Regolamento (UE) 2019/1940
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1940 della Commissione del 15 novembre 2019 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Paški sir (DOP)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento iscrive nel registro delle DOP il nome "Paški sir", su richiesta della Croazia, nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. La Commissione rileva che non sono state presentate opposizioni alla domanda di registrazione pubblicata in precedenza. L’atto è di immediata efficacia nell’ordinamento dell’Unione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta "Paški sir" per un formaggio croato.
Ambito di applicazione
Si applica alla registrazione, nell’ambito dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari dell’Unione, del nome "Paški sir" come denominazione di origine protetta (DOP). Riguarda il prodotto classificato nella classe 1.3 "Formaggi" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. L’effetto è valido in tutti gli Stati membri dell’Unione europea dalla data di entrata in vigore del regolamento, senza ulteriori atti nazionali di recepimento. Non emergono esclusioni specifiche nel testo.
Iscrizione della DOP "Paški sir"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1940 della Commissione dà attuazione alla procedura di registrazione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, iscrivendo "Paški sir" come DOP. L’atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e segue la pubblicazione della domanda presentata dalla Croazia, senza che siano state sollevate opposizioni.
Presupposti della registrazione
Dai considerando emerge che la domanda di registrazione del nome "Paški sir" è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la Commissione non ha ricevuto alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, è stato possibile procedere alla registrazione del nome.
Effetti della registrazione
L’articolo 1 dispone che "Paški sir" è registrato come denominazione di origine protetta. Il regolamento specifica inoltre che il nome identifica un prodotto rientrante nella classe 1.3 "Formaggi" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che contiene le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Registrazione della DOP "Paški sir"
L’articolo 1 dispone l’iscrizione del nome "Paški sir" come denominazione di origine protetta (DOP). Il regolamento precisa inoltre che il nome identifica un prodotto della classe 1.3 "Formaggi" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Presupposti procedurali della registrazione
Dai considerando risulta che la domanda di registrazione presentata dalla Croazia era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che, non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione ha proceduto alla registrazione.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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