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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03382/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

A seguito di verifica fiscale relativa al periodo d'imposta 2010, l'Ufficio ha emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società consolidante e di una società consolidata, rideterminando il reddito IRES e contestando come non inerente una parte dell'accantonamento effettuato per il trattamento di fine mandato degli amministratori. Le società hanno impugnato l'atto sostenendo che la deducibilità dell'accantonamento doveva essere riconosciuta in base all'art. 105 TUIR, senza applicare il limite quantitativo previsto dall'art. 2120 c.c. per il trattamento di fine rapporto dei lavoratori subordinati, e che il limite andava piuttosto ricavato dall'autonomia negoziale e dall'art. 2389 c.c., trattandosi di compensi degli amministratori determinati da deliberazione assembleare e da atto scritto con importo certo. L'Agenzia ha resistito eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità del motivo per pretesa novità della questione e per richiesta di nuovo esame del fatto.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall'Ufficio, qualificando la questione come puramente di diritto. Nel merito ha accolto il ricorso delle società, affermando che non è applicabile al trattamento di fine mandato degli amministratori il limite di deducibilità previsto dall'art. 2120 c.c. per il TFR dei lavoratori subordinati, poiché manca una norma che imponga tale assimilazione. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso delle contribuenti e annullando l'avviso di accertamento. Le spese di merito sono state compensate; l'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 105 t.u.i.r.

    consente la deduzione, per competenza, delle quote accantonate per il trattamento di fine mandato degli amministratori quando la relativa previsione risulti da atto scritto con data certa anteriore all'inizio del rapporto e con importo specificato; non impone l'applicazione del limite dell'art. 2120 c.c.

  • art. 2120 c.c.

    norma dettata per il trattamento di fine rapporto dei lavoratori subordinati; non è applicabile per analogia al trattamento di fine mandato degli amministratori in assenza di una specifica previsione normativa

  • art. 2389 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente come base per la determinazione del compenso e dell'accantonamento degli amministratori secondo la volontà delle parti e la deliberazione assembleare

  • art. 12 preleggi

    evocato nel motivo di ricorso per contestare l'estensione analogica dell'art. 2120 c.c.

  • art. 17, comma 1, lett. c), t.u.i.r.

    richiamato dalla Corte insieme all'art. 105 t.u.i.r. per affermare la deducibilità per competenza delle quote accantonate al TFM, se previste da atto scritto avente data certa e con importo determinato

  • art. 95, comma 5, t.u.i.r.

    opera in difetto dei presupposti per la deduzione per competenza, imponendo il principio di cassa per i compensi spettanti agli amministratori

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazione di legge in cassazione

  • art. 384 c.p.c.

    consente la decisione nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto

Massime di principio

  • Il trattamento di fine mandato degli amministratori non può essere automaticamente assoggettato, per analogia, ai limiti di deducibilità previsti per il trattamento di fine rapporto dei lavoratori subordinati, in assenza di una norma che disponga tale equiparazione.
  • In materia di redditi d'impresa, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato degli amministratori sono deducibili per competenza solo se la previsione del trattamento risulta da un atto scritto con data certa anteriore all'inizio del rapporto e che ne specifichi l'importo.
  • Quando il requisito formale sostanziale dell'atto scritto con data certa e importo determinato è presente, la deduzione non va negata applicando il limite quantitativo dell'art. 2120 c.c., che resta estraneo alla fattispecie.
  • Se la controversia è decisa in cassazione su una questione di puro diritto e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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