Cassazione Penale, Sentenza n. 1105/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva condannati per violazione di domicilio (art. 614 c.p.) e violenza privata (art. 610 c.p.), nonché per altre accuse riferite all'azione di protesta No Tav del 24 agosto 2012 presso gli uffici riferibili a "Geostudio servizi s.r.l." e "Geovaldisusa s.r.l.". Le censure in cassazione contestavano: (i) l'erronea applicazione dell'art. 614 c.p. e la mancata valutazione dell'elemento soggettivo e della natura dell'ingresso (attraverso "stratagemma" o invito domino); (ii) la qualificazione dello studio come "privata dimora" (o comunque la rilevanza ai fini della fattispecie); (iii) l'erronea applicazione dell'art. 610 c.p. e la mancata analisi della specifica partecipazione individuale e del contributo causale e psicologico di ciascuno; (iv) la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 2 c.p.; (v) la presunta incongruenza nell'indicazione di entrambe le ipotesi del primo e del secondo comma di art. 614 c.p. nel capo di imputazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi (quello di P. Soldati e l'atto unico per gli altri sei ricorrenti). Motivazioni principali: i ricorsi erano generici, congetturali o versavano in fatto; alcune doglianze erano inedite in cassazione perché non sollevate con specificità in appello (es. qualificazione dello studio come privata dimora); i ricorrenti non hanno dato adeguata contestazione alla motivazione delle sentenze di merito né puntualizzato i profili di vizio richiesti dall'art. 606 c.p.p.; talune doglianze risultavano manifestamente infondate o prive di interesse per un eventuale rinvio. Conseguentemente la Cassazione ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 614 cod. pen. (violazione di domicilio)
La Corte conferma l'operatività dell'art. 614 quando l'ingresso in un immobile sede di attività lavorativa avviene senza autorizzazione e con il carattere dell'invasione (anche in contesto collettivo), distinguendo tra chi entra fisicamente e chi resta fuori; la qualificazione giuridica richiede accertamenti di fatto cui deve provvedere il giudice di merito
art. 610 cod. pen. (violenza privata)
Il reato può realizzarsi anche mediante un'azione corale volta a paralizzare l'attività lavorativa; la partecipazione collettiva e le modalità intrusive (permanenza, fumogeni, danneggiamenti) sono valutate come idonee a costringere le vittime a tollerare l'ingiustificata presenza
art. 615-ter cod. pen.
Norma richiamata tra le accuse di merito; la Corte non ha ritenuto necessario annettere rilievi specifici in cassazione rispetto a questa contestazione, essendo i motivi generici o non devoluti
art. 703 cod. pen. (contravvenzione)
Contestata solo a carico della Rinaldi in primo grado; la Corte d'appello aveva disposto il proscioglimento per prescrizione, questione non rinnovata con successo in cassazione
art. 61, n. 2 cod. pen. (aggravante)
I ricorrenti contestavano il riconoscimento dell'aggravante: la Corte osserva che la mancata risposta della corte territoriale su tale punto non giustifica l'annullamento perché il motivo di appello era manifestamente infondato e non avrebbe migliorato l'esito del giudizio di rinvio
art. 606 c.p.p. (motivazione impugnazione in cassazione)
La Corte richiama l'onere di specificità del motivo in cassazione: è inammissibile la denunzia generica di tutti i vizi di motivazione (omessa, contraddittoria, manifestamente illogica) senza indicare con precisione le parti della motivazione assunte come viziate
art. 609 c.p.p. (funzione della Corte di cassazione sulla qualificazione giuridica)
La Corte può qualificare giuridicamente il fatto di ufficio, ma non può riformare la ricostruzione fattuale ove questa richieda accertamenti di fatto non emergenti dalle sentenze di merito e non dedotti con specificità
art. 616 c.p.p. (condanna alle spese per ricorso inammissibile)
Applicata per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria equitativamente determinata (Euro 3.000,00) per la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere specifici: denunce generiche o congetturali della motivazione sono inammissibili
- Questione nuova o che richiede accertamento puntuale di fatto (es. qualificazione del luogo come privata dimora) deve essere sollevata e provata già in appello; non è rimessa alla Cassazione se manca il necessario sviluppo probatorio
- La partecipazione collettiva a un'azione di protesta può integrare sia la violazione di domicilio sia la violenza privata quando l'invasione e le modalità sono idonee a paralizzare l'attività; la diversa condotta dei singoli va dimostrata specificamente per escludere responsabilità concorrente
- L'assenza di risposta del giudice di merito a una censura non determina automaticamente l'annullamento se il motivo è manifestamente infondato o privo di prospettive utili in sede di rinvio
- Chi impugna deve indicare esattamente in quale parte della motivazione sussista il vizio (omessa, contraddittoria o manifestamente illogica): l'omessa distinzione tra i tre profili comporta inammissibilità
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 777/2022 del 13/01/2022
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 778/2022 del 13/01/2022
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 779/2022 del 13/01/2022
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 780/2022 del 13/01/2022
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 781/2022 del 13/01/2022
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 782/2022 del 13/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →