Cassazione Civile, Ordinanza n. 26525/2025 del 01/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'ente creditizio aveva convenuto in giudizio la banca chiedendo la restituzione di somme già corrisposte come utili di bilancio per gli esercizi 2005-2010, assumendo che tali pagamenti fossero divenuti indebiti dopo l'annullamento con efficacia ex tunc del decreto interministeriale che aveva approvato lo statuto del 2005 e, quindi, delle regole di riparto degli utili in esso contenute. La banca aveva contestato la domanda sostenendo, tra l'altro, che dovesse applicarsi la disciplina societaria, che la delibera commissariale di recupero degli utili fosse nulla o annullabile, che la pretesa fosse preclusa da giudicato o da sospensione necessaria per altro giudizio, che non ricorressero i presupposti dell'indebito ex art. 2033 c.c. e che gli interessi non potessero decorrere dai singoli pagamenti perché mancava prova della mala fede. L'ente aveva proposto appello incidentale sul maggior danno da ritardato pagamento ex art. 1224, comma 2, c.c. La Corte d'appello aveva confermato la condanna alla restituzione, rideterminando solo la decorrenza degli interessi in favore dell'ente dalla data dei singoli versamenti e negando il maggior danno per difetto di prova. In cassazione la banca ha articolato quattro motivi, cumulando violazioni di legge, vizi processuali e omesso esame, mentre l'ente ha proposto ricorso incidentale tardivo sul punto del maggior danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della banca perché i motivi erano formulati in modo promiscuo, mescolando vizi eterogenei, e comunque perché non confrontati con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; inoltre ha ritenuto inammissibili le doglianze fondate sul vizio motivazionale per la presenza di doppia conforme e ha rilevato, nel merito processuale, che la disciplina societaria non era applicabile all'ente, anche alla luce del principio già affermato dalle Sezioni Unite sulla sua natura di organismo pubblico. Il ricorso incidentale tardivo dell'ente è stato dichiarato inefficace ex art. 334, comma 2, c.p.c. per l'inammissibilità del ricorso principale. La banca è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2033 c.c.
la ripetizione dell'indebito è stata ricondotta all'effetto retroattivo dell'annullamento in autotutela del decreto che aveva approvato lo statuto del 2005, e non alla sola delibera commissariale di recupero degli utili
art. 1224, comma 2, c.c.
il maggior danno da ritardo richiede prova specifica; la Corte d'appello lo ha escluso per difetto di allegazioni e prova, decisione non scalfita in cassazione
art. 295 c.p.c.
la sospensione necessaria è stata negata perché il giudizio sulla delibera commissariale non era pregiudiziale rispetto alla domanda restitutoria, fondata sull'annullamento dello statuto e non sulla delibera stessa
art. 324 c.p.c.
richiamato ai fini del giudicato interno ed esterno e della preclusione di censure non rivolte alla ratio decidendi
art. 2909 c.c.
richiamato in relazione all'efficacia del giudicato e alla necessità di confrontarsi con la statuizione effettivamente decisiva
art. 115 c.p.c.
invocato per contestare la valutazione probatoria, ma la Corte ha ribadito che la scelta delle prove rilevanti spetta al giudice di merito
art. 116 c.p.c.
non consente in cassazione una rivalutazione del materiale istruttorio salvo errori nei limiti legali della prova
art. 360 c.p.c.
i motivi cumulativi e promiscuamente articolati sono stati ritenuti inammissibili; il vizio ex n. 5 è precluso in presenza di doppia conforme
art. 348-ter c.p.c.
in presenza di doppia conforme in fatto è escluso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 342 c.p.c.
la Corte richiama l'inammissibilità dell'appello che ripropone le medesime argomentazioni senza censurare adeguatamente la ratio del primo giudice
art. 334 c.p.c.
il ricorso incidentale tardivo diventa inefficace quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso principale
art. 151 d.lgs. 385/93
richiamato per qualificare l'ente come banca pubblica residua, ma senza che ciò comporti applicazione della disciplina societaria
d.lgs. n. 356/90
richiamato dalla parte ricorrente per sostenere l'applicabilità della disciplina societaria all'ente
d.lgs. n. 385/93
richiamato per sostenere o escludere l'applicazione della disciplina societaria, ma la Corte ribadisce la natura pubblica dell'ente
artt. 2377, 2379, 2388, 2391, 2423, 2433 c.c.
invocati dalla banca per contestare la delibera commissariale e l'assetto di riparto degli utili, ma ritenuti non pertinenti in quanto non applicabili all'ente
art. 2948 c.c.
richiamato dalla banca per sostenere una prescrizione breve, disattesa perché l'azione è di ripetizione di indebito soggetta a prescrizione decennale
art. 2949 c.c.
richiamato dalla banca per sostenere una prescrizione breve, disattesa perché incompatibile con la natura restitutoria della pretesa
art. 1147 c.c.
richiamato in tema di buona o mala fede dell'accipiens nella percezione delle somme indebitamente ricevute
art. 2697 c.c.
richiamato sia per l'onere della prova sulla mala fede e sul maggior danno, sia per le contestazioni della banca sulla distribuzione probatoria
art. 2378 c.c.
citato indirettamente nel contesto delle norme societarie invocate dalla banca
art. 2379 c.c.
citato nel contesto delle norme societarie invocate dalla banca
Massime di principio
- Quando la domanda restitutoria è fondata sull'annullamento con efficacia retroattiva dell'atto amministrativo che aveva legittimato l'attribuzione patrimoniale, la legittimità di un atto meramente conseguenziale può risultare irrilevante se non si censura la ratio principale della decisione.
- In cassazione il motivo è inammissibile se cumula in modo promiscuo violazioni di legge, vizi processuali e vizi motivazionali, senza consentire di distinguere con chiarezza le singole censure e il loro oggetto.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; la critica rivolta a una motivazione diversa o soltanto accessoria non consente il superamento della decisione.
- In presenza di doppia conforme in fatto, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile, salvo che il ricorrente indichi specificamente la diversità delle basi fattuali delle due decisioni.
- La qualificazione di un ente come organismo pubblico esclude l'automatica applicazione della disciplina societaria di diritto comune, quando l'organizzazione e le funzioni dell'ente sono connesse al perseguimento di interessi pubblici.
- Nell'azione di ripetizione di indebito, gli interessi e il maggior danno seguono regole distinte: la decorrenza degli interessi può essere anticipata se è provata la mala fede dell'accipiens, mentre il maggior danno da ritardo richiede allegazione e prova specifiche da parte del creditore.
- Il ricorso incidentale tardivo perde efficacia se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, anche quando sia stato proposto nei termini per il controricorso.
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio: la scelta delle fonti del convincimento e la ponderazione degli indizi restano riservate al giudice di merito.
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