Cassazione Civile, Ordinanza n. 29030/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia origina da un precedente precetto di pagamento intimato da una banca in forza di un mutuo ipotecario, rispetto al quale il debitore aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. deducendo l'impossibilità sopravvenuta di pagare le rate per eventi calamitosi che avevano colpito l'area agricola di sua titolarità e invocando una disciplina agevolativa ministeriale per il rinvio delle scadenze. Rigettata tale opposizione, egli aveva successivamente agito per la revocazione della sentenza di rigetto, sostenendo che essa fosse stata provocata dal dolo della banca, emerso a suo dire da successive sentenze che avevano accertato nullità parziali del rapporto di conto corrente collegato al mutuo e l'inesistenza del diritto della banca di procedere esecutivamente. Nel ricorso per cassazione ha dedotto, da un lato, violazione dell'art. 395, comma 1, n. 1, c.p.c. per mancata considerazione del dolo della banca e del momento di decorrenza del termine di revocazione dalla scoperta del dolo; dall'altro, violazione dell'art. 398, comma 2, c.p.c. e dell'art. 183, comma 6, c.p.c., lamentando di essere stato impedito nel completare la produzione documentale nonostante la disponibilità in atti della sentenza richiamata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto condivisibile la proposta ex art. 380-bis c.p.c., osservando che i motivi non si confrontavano con le rationes decidendi della sentenza impugnata e si risolvevano nella riproposizione delle difese già esaminate e disattese nei gradi di merito. La Corte ha ribadito che il ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica alla decisione impugnata, non potendo limitarsi a reiterare le precedenti deduzioni né a sollecitare una nuova valutazione di merito. Non essendosi costituita l'intimata, non sono state liquidate spese; il ricorrente è stato condannato al pagamento di € 2.500 in favore della Cassa delle ammende e dato atto dell'obbligo del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
richiamato come base dell'opposizione a precetto proposta nel giudizio presupposto.
art. 395, comma 1, n. 1, c.p.c.
invocato quale motivo di revocazione per dolo della parte vincitrice nel precedente giudizio.
art. 396, comma 1, n. 1, c.p.c.
richiamato in relazione alla revocazione per dolo e al dies a quo del termine di impugnazione.
art. 326 c.p.c.
richiamato per affermare che il termine per proporre revocazione decorre dalla scoperta del dolo.
art. 398, comma 2, c.p.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto di indicare/produrre le prove a dimostrazione dei fatti di cui all'art. 395, n. 1.
art. 183, comma 6, c.p.c.
richiamato dal ricorrente in tema di attività istruttoria e produzione documentale.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
disposizioni evocate per il vizio denunciato in cassazione e per il perimetro dell'impugnazione.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
la Corte lo interpreta nel senso che il motivo deve indicare e confrontare il precetto violato con la decisione impugnata, pena l'inammissibilità per difetto di specificità.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per il procedimento di decisione accelerata del ricorso manifestamente inammissibile o infondato.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato con riferimento alla memoria depositata dal ricorrente dopo la proposta del consigliere delegato.
art. 96, comma 4, c.p.c.
la Corte ne afferma l'applicabilità, via art. 380-bis, per la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta e l'intimato non si costituisce.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che denunci violazione di legge è inammissibile se non individua con precisione la ratio decidendi della sentenza impugnata e non la confuta in modo specifico, limitandosi a riprodurre le difese già svolte nei gradi di merito.
- Il giudizio di legittimità non può essere trasformato in un terzo grado di merito: non è consentito chiedere alla Corte di cassazione una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ricostruzione dei fatti.
- La revocazione per dolo della parte vittoriosa richiede che il dolo sia allegato e provato nei suoi elementi rilevanti, ma in sede di cassazione le censure devono comunque confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e con il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito.
- Nel ricorso per cassazione la deduzione della violazione di legge richiede non solo l'indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche il raffronto tra il loro contenuto precettivo e l'affermazione in diritto contenuta nella sentenza impugnata.
- Nel procedimento di decisione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., la definizione conforme alla proposta può comportare, in presenza dei presupposti, la condanna del ricorrente al pagamento della somma prevista dall'art. 96, comma 4, c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28965/2025 del 03/11/2025
- ordinanza_civile · 3 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28971/2025 del 03/11/2025
- ordinanza_civile · 3 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28985/2025 del 03/11/2025
- ordinanza_civile · 3 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28986/2025 del 03/11/2025
- ordinanza_civile · 3 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28988/2025 del 03/11/2025
- ordinanza_civile · 3 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28990/2025 del 03/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →