Cassazione Penale, Sentenza n. 33037/2026 del 08/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d’appello di Brescia, in sede di misure di prevenzione, aveva respinto l’istanza di revocazione proposta dall’interessato ai sensi dell’art. 28 d.lgs. 159/2011 contro il decreto del Tribunale di Monza che aveva disposto la confisca di beni mobili e immobili a lui intestati. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione degli artt. 28 d.lgs. 159/2011, 666 e 125, comma 2, c.p.p., sostenendo che la Corte d’appello avesse applicato erroneamente i principi in materia di revocazione della confisca e avesse reso una motivazione apparente. In particolare, il ricorrente deduceva che l’informativa della Guardia di Finanza del 26 novembre 1998 e una scrittura privata del 1° marzo 1996, riconosciute dalla stessa Corte come prove nuove emerse dopo la definitività della confisca, fossero state erroneamente ritenute irrilevanti. Secondo la difesa, tali documenti riguardavano ulteriori risorse economiche riferibili al nucleo familiare e avrebbero dovuto essere valutati in relazione alla quota di provvista dell’acquisto immobiliare rimasta ingiustificata, pari a un terzo del valore complessivo del bene. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo aspecifico, poiché non si confrontava con la concreta ratio decidendi dell’ordinanza impugnata, che aveva valutato entrambe le prove: la prima come elemento idoneo a ipotizzare un reato di riciclaggio, anch’esso di lucro genetico, e la seconda come inidonea a dimostrare la lecita provenienza delle ingenti risorse impiegate per l’acquisto degli immobili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha chiarito che la revocazione della confisca di prevenzione è un rimedio straordinario volto a verificare l’originario difetto dei presupposti della misura, attivabile nei casi tassativi previsti dall’art. 28 d.lgs. 159/2011, tra cui la scoperta di prove nuove decisive. La prova nuova può essere sopravvenuta oppure preesistente ma scoperta incolpevolmente dopo la definitività della misura; non rileva invece quella deducibile e non dedotta nel procedimento originario, salvo impossibilità per forza maggiore. Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva effettivamente esaminato i due documenti prodotti e ne aveva escluso l’idoneità dimostrativa. Il ricorso, limitandosi a contestare tale valutazione senza confrontarsi con le ragioni specifiche dell’ordinanza, è stato ritenuto aspecifico. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 28 d.lgs. 159/2011
comma 1; comma 3; comma 4
Disciplina la revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione, consentendola per dimostrare l’originario difetto dei presupposti della misura in presenza di ipotesi tassative, tra cui la scoperta di prove nuove decisive; prevede inoltre il termine di sei mesi e, in caso di accoglimento, l’eventuale applicazione dell’art. 46.
art. 46 d.lgs. 159/2011
Disciplina la restituzione per equivalente dei beni confiscati quando la restituzione reale sia incompatibile con la tutela dell’interesse pubblico o con la destinazione dei beni.
art. 630 c.p.p.
Le forme del procedimento di revisione sono richiamate, in quanto compatibili, per la revocazione della confisca di prevenzione.
art. 640 c.p.p.
Il ricorso per cassazione contro la decisione sulla revocazione non è soggetto alle limitazioni dei motivi previste per altri provvedimenti, in ragione del rinvio alle forme degli artt. 630 e seguenti c.p.p.
art. 125, comma 2, c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta motivazione apparente, ma la Corte ha ritenuto la motivazione dell’ordinanza concreta e valutativa.
art. 666 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte non ha ravvisato la violazione denunciata.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 24, comma 3, Cost.
Richiamato quale fondamento costituzionale della revocazione della decisione definitiva sulla confisca.
art. 14, par. 6, Patto internazionale sui diritti civili e politici
Richiamato quale fonte internazionale di tutela della riparazione dell’errore giudiziario.
art. 4, par. 2, Prot. 7 CEDU
Richiamato quale fonte internazionale relativa alla possibilità di riaprire il procedimento in presenza di fatti nuovi o di un errore giudiziario.
Massime di principio
- La revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione è un rimedio straordinario finalizzato a verificare l’originario difetto dei presupposti della misura e non consente di dedurre patologie meramente procedimentali estranee a tale difetto originario.
- Ai fini della revocazione della confisca di prevenzione, costituisce prova nuova sia la prova formata dopo la conclusione del procedimento sia quella preesistente ma scoperta successivamente incolpevolmente; non è invece prova nuova quella deducibile e non dedotta nel procedimento originario, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilità di deduzione tempestiva per forza maggiore.
- La valutazione della prova nuova deve verificare la sua concreta decisività rispetto all’originario difetto dei presupposti della confisca; la mera idoneità del documento a prospettare circostanze alternative o a formulare ipotesi di provenienza delle risorse non è sufficiente se non dimostra la lecita provenienza dei beni o delle somme impiegate.
- È specifico il ricorso per cassazione che si confronta con la ratio decidendi della decisione impugnata; è invece inammissibile il ricorso che, a fronte di una motivazione effettiva sulla rilevanza delle prove nuove, si limiti a riproporre una diversa lettura degli elementi senza confutare le ragioni poste a fondamento del rigetto.
- La Corte d’appello, investita della revocazione della confisca, deve valutare concretamente le prove nuove dedotte; quando tale valutazione sia effettiva e puntuale, non ricorre motivazione apparente per il solo fatto che l’esito sia sfavorevole all’istante.
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