con cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea. Il documento chiarisce gli adempimenti previdenziali e amministrativi connessi alle diverse forme di regolarizzazione, i relativi termini e gli effetti sulle posizioni debitorie di datori di lavoro e lavoratori.
Regolarizzazione per offerta di lavoro e iscrizione al collocamento
L'art. 10, commi 1 e 2, conferma il termine del 31 marzo 1996 quale scadenza ultima per chiedere alla questura competente il permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per l'iscrizione al collocamento. La prima ipotesi riguarda gli stranieri presenti in Italia al 19 novembre 1995 per i quali un datore di lavoro avesse rilasciato dichiarazione scritta di disponibilità all'immediata assunzione, a tempo indeterminato, a tempo determinato non inferiore a sei mesi o per lavoro stagionale, oppure che avessero dichiarato prestazioni di lavoro subordinato continuative presso datori di lavoro italiani o stranieri regolarmente soggiornanti.
La seconda ipotesi riguarda gli stranieri che avessero dichiarato rapporti di lavoro in atto al 19 novembre 1995 o anteriormente, purché il rapporto con lo stesso datore di lavoro avesse avuto durata non inferiore a quattro mesi nei dodici mesi precedenti. In tale ambito, il comma 5, lettera d), introduce il rilascio di un permesso di soggiorno per iscrizione al collocamento della durata di un anno anche nei casi in cui il rapporto non sia stato perfezionato o confermato.
Chiarimenti sul rapporto di lavoro non perfezionato o non confermato
La circolare richiama la circolare ministeriale n. 111/96, che distingue tra:
- rapporto di lavoro non perfezionato, ossia la dichiarazione di disponibilità del datore non seguita da effettiva assunzione;
- rapporto di lavoro non confermato, ossia le dichiarazioni del lavoratore su prestazioni in atto contestate dal datore.
Per le ipotesi di cui all'art. 10, comma 5, lettera d), la stipula del contratto deve avvenire presso gli uffici provinciali del lavoro, cui compete verificare l'effettivo avviamento e la permanenza del rapporto.
Contributi anticipati a carico del datore di lavoro
L'art. 10, comma 6, conferma l'obbligo del datore di lavoro di versare anticipatamente all'Ente un importo pari a 6 mesi di contributi nei rapporti a tempo indeterminato o a 4 mesi nei rapporti a tempo determinato, quando il datore abbia rilasciato dichiarazione scritta di disponibilità all'assunzione e proceda direttamente all'assunzione del lavoratore extracomunitario. La ricevuta del versamento deve essere allegata alla comunicazione di avvenuta assunzione da inviare all'ufficio provinciale del lavoro competente.
Diversamente, i datori di lavoro che stipulano il contratto presso l'ufficio provinciale del lavoro con i lavoratori rientranti nelle ipotesi di cui al comma 5, lettera d), non sono più tenuti al versamento anticipato dei contributi.
Contributi a carico del lavoratore e rimborsi
Il D.L. 477/96 non ha confermato l'obbligo, per il lavoratore straniero, di versare una somma pari a 4 mesi di contributi a proprio carico al momento dell'iscrizione alle liste di collocamento. Tale importo, quindi, non è più dovuto all'Ente previdenziale.
Le somme eventualmente già versate in base alle precedenti disposizioni devono essere restituite su richiesta dell'interessato, senza interessi. La domanda di rimborso deve indicare:
- generalità del lavoratore extracomunitario;
- indirizzo;
- importo richiesto in restituzione;
- data del pagamento della somma versata;
- località cui indirizzare il rimborso.
Alla domanda deve essere allegata copia della ricevuta del bollettino di versamento. Dopo i controlli, gli uffici ENPALS competenti devono trasmettere alla Direzione Generale - Servizio Ragioneria la determinazione di autorizzazione al rimborso e la richiesta di mandato di pagamento.
Rimborso in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro
La circolare, richiamando la circolare ministeriale n. 111/96, precisa che se il rapporto di lavoro cessa anticipatamente, le somme versate dal datore di lavoro a titolo di anticipo contributivo e non corrispondenti ai periodi effettivamente svolti sono rimborsate, su domanda, senza interessi.
