Sentenza n. 1081/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 1340/2025, pubblicata il 20.02.2025, emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 130/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Napoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Retribuzione professionale docenti e condannato il Ministero al pagamento di € 2.652,40 oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza di una sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione Lavoro, divenuta definitiva per mancata impugnazione, con la quale era stato accertato il suo diritto alla corresponsione della Retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, in relazione a incarichi di supplenza temporanea, ed era stato condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di € 2.652,40 oltre accessori. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione ai fini dell'esecuzione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che il Ministero avesse provveduto al pagamento. È stata quindi chiesta l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, aveva immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, tenuta a far conseguire concretamente alla ricorrente l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Ha accertato la regolare notificazione della sentenza, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e la persistente mancata esecuzione. Ha ordinato al Ministero di corrispondere entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla notificazione di parte se anteriore, € 2.652,40 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario provveda nei successivi sessanta giorni su istanza della ricorrente. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, determinandola nella misura degli interessi legali sull'importo risultante dal giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino all'adempimento spontaneo o commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
è decorso il termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso del termine dilatorio è stato ritenuto necessario per procedere all'esecuzione coattiva nei confronti dell'Amministrazione debitrice.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro
La penalità di mora decorre, nel caso concreto, dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'adempimento spontaneo o con quello eseguito dal commissario ad acta.
Massime di principio
- Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando condanna una pubblica amministrazione a riconoscere e corrispondere una prestazione, ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, che deve porre in essere gli atti necessari a conseguire concretamente al beneficiario l'utilità riconosciuta dal giudice civile.
- L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il giudicato sia stato notificato all'Amministrazione, sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e risulti l'inadempimento dell'Amministrazione all'obbligo di pagamento stabilito nella sentenza.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di provvedere su istanza della parte vittoriosa allo scadere del termine assegnato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, decorrendo dalla scadenza del termine assegnato nella sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo o commissariale.
- La nomina del commissario ad acta non priva l'Amministrazione del potere di provvedere spontaneamente all'esecuzione del giudicato; l'adempimento dell'Amministrazione prima o dopo l'insediamento del commissario incide sulla cessazione della penalità di mora.
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