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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1926

Regolamento (UE) 2019/1926 del Consiglio del 14 novembre 2019 relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Senegal

Normativa europea32019R1926

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento ripartisce tra alcuni Stati membri le possibilità di pesca fissate dal nuovo protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Senegal. L’atto è adottato in vista dell’applicazione provvisoria del protocollo, così da consentire un avvio rapido delle attività di pesca delle navi dell’Unione. Le quote/possibilità sono assegnate per categorie di imbarcazioni e per Stato membro, con applicazione dal momento in cui il protocollo entra provvisoriamente in vigore.

Ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione dell’accordo UE-Senegal sulla pesca sostenibile.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione ai quali sono assegnate le possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Senegal. Riguarda esclusivamente la ripartizione delle autorizzazioni/quote tra specifiche categorie di navi dell’Unione abilitate a operare nell’area di pesca interessata dal protocollo, e si applica a decorrere dalla data di applicazione provvisoria del protocollo. Non disciplina aspetti tecnici di cattura o gestione interna delle flotte oltre la ripartizione delle possibilità di pesca.

Ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo UE-Senegal

Il regolamento disciplina la ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca previste dal nuovo protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Senegal. L’atto è adottato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, nel contesto del rinnovo del quadro convenzionale con il Senegal e dell’imminente applicazione provvisoria del protocollo.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento si colloca nel solco della decisione (UE) 2015/384, con cui il Consiglio aveva concluso l’accordo di partenariato con il Senegal, entrato in vigore il 20 novembre 2014. Poiché il protocollo di attuazione allora vigente è scaduto il 19 novembre 2019 e un nuovo protocollo è stato firmato il 18 novembre 2019 in base alla decisione (UE) 2019/1925, era necessario ripartire le possibilità di pesca per consentire alle navi dell’Unione un rapido avvio delle attività nel quadro del nuovo regime.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda esclusivamente la ripartizione interna, tra alcuni Stati membri, delle possibilità di pesca previste dal protocollo. Non introduce una disciplina generale sulla pesca né regola in dettaglio le modalità operative delle campagne di pesca, ma assegna unità di capacità/autorizzazione a specifiche categorie di navi dell’Unione abilitate a operare nell’ambito dell’accordo con il Senegal.

Ripartizione per categorie di navi

L’articolo 1 stabilisce la distribuzione delle possibilità di pesca come segue:

  • tonniere congelatrici con reti a circuizione: Spagna 16 unità, Francia 12 unità;
  • navi tonniere con lenze e canne: Spagna 8 unità, Francia 2 unità;
  • tonniere con palangari: Spagna 3 unità, Portogallo 2 unità;
  • pescherecci da traino: Spagna 2 unità.

La ripartizione è quindi concentrata prevalentemente su Spagna e Francia, con una quota specifica anche per il Portogallo in una sola categoria di pesca.

Decorrenza, efficacia e applicazione provvisoria

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Quanto all’applicazione sostanziale, essa decorre dalla data di applicazione provvisoria del protocollo, così da allineare immediatamente il regime interno dell’Unione alla vigenza provvisoria dell’accordo internazionale.

Effetti giuridici

Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Ciò significa che non richiede misure nazionali di recepimento per produrre effetti nell’ordinamento interno degli Stati membri interessati.

Disposizioni principali

Ripartizione delle possibilità di pesca

L’articolo 1 distribuisce le possibilità di pesca previste dal protocollo tra gli Stati membri per categorie di navi. Per le tonniere congelatrici con reti a circuizione sono assegnate 16 unità alla Spagna e 12 alla Francia. Per le navi tonniere con lenze e canne sono assegnate 8 unità alla Spagna e 2 alla Francia. Per le tonniere con palangari sono assegnate 3 unità alla Spagna e 2 al Portogallo. Per i pescherecci da traino sono assegnate 2 unità alla Spagna.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento si applica a decorrere dalla data di applicazione provvisoria del protocollo. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Contesto dell’adozione

Il regolamento è adottato tenendo conto che l’accordo di partenariato UE-Senegal è in vigore dal 20 novembre 2014 e che il protocollo precedente è scaduto il 19 novembre 2019. Il nuovo protocollo è stato firmato il 18 novembre 2019 e si applica provvisoriamente dalla data della firma, rendendo necessario ripartire immediatamente le possibilità di pesca tra gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescaaccordi internazionalipolitica comune della pesca

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