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Sentenza

Sentenza n. 81/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza in relazione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 17/2024 del Tribunale di Novara, Sezione Lavoro, pubblicata in data 23/01/2024 nella causa RG N. 471/2023.

Giustizia amministrativa202502984

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o parziale esecuzione della sentenza n. 17/2024 del Tribunale di Novara, Sezione Lavoro, recante la liquidazione di somme in favore dei ricorrenti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditori giudiziali)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Novara, Sezione Lavoro. In vista della camera di consiglio, è stato dichiarato che il Ministero aveva corrisposto ad una delle ricorrenti, Annalisa Ragione, le somme dovute in dipendenza del giudicato. Per tale posizione è stata quindi chiesta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Il ricorso è stato invece mantenuto per gli altri quattro ricorrenti, con richiesta di ordinare all'Amministrazione il pagamento delle somme liquidate dal giudice ordinario e di condannarla alle spese di lite, anche in applicazione del principio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti della ricorrente già integralmente soddisfatta, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Per gli altri quattro ricorrenti ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Novara e di pagare le somme ivi liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, affinché provveda in sostituzione dell'Amministrazione in caso di inutile decorso del termine assegnato. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 1.300 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nonché alla rifusione del contributo unificato. La condanna alle spese è stata giustificata dal fatto che l'Amministrazione aveva dato esecuzione al titolo solo parzialmente e dopo la proposizione del ricorso. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte, in ragione di possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice ordina all'Amministrazione di eseguire il giudicato e può adottare misure sostitutive in caso di persistente inadempimento.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene una soddisfazione integrale della pretesa azionata.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiari antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il sopravvenuto pagamento integrale delle somme dovute a uno dei ricorrenti determina, limitatamente a quella posizione, la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l'Amministrazione abbia eseguito solo parzialmente il giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinarle di completare l'esecuzione entro un termine determinato, indicando puntualmente le prestazioni ancora dovute.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un Commissario ad acta, destinato a subentrare all'Amministrazione inadempiente dopo l'inutile decorso del termine assegnato per l'esecuzione spontanea.
  • La parziale esecuzione del giudicato intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese, in quanto la condotta amministrativa ha reso necessario il giudizio.
  • La prospettazione di possibili profili di danno erariale consente al giudice amministrativo di disporre la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per gli accertamenti di competenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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