Sentenza del 26/11/2019 n. 30775 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la rettifica del valore, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di due terreni siti nel Comune di San Severo. L'Agenzia delle Entrate aveva elevato il valore dichiarato da 12 euro/mq a 90 euro/mq, utilizzando come parametro una compravendita comparabile relativa a un terreno con analoga destinazione urbanistica. La società acquirente contestava l'idoneità del raffronto e sosteneva che i terreni, soggetti a vincoli di destinazione per edilizia pubblica poi decaduti, fossero utilizzabili soltanto per finalità agricole. La CTR aveva accolto la posizione della società. In Cassazione, l'Agenzia contestava la decisione, ma il suo ricorso era stato notificato oltre il termine breve di 60 giorni. Anche le alienanti impugnavano la sentenza, ma il loro ricorso, qualificato come incidentale, era stato notificato oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso principale; inoltre, nei loro confronti l'avviso era ormai definitivo per tardiva impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate per tardività, escludendo la rimessione in termini perché l'errore nell'individuazione del difensore non era stato adeguatamente giustificato e non costituiva un impedimento incolpevole. Ha dichiarato inammissibile anche il ricorso delle alienanti, sia perché tardivo rispetto al termine per il ricorso incidentale, sia perché l'avviso di liquidazione nei loro confronti era già divenuto definitivo. È stata esclusa la possibilità per le alienanti di beneficiare del giudicato favorevole ottenuto dalla società acquirente, poiché nei loro confronti esisteva una situazione processuale definitiva e incompatibile. L'Agenzia è stata condannata a rimborsare alla S.A.F. S.r.l. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 8.000 euro oltre accessori; le spese tra Agenzia e alienanti sono state compensate. Le alienanti sono state inoltre assoggettate al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 325, comma 2, c.p.c.
termine breve di 60 giorni
La sentenza notificata deve essere impugnata entro 60 giorni. La notifica del ricorso per cassazione effettuata oltre tale termine comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
Artt. 333 e 371 c.p.c.
Quando una parte ha già ricevuto la notifica di un'impugnazione contro la medesima sentenza, l'impugnazione successiva deve essere proposta nella forma incidentale e nel relativo termine.
Art. 334 c.p.c.
Disciplina l'impugnazione incidentale tardiva, ma non consente di superare automaticamente il termine di 40 giorni per la conversione di un ricorso autonomo in incidentale, salvo i presupposti previsti dalla norma.
Art. 1306 c.c.
Il coobbligato solidale può avvalersi del giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato, ma tale effetto riflesso è escluso quando nei suoi confronti esista già un giudicato diverso o una decisione processuale definitiva, come l'inammissibilità per tardività.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di impugnazione integralmente dichiarata inammissibile, sorge l'obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Ha introdotto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato per le impugnazioni dichiarate inammissibili, improcedibili o integralmente rigettate.
Massime di principio
- Il rispetto dei termini di impugnazione è essenziale: una notifica tardiva determina normalmente l'inammissibilità, anche quando le contestazioni di merito potrebbero essere fondate.
- Un errore nell'individuazione del procuratore destinatario della notifica non giustifica automaticamente la rimessione in termini; occorre dimostrare un impedimento oggettivo, imprevedibile e non colpevole.
- Nel processo con più parti vige il principio di unità dell'impugnazione: dopo la prima impugnazione, le successive devono confluire nello stesso procedimento come impugnazioni incidentali e rispettare il relativo termine.
- Il ricorso notificato oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso principale non può essere convertito in ricorso incidentale tempestivo.
- Il giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato tributario può riflettersi sugli altri coobbligati, ma non quando questi abbiano lasciato divenire definitivo l'atto impositivo o siano destinatari di una decisione processuale incompatibile.
- La definitività dell'avviso per tardiva impugnazione impedisce, di regola, di riaprire la controversia mediante il giudicato favorevole conseguito da un altro soggetto solidalmente obbligato.
- In caso di inammissibilità dell'impugnazione, oltre alle eventuali spese processuali, può essere dovuto un ulteriore contributo unificato.
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