La richiesta di restituzione deve contenere:
- dati identificativi del datore di lavoro;
- generalità complete del lavoratore extracomunitario;
- importo eventualmente già recuperato mediante detrazioni successive;
- somma residua di cui si chiede il rimborso;
- data del pagamento dell'anticipo;
- data e causa della cessazione anticipata.
Deve essere allegata copia del bollettino di versamento. Anche in questo caso gli uffici ENPALS devono effettuare i controlli e inoltrare alla Direzione Generale la determinazione di autorizzazione al rimborso e la relativa richiesta di mandato di pagamento.
Regolarizzazione ai sensi della legge n. 335/1995
L'art. 10, comma 11, ribadisce il termine del 31 marzo 1996 per la regolarizzazione prevista dall'art. 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Restano quindi confermate le disposizioni già impartite con le circolari n. 35 del 6 ottobre 1995 e n. 5 del 16 febbraio 1996.
Sanatoria dei rapporti di lavoro irregolari pregressi
L'art. 10, comma 9, prevede che i datori di lavoro che regolarizzano i rapporti di lavoro irregolari pregressi secondo le disposizioni del decreto non sono punibili per le violazioni delle norme in materia di soggiorno e di lavoro commesse in relazione all'occupazione di lavoratori stranieri.
Inoltre, i datori che entro il 15 novembre 1996 regolarizzano i rapporti di lavoro possono sanare anche la propria posizione debitoria verso gli enti previdenziali e assistenziali, versando entro la stessa data contributi e premi con maggiorazione del 5% annuo. La maggiorazione va calcolata per il periodo compreso tra il giorno successivo al termine ordinario di versamento e la data del pagamento.
La regolarizzazione estingue:
- i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e premi;
- le obbligazioni per sanzioni amministrative;
- gli altri oneri accessori connessi alle violazioni delle norme sul collocamento, sulla denuncia e sul versamento di contributi o premi, compresi quelli di cui all'art. 51 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124.
Rapporti di lavoro regolarizzabili e domanda agevolata
La circolare precisa che, ai fini della sanatoria, per rapporti di lavoro irregolari pregressi regolarizzabili devono intendersi quelli risultanti dalle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 rese entro il 31 marzo 1996.
In allegato è fornito un fac-simile della domanda di regolarizzazione agevolata del debito per contributi e somma aggiuntiva. La domanda deve essere presentata a pena di decadenza entro il 15 novembre 1996 e prevede il pagamento in unica soluzione entro la stessa data, con dichiarazione di avere già presentato le denunce contributive mod. 031/R e 031/CM relative ai lavoratori e ai periodi oggetto di sanatoria.
Punti principali
Regolarizzazione per offerta di lavoro
Si conferma il termine del 31 marzo 1996 per la presentazione alla questura competente della domanda di permesso di soggiorno per lavoro da parte degli stranieri presenti in Italia al 19 novembre 1995, muniti di dichiarazione scritta di disponibilità all'assunzione immediata o con rapporto di lavoro subordinato continuativo in essere. Lo stesso termine vale per la richiesta di permesso di soggiorno per l'iscrizione al collocamento da parte di stranieri con rapporti di lavoro dichiarati in atto al 19 novembre 1995 o anteriormente, purché il rapporto con lo stesso datore di lavoro sia durato almeno quattro mesi nei dodici mesi precedenti.
Permesso di soggiorno per iscrizione al collocamento
L'art. 10, comma 5, lettera d), introduce il rilascio di un permesso di soggiorno per iscrizione al collocamento della durata di un anno anche nei casi in cui il rapporto di lavoro non risulti perfezionato o non sia stato confermato. La circolare ministeriale n. 111/96 chiarisce che per rapporto non perfezionato si intende la disponibilità del datore non seguita da assunzione, mentre per rapporto non confermato si intendono le dichiarazioni del lavoratore contestate dal datore. La stipula dei contratti di lavoro deve avvenire presso gli uffici provinciali del lavoro, che verificano l'effettivo avviamento e la permanenza del rapporto.
