Cassazione Penale, Sentenza n. 31454/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva rigettato la sua istanza di riconoscimento della continuazione tra più condanne per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 (quattro sentenze emesse tra il 2016 e il 2021). Ferrara deduceva vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale aveva respinto la richiesta con affermazioni apodittiche e facendo affidamento solo sull'ampio arco temporale tra i reati, senza considerare gli elementi allegati dalla difesa a supporto della sussistenza di un disegno criminoso unitario.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che, anche in sede di esecuzione, il riconoscimento della continuazione richiede l'accertamento di concreti indicatori (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, cause, modalità della condotta, sistematicità/abitudini programmate e la prova che i reati successivi fossero già programmati all'epoca del primo). Ha ritenuto che il Tribunale di Catania avesse motivato adeguatamente: le condotte erano distribuite su un arco temporale di circa cinque anni e, così come documentato, rispecchiavano una propensione generale alla reiterazione criminosa piuttosto che una preventiva programmazione unitaria. Il ricorrente non ha indicato elementi concreti che dimostrassero la sussistenza del disegno criminoso. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 4
Norma sostanziale che disciplina il delitto contestato (illecito in materia di stupefacenti); la sentenza elenca le condanne per il medesimo articolo ma l'applicazione della continuazione comporta valutazioni autonome sul piano del disegno criminoso.
Codice penale, art. 81, secondo comma
La Corte richiama l'interpretazione secondo cui la continuazione richiede la sussistenza di un comune disegno criminoso; non è sufficiente la mera reiterazione del reato per ottenere il cumulo favorevole previsto dall'art. 81, comma 2.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma procedurale che dispone le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione: condanna alle spese e possibile versamento in favore della Cassa delle ammende; applicata per imporre a Ferrara il pagamento di euro 3.000.
Giurisprudenza citata (Sez. U. n. 28659/2017 e altre)
La Corte richiama precedenti che specificano gli indicatori richiesti per il riconoscimento della continuazione (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione preliminare) e l'onere probatorio del condannato in sede di esecuzione.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede la prova di un disegno criminoso unitario: non basta la mera ripetizione di reati identici nel tempo.
- In sede di esecuzione l'onere di allegazione è a carico del condannato: deve indicare elementi concreti e specifici che dimostrino la preventiva programmazione dei reati successivi.
- Fattori neutri come la mera identità del bene giuridico leso o la vicinanza temporale, se non supportati da altri indici, non sono sufficienti e possono essere compatibili con una semplice propensione a delinquere.
- Un arco temporale esteso (anni) pesa contro il riconoscimento della continuazione se non emergono modalità, sistematicità o prove di programmazione comune.
- Le censure generiche o apodittiche, senza indicazione di elementi materiali idonei a sostenere la tesi della continuazione, espongono il ricorrente al rischio di inammissibilità del ricorso e di condanna alle spese.
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