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Sentenza

Sentenza n. 2660/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 5259/2024 depositata in data 25/11/2024

Giustizia amministrativa202503779

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria carta docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 5259/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata, che aveva accertato il diritto alla carta docente per complessivi euro 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente o altro strumento equipollente. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e il mancato pagamento, anche parziale, del dovuto. Il giudizio di ottemperanza non comprendeva le spese del processo definito dal Tribunale ordinario, distratte in favore dei difensori. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato l'esistenza o l'entità del credito e non ha fornito indicazioni sull'esecuzione della sentenza. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano. Ha rilevato che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato, il termine dilatorio di 120 giorni era decorso e l'amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Poiché il credito non era stato contestato nell'an e nel quantum, il Ministero è stato ordinato a effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivarsi entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza a cura della ricorrente. L'incarico è stato qualificato come adempimento connesso ai doveri d'istituto. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione dei pagamenti da parte dell'amministrazione consente di procedere in sede di ottemperanza, ove il titolo giudiziale non sia stato eseguito.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    maggiorazione del credito mediante interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione

    La sentenza posta in esecuzione aveva previsto la maggiorazione del credito secondo il criterio indicato dalla norma.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato e ritualmente notificato non sia stato eseguito dall'amministrazione dopo il decorso del termine dilatorio previsto per i pagamenti pubblici.
  • La mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'esistenza e dell'entità del credito, unita all'assenza di pagamenti anche parziali, consente al giudice dell'ottemperanza di accertare l'inadempimento e ordinare il pagamento integrale delle somme dovute.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando il termine per l'intervento sostitutivo e attribuendogli il compimento di tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato a carico dell'amministrazione inadempiente.
  • L'oggetto del giudizio di ottemperanza resta delimitato alle obbligazioni effettivamente azionate: le spese di lite distratte in favore dei difensori non sono comprese se l'azione esecutiva non è stata proposta anche con riferimento a esse.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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