Cassazione Penale, Sentenza n. 11766/2025 del 25/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di appello sostenendo: 1) vizio della motivazione, carenza e contraddittorietà nella affermazione di responsabilità per i reati contestati, per mancato confronto con le argomentazioni di appello relative alla tempistica e all'individuazione dei prelievi sul conto della persona offesa e per non aver adeguatamente considerato la congruenza tra estratti conto, fotogrammi videocamera e testimonianze (in particolare dell'agente Marazzini e di Held); 2) violazione degli artt. 28 e 29 c.p. per non avere la Corte d'appello revocato la sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque in conseguenza della riduzione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile, per le ragioni esposte, il primo motivo (sostanzialmente reiterativo delle doglianze d'appello e incompatibile con la regola della "doppia conforme"), confermando le valutazioni di merito sulla responsabilità fondate su risultanze documentali, videoriprese e testimonianze. Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo: essendosi la Corte d'appello riconosciute le circostanze attenuanti equivalenti alla recidiva e avendo ciò ridotto la pena, doveva conseguentemente essere revocata la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. Pertanto la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente all'applicazione della sanzione accessoria (interdizione dai pubblici uffici per anni cinque); il resto del ricorso è dichiarato inammissibile e le responsabilità sostanziali e la pena principale restano confermate.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato per indicare la partecipazione ai reati ascritti; la Corte lo utilizza insieme alle fattispecie concrete (493-ter e 648) per descrivere i capi di imputazione confermati.
art. 493-ter cod. pen.
Norma contestata come parte del capo di imputazione: la Corte di merito ha ritenuto sussistenti gli elementi fattuali a suo supporto sulla base di documenti e videoriprese.
art. 648 cod. pen.
Altro reato ascritto alla ricorrente (concorso ex art. 110); la Corte ha confermato la condanna ritenendo univoche le risultanze probatorie.
artt. 28 e 29 cod. pen.
Interpretati nel senso che la sanzione accessoria (interdizione dai pubblici uffici per 5 anni) doveva essere riesaminata e revocata alla luce della riduzione della pena principale: la diminuzione della pena aveva effetti sulla legittimità della pena accessoria, giustificando l'annullamento senza rinvio di quella misura.
Massime di principio
- Se la Corte d'appello riduce la pena in seguito al riconoscimento di circostanze attenuanti equivalenti alla recidiva, le sanzioni accessorie derivanti dalla precedente statuizione vanno riesaminate e, se incompatibili con la nuova determinazione della pena, revocate.
- La Cassazione è limitata nel sindacare valutazioni di fatto quando vi sia una "doppia conforme" (sentenza di primo grado e sentenza di appello concordi): i motivi che ripropongono le stesse doglianze d'appello senza specifico e critico confronto con la motivazione impugnata sono generalmente inammissibili.
- In cassazione bisogna formulare motivi specifici che evidenzino errori di diritto o contraddizioni logico-giuridiche nella motivazione: non è sufficiente proporre una lettura alternativa del merito o rilevare generiche incongruenze.
- Per contestare la valutazione probatoria (es. CCTV, estratti conto, testimonianze) occorre indicare elementi precisi che dimostrino errore logico o travisamento probatorio, non semplici dubbi o interpretazioni alternative.
- Quando il Procuratore generale chiede annullamento limitato a profili di diritto o di sanzione accessoria, la Corte può accogliere parzialmente la richiesta e procedere ad annullamento senza rinvio per la sola questione di diritto, lasciando intatte le valutazioni di merito non censurate specificamente.
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