Cassazione Penale, Sentenza n. 40407/2025 del 16/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso in Cassazione impugna l'ordinanza che ha confermato il rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari con ausilio elettronico. La difesa deduce due motivi: (1) violazione degli artt. 299, 274 e 275 c.p.p. e vizio di motivazione per non aver valutato congiuntamente il sopravvenuto congedo dalle funzioni nella Polizia di Stato e il lungo periodo trascorso in regime carcerario; (2) violazione degli artt. 274, 275 e 299 c.p.p. e vizio di motivazione per aver omesso di considerare l'incensuratezza dell'indagato e la presunta non ripetibilità delle condotte in ragione del congedo, enfatizzando invece un episodio ritenuto di "grave rilevanza penale" verificatosi mesi dopo la cessazione di una precedente misura domiciliare. In sostanza, la difesa chiede la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari sostenendo l'affievolimento delle esigenze cautelari.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il giudice d'appello avesse fornito motivazione congrua e logica, avendo analizzato e unificato gli elementi indiziari e ritenendo attuali le esigenze cautelari in relazione alla gravita' dei reati (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, importazione di cocaina, corruzione) e al rischio di reiterazione. Il Tribunale d'appello ha inoltre valutato insufficienti le modalità e il luogo proposti per gli arresti domiciliari a fronte del pericolo di recidiva, ha tenuto conto della esistenza di una condanna definitiva a 16 anni, del rilevante arco temporale di restrizione (circa quattro anni) e della "ricaduta" in condotte penalmente rilevanti dopo la cessazione di precedenti misure cautelari. Conseguentemente il rigetto è stato confermato, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e disposta la trasmissione di copia dell'ordinanza al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma citata per individuare la partecipazione all'associazione o concorso di persone nei reati contestati; la Corte ha considerato il concorso e la partecipazione nei profili indiziari complessivi
art. 319 cod. pen.
Elemento dell'impianto accusatorio relativo al delitto di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio; ritenuto nella valutazione della gravità indiziaria
art. 416-bis cod. pen.
Riferimento al reato associativo aggravato; la gravità delle imputazioni ai sensi di questa norma ha inciso sulla valutazione del rischio di reiterazione
art. 73 d.P.R. 309/90
Norma sostanziale in tema di traffico di stupefacenti (importazione/traffico); utilizzata per qualificare la gravità dei fatti e il pericolo di reiterazione
art. 74 d.P.R. 309/90
Ulteriore norma in materia di stupefacenti richiamata per la predicazione dei reati contestati
art. 606 c.p.p.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso era fondato su lettere c) ed e) e la Corte ha valutato i limiti del sindacato di legittimità sul provvedimento cautelare
art. 299 c.p.p.
Principio relativo al bilanciamento e alla motivazione nell'applicazione delle misure cautelari; la difesa lamentava violazione di questo onere motivazionale, ma la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata
art. 274 c.p.p.
Disposizione concernente l'attività del giudice nel motivare le misure cautelari; invocata per censurare la ponderazione degli elementi fattuali, ma la Corte ha confermato la correttezza della valutazione
art. 275 c.p.p.
Norma sulla fissazione e specificazione dei motivi della misura cautelare; la Corte ha ritenuto osservati i canoni motivazionali richiesti
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma procedurale che impone la trasmissione di copia dell'ordinanza al Direttore dell'istituto penitenziario; la Corte ha ordinato tale trasmissione per gli adempimenti di legge
Massime di principio
- Il cambiamento dello status lavorativo (es. congedo o dimissioni) non determina automaticamente l'affievolimento delle esigenze cautelari: va valutato unitamente alla gravità indiziaria e al concreto rischio di reiterazione
- La durata della detenzione preventiva o il lungo tempo trascorso in carcere non sono di per sé idonei a sostituire la misura cautelare, se permangono forti indizi e un rischio concreto di recidiva
- In sede cautelare il giudice non procede a una nuova valutazione meramente sommaria della responsabilità penale, ma verifica la sussistenza delle esigenze cautelari sulla base di motivazione congrua, logica e comprensiva degli elementi indiziari concordanti
- La proposizione degli arresti domiciliari richiede che luogo e modalità concretamente impediscano la commissione di ulteriori reati: l'idoneità della misura alternativa va motivata e provata
- Una condanna o un dispositivo di rilevante gravità (es. condanna a 16 anni) influisce pesantemente sulla valutazione del rischio cautelare e limita la possibilità di sostituzione della misura
- Le 'ricadute' in condotte rilevanti a distanza ravvicinata dalla cessazione di una precedente misura cautelare rappresentano un elemento sintomatico rilevante per il rischio di reiterazione
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