Cassazione Civile, Ordinanza n. 19953/2021 del 13/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da due privati nei confronti di un Comune per il pagamento di una somma a titolo di buono-contributo previsto dalla normativa sulla ricostruzione post-sismica. Il Comune propose opposizione deducendo, tra l'altro, che il credito non fosse esigibile per difetto di prova della concreta disponibilità di risorse finanziarie destinate alla ricostruzione privata e della corretta collocazione dei richiedenti nelle graduatorie di priorità previste dalla disciplina di settore. Il tribunale accolse l'opposizione e revocò il decreto ingiuntivo. In appello i privati sostennero che non gravasse su di loro l'onere di provare l'insussistenza di cause impeditive o estintive del diritto e che il Comune avesse omesso di formare le graduatorie degli aventi diritto, sicché sarebbe stata erronea la valorizzazione di elenchi trasmessi dal Comune come prova della mancata priorità. In cassazione denunciarono violazione delle regole sull'onere della prova e del giudizio di merito, nonché motivazione apparente e travisamento di fatto decisivo.
La decisione
Nel giudizio di legittimità, prima ancora della decisione sul motivo di ricorso, le parti hanno depositato un verbale di transazione del 3 maggio 2001 con cui il Comune ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti a ottenere le somme nella misura già corrisposta in sede esecutiva e i ricorrenti hanno dichiarato di non aver nulla a pretendere. La Corte ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, e ha compensato integralmente le spese come convenuto tra le parti.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere che non gravasse su di loro la prova dei fatti impeditivi o estintivi del diritto azionato.
art. 115 c.p.c.
Invocato come parametro della decisione sul riparto dell'onere probatorio e sulla valutazione delle prove.
art. 113 c.p.c.
Richiamato insieme agli altri parametri processuali a sostegno della censura di violazione di legge.
art. 132 c.p.c.
Dedotto per lamentare motivazione apparente.
art. 3, comma 5, L. n. 32/1992
Richiamato in relazione ai criteri di priorità e alla disciplina di riparto delle risorse per la ricostruzione privata.
artt. 3 e 8 Reg. Campania n. 20/2003
Richiamati dai ricorrenti come disciplina regolamentare applicabile alla distribuzione e priorità dei contributi.
art. 19 L. n. 219/1981
Citato per la commissione tecnica che aveva espresso parere favorevole all'approvazione del progetto di variante urbanistica e rideterminato il contributo spettante.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di legittimità, interviene una transazione che definisce integralmente il rapporto controverso e comporta il venir meno di ogni residuo interesse alla decisione, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere preclude l'esame dei motivi di ricorso quando l'accordo sopravvenuto rende priva di utilità la pronuncia di cassazione.
- In presenza di accordo transattivo che regoli anche le spese, la Corte può disporne la compensazione in conformità alla volontà espressa dalle parti.
- Le censure sull'onere della prova e sulla motivazione restano assorbite se il giudizio viene definito per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
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