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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08429/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo, dichiarando assorbito il quinto. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della contribuente contro il diniego di rimborso. Ha inoltre compensato le spese dell’intero giudizio per il progressivo consolidarsi della giurisprudenza di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguardava il rimborso dell’IMU versata per l’anno 2012 su un immobile oggetto di locazione finanziaria poi risolta. Il giudice tributario regionale aveva rigettato l’appello del Comune, confermando l’accoglimento del ricorso della contribuente contro il diniego di rimborso, ritenendo che, dopo la risoluzione del leasing e in difetto di riconsegna del bene, il soggetto passivo dell’IMU restasse l’utilizzatore, richiamando in via di supporto la disciplina sopravvenuta in materia di TASI. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 111 e 24 Cost., 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992; 2) violazione delle norme sull’IMU e dei principi di legalità/irretroattività, sostenendo che la disciplina TASI non fosse estensibile all’IMU e che, cessato il leasing, il soggetto passivo fosse il proprietario-concedente; 3) ulteriore violazione delle norme sull’IMU e degli artt. 1140 e 1142 c.c., contestando la rilevanza di una pretesa ultrattività contrattuale; 4) violazione delle norme in tema di potestà regolamentare e delle istruzioni ministeriali, prive di valore vincolante; 5) violazione delle norme sulla soggettività passiva, deducendo che la contribuente si era comportata come soggetto passivo, avendo presentato dichiarazione e versato l’imposta.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Invocato per censurare la motivazione apparente della sentenza di merito; la Corte ha escluso il vizio motivazionale.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente nel dedurre la nullità della sentenza per difetto di motivazione e di effettivo vaglio delle difese.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR sufficiente.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Norma processuale tributaria invocata per denunciare la nullità della sentenza per carenza motivazionale.

  • art. 360, c. 1, nn. 4 e 5, c.p.c.

    Base del primo motivo, volto a denunciare nullità e vizio motivazionale.

  • art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.

    Base dei motivi di violazione di legge relativi alla individuazione del soggetto passivo IMU.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel secondo motivo, insieme all’art. 23 Cost., a sostegno del principio di legalità tributaria e del divieto di analogia estensiva tra tributi diversi.

  • art. 23 Cost.

    Richiamato per affermare che la prestazione tributaria deve essere prevista dalla legge e non può essere ricostruita per analogia.

  • L. n. 212 del 2000, artt. 1, c. 2, e 3, c. 1

    Invocata a tutela dei principi di legalità e chiarezza dell’azione tributaria.

  • artt. 11, 12 e 14 disp. prel. c.c.

    Richiamati per sostenere il divieto di applicazione analogica e i limiti dell’interpretazione estensiva delle norme tributarie.

  • L. n. 147 del 2013, art. 1, c. 672

    Disposizione sulla TASI richiamata dalla CTR; la Corte afferma che non ha valore interpretativo della disciplina IMU previgente, ma si giustifica per la diversa natura e il diverso presupposto del tributo.

  • L. n. 147 del 2013, art. 1, c. 703

    Richiamato come norma di salvaguardia della disciplina IMU rispetto allo ius superveniens sulla TASI.

  • D.L. n. 201 del 2011, art. 13, c. 2, conv. in L. n. 214 del 2011

    Norma richiamata per individuare il presupposto dell’IMU, ancorato al possesso degli immobili.

  • D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8, c. 2

    Richiamato per ribadire che il presupposto dell’IMU è il possesso dell’immobile.

  • D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, c. 1

    La Corte vi dà continuità interpretativa: nel leasing l’obbligazione IMU si consolida in capo all’utilizzatore dalla stipula e cessa con la scadenza o la risoluzione del contratto; la rilevanza è data al vincolo contrattuale che fonda la detenzione qualificata.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, c. 2

    Richiamato per il principio per cui l’imposta patrimoniale è collegata al possesso del bene.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, c. 2

    Citato nel secondo motivo nell’ambito delle norme sull’imposizione immobiliare.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, c. 1

    Richiamato nel quarto motivo per escludere che istruzioni ministeriali possano vincolare l’interpretazione della norma primaria.

  • Artt. 1140 e 1142 c.c.

    Richiamati nel terzo motivo per contestare l’idea di una detenzione/possesso rilevante ai fini tributari oltre la cessazione del contratto.

  • L. n. 160 del 2019, art. 1, cc. 738 ss.

    Richiamata solo a conferma che il legislatore ha mantenuto la medesima impostazione: nella nuova IMU il locatario di beni in leasing è soggetto passivo dalla stipula e per tutta la durata del contratto.

  • L. n. 160 del 2019, art. 1, c. 740

    Conferma che il presupposto impositivo della nuova IMU resta il possesso di immobili.

  • L. n. 160 del 2019, art. 1, c. 743

    Conferma legislativa del principio per cui, nel leasing, il locatario è soggetto passivo dal momento della stipula e per tutta la durata del contratto, anche per immobili da costruire o in costruzione.

Massime di principio

  • Nel leasing immobiliare, ai fini dell’IMU, il soggetto passivo è l’utilizzatore e tale qualità decorre dalla stipula del contratto per tutta la sua durata, cessando con la scadenza o con la risoluzione; la cessazione del contratto comporta la cessazione della detenzione qualificata rilevante ai fini tributari.
  • La disciplina sopravvenuta della TASI non è automaticamente estensibile all’IMU, poiché i due tributi hanno natura e presupposti impositivi diversi; non può quindi desumersi per analogia un’ultrattività del rapporto contrattuale ai fini dell’IMU.
  • Le istruzioni ministeriali predisposte per la compilazione della dichiarazione d’imposta non hanno valore vincolante né possono derogare o modificare il contenuto delle norme primarie.
  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistente materialmente, non consente di comprendere l’iter logico della decisione; non ricorre tale vizio se la sentenza, ancorché sintetica o discutibile, espone comunque le ragioni della statuizione.
  • Quando la Corte di cassazione accoglie i motivi di diritto e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la sentenza e decidere nel merito rigettando l’originaria domanda o impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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