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Ordinanza

Ordinanza n. 183/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600364

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di mancato accoglimento delle memorie e comunicazione di conclusione del procedimento per l’assegnazione di un numero civico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato due atti del Comune di Calestano, notificati il 7 aprile 2026, riguardanti il mancato accoglimento delle memorie presentate in relazione all’assegnazione di un numero civico e la conclusione del relativo procedimento amministrativo. Ha chiesto l’annullamento degli atti, previa sospensione cautelare della loro efficacia, nonché degli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo dell’ordinanza non espone in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che le questioni dedotte necessitino di approfondimento nella sede di merito e che le esigenze del ricorrente siano adeguatamente tutelabili mediante l’immediata fissazione dell’udienza pubblica, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Non è stata quindi disposta una sospensione cautelare degli atti impugnati. Il giudizio è stato rinviato per la trattazione nel merito all’udienza pubblica del 18 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Le esigenze del ricorrente sono tutelabili adeguatamente con la immediata fissazione dell’udienza pubblica, ai sensi dell’art. 55, comma 10, C.p.a.

    Il giudice può ritenere adeguata, in luogo della sospensione cautelare, la fissazione immediata dell’udienza di merito quando le esigenze della parte risultino tutelabili attraverso una rapida definizione della causa.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    fissa per la trattazione del ricorso nel merito la pubblica udienza del 18 novembre 2026

    La disposizione è stata applicata per disporre la sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito senza concedere la misura cautelare richiesta.

Massime di principio

  • Quando le questioni dedotte richiedono approfondimento incompatibile con una decisione sommaria e le esigenze della parte possono essere adeguatamente tutelate mediante una rapida fissazione dell’udienza di merito, il giudice amministrativo può utilizzare l’art. 55, comma 10, c.p.a. e non concedere la sospensione cautelare.
  • La fissazione immediata dell’udienza pubblica di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una modalità di tutela cautelare alternativa alla sospensione dell’atto, quando la sollecita definizione del giudizio sia ritenuta sufficiente a proteggere la posizione dedotta.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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