Ordinanza n. 437/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -dei provvedimenti di revoca P-MS/L/Q/2026/100264, P-MS/L/Q/2026/100265, P-MS/L/Q/2026/100266, P-MS/L/Q/2026/100267, P-MS/L/Q/2026/100268, notificati in data 10 aprile 2026; -del provvedimento avente n. 0025082 del 22/05/2026, nella parte in cui conferma la revoca dei nulla osta; -di ogni altro atto presupposto o successivo, prodromico, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati, anche se non conosciuti e che verrà immancabilmente travolto dalla caducazione di atti precedenti e connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti prefettizi di revoca o rigetto delle istanze di nulla osta al lavoro subordinato e successivo provvedimento di conferma
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato cinque provvedimenti notificati il 10 aprile 2026 e il successivo provvedimento del 22 maggio 2026, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Gli atti, adottati dalla Prefettura – Sportello Unico per l'Immigrazione di Massa-Carrara –, hanno disposto il rigetto delle istanze di nulla osta al lavoro subordinato per mancata integrazione, entro il termine assegnato ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, delle carenze documentali già indicate nel preavviso di rigetto. Il ricorso deduce plurime censure procedurali e sostanziali, non ulteriormente specificate nell'ordinanza. In sede di memoria il ricorrente ha inoltre chiarito che i nulla osta indicati nel ricorso non sarebbero mai stati emanati e ha dichiarato la presenza in Italia dei lavoratori stranieri, senza tuttavia fornire prova di tale presenza.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo non dimostrati i presupposti cautelari. Quanto al fumus boni iuris, pur riservando ogni approfondimento alla fase di merito, il Collegio ha rilevato che il ricorrente non aveva assolto, nel termine assegnato con il preavviso ex art. 10-bis l. 241/1990, agli oneri di integrazione documentale richiesti dall'Amministrazione, né aveva dimostrato ragioni giustificative idonee a rendere non imputabile l'omissione. Quanto al periculum in mora, il giudice ha attribuito prevalenza all'interesse pubblico alla regolare e ordinata gestione dei flussi migratori e al rispetto delle regole procedimentali sull'ingresso per lavoro subordinato. Ha inoltre evidenziato l'assenza di prova sia dell'effettiva emanazione dei nulla osta sia della dichiarata presenza in Italia dei lavoratori stranieri, escludendo quindi un pregiudizio grave e irreparabile. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
mancata integrazione, nel termine assegnato ex art. 10-bis l. 241/1990, delle carenze documentali già evidenziate nel preavviso di rigetto
Il mancato adempimento, entro il termine assegnato con il preavviso di rigetto, degli oneri di integrazione documentale richiesti dall'Amministrazione, in assenza di ragioni giustificative non imputabili al richiedente, rileva negativamente nella valutazione cautelare.
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; in loro assenza l'istanza di sospensione deve essere respinta.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la mancata produzione, entro il termine assegnato con il preavviso di rigetto, della documentazione richiesta dall'Amministrazione può escludere il fumus boni iuris quando il richiedente non dimostri ragioni giustificative idonee a rendere non imputabile l'omissione.
- La concessione della tutela cautelare richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; tale requisito non è integrato quando la parte non provi adeguatamente i fatti posti a fondamento del danno prospettato.
- Nel bilanciamento cautelare relativo all'ingresso di lavoratori stranieri, l'interesse pubblico alla regolare e ordinata gestione dei flussi migratori può prevalere sull'interesse privato quando non emerga un pregiudizio grave e irreparabile e risultino inosservate le regole procedimentali.
- La verifica cautelare del fumus e del periculum resta sommaria e non pregiudica la successiva valutazione piena delle censure nella fase di merito.
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