Contributi a carico del datore di lavoro
Per i datori di lavoro che assumono direttamente lavoratori extracomunitari sulla base della dichiarazione di disponibilità, resta fermo l'obbligo di versare anticipatamente all'Ente un importo pari a 6 mesi di contributi per i rapporti a tempo indeterminato o 4 mesi per quelli a tempo determinato. La ricevuta del versamento va allegata alla comunicazione di avvenuta assunzione da inviare all'ufficio provinciale del lavoro. Tale anticipo non è invece dovuto per i contratti stipulati presso l'ufficio provinciale del lavoro con lavoratori rientranti nelle ipotesi di cui all'art. 10, comma 5, lettera d).
Contributi a carico del lavoratore e rimborsi
Il decreto non conferma l'obbligo, in capo al lavoratore straniero, di versare l'importo pari a 4 mesi di contributi per la propria quota al momento dell'iscrizione alle liste di collocamento; pertanto tale somma non è più dovuta. Le somme già versate in base alle precedenti disposizioni possono essere rimborsate su richiesta dell'interessato, che deve indicare generalità, indirizzo, importo richiesto senza interessi, data del versamento e località di destinazione, allegando copia della ricevuta del bollettino. Gli uffici ENPALS istruiscono la pratica e trasmettono alla Direzione Generale - Servizio Ragioneria la determinazione di autorizzazione al rimborso e la richiesta di mandato di pagamento.
Cessazione anticipata del rapporto di lavoro
In caso di cessazione anticipata del rapporto, le somme versate dal datore di lavoro a titolo di anticipo contributivo, per la parte eccedente il periodo effettivamente lavorato, sono rimborsabili a domanda e senza interessi. La domanda deve contenere i dati del datore, le generalità del lavoratore, l'importo eventualmente già recuperato con detrazioni successive, la somma richiesta, la data del versamento, la data e la causa della cessazione anticipata, con allegata copia del bollettino. Anche in questo caso gli uffici ENPALS effettuano i controlli e inviano la documentazione alla Direzione Generale per il mandato di pagamento.
Regolarizzazione ex legge 335/95
L'art. 10, comma 11, ribadisce il termine del 31 marzo 1996 per la regolarizzazione prevista dall'art. 3, comma 13, della legge n. 335/1995, confermando le istruzioni già impartite con le circolari n. 35 del 6 ottobre 1995 e n. 5 del 16 febbraio 1996.
Sanatoria dei rapporti di lavoro irregolari pregressi
I datori di lavoro che regolarizzano i rapporti di lavoro irregolari pregressi ai sensi dell'art. 10 non sono punibili per le violazioni delle norme sul soggiorno e sul lavoro commesse in relazione all'occupazione di lavoratori stranieri. Inoltre, chi entro il 15 novembre 1996 regolarizza i rapporti di lavoro può sanare anche la posizione debitoria verso enti previdenziali e assistenziali versando, entro la stessa data, contributi e premi maggiorati del 5% annuo, calcolato dal giorno successivo alla scadenza ordinaria fino al pagamento. La regolarizzazione estingue reati, sanzioni amministrative e altri oneri accessori connessi alle violazioni di collocamento, denuncia e versamento contributivo o premi assicurativi, compresi quelli dell'art. 51 del DPR 1124/1965.
Rapporti regolarizzabili e modulistica
Per rapporti di lavoro irregolari pregressi regolarizzabili si intendono quelli risultanti dalle dichiarazioni rese entro il 31 marzo 1996 ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 10. In allegato è fornito un fac-simile della domanda di regolarizzazione agevolata del debito per contributi e somma aggiuntiva, da presentare entro il 15 novembre 1996, con pagamento in unica soluzione entro la stessa scadenza e con attestazione dell'avvenuta presentazione delle denunce contributive (modd. 031/R e 031/CM).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 29 ott 1996Circolare numero 210 del 29-10-1996
- Circolare · 31 ott 1996Circolare numero 211 del 31-10-1996
- Circolare · 28 ott 1996Circolare numero 209 del 28-10-1996
- Circolare · 24 ott 1996Circolare numero 208 del 24-10-1996
- Circolare · 5 nov 1996Circolare numero 212 del 5-11-1996
- Circolare · 23 ott 1996Circolare numero 206 del 23-10-1996
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →