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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34173/2025 del 17/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo ha riconosciuto responsabile di indebito utilizzo di una carta bancomat e di una carta Postepay, deducendo: 1) nullità per mancata assistenza del difensore all'udienza d'appello (il difensore aveva depositato una memoria di adesione all'astensione delle Camere Penali); 2) inutilizzabilità di un frame/video estratto dal sistema di videosorveglianza del taxi, per assenza di formale sequestro e violazione delle norme sul reperimento della prova (artt. 253, 254, 254-bis e art. 191 c.p.p.); 3) vizio di motivazione e violazione dell'art. 125 c.p.p. relativamente alla ricostruzione che attribuisce l'uso di due carte alla stessa persona, nonostante luoghi e distanze incompatibili; 4) vizio di motivazione e mancata valutazione delle circostanze attenuanti ai sensi dell'art. 62-bis c.p., atteso che la difesa aveva prodotto provvedimenti della magistratura di sorveglianza attestanti l'affidamento in prova e il recupero dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: 1) l'appello si è svolto con rito cartolare (assenza di richiesta di trattazione orale) e dunque non era richiesta la presenza personale del difensore; l'adesione all'astensione non imponeva il rinvio; 2) i filmati realizzati dal titolare del taxi, effettuati prima dell'inizio del procedimento, sono qualificabili come "documenti" ai sensi dell'art. 234 c.p.p. e pertanto legittimamente utilizzabili anche senza formale sequestro; 3) la censura sulla incongruità temporale/di luogo non è stata debitamente allegata in appello e avrebbe richiesto sindacato di fatto non consentito in Cassazione; 4) la produzione documentale difensiva depositata tardivamente (oltre il termine dei 5 giorni) non poteva essere tenuta in considerazione in fase cartolare poiché sottratta al necessario contraddittorio (richiamati gli arresti di Sezioni Unite e la disciplina sui termini). Perciò il verdetto d'appello è stato confermato nella sostanza e il ricorrente condannato alle spese processuali e a una somma di euro tremila per ammenda.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)

    Norma richiamata dalla difesa per invocare la nullità per mancata assistenza del difensore; la Corte ha ritenuto non applicabile la nullità perché il giudizio d'appello si è svolto con rito cartolare, dove non è prevista la comparizione personale del difensore

  • Codice di procedura penale, art. 180

    Richiamato in relazione alle nullità connesse alla difesa; la Corte ha escluso il vizio per i medesimi motivi connessi al rito cartolare

  • Codice di procedura penale, art. 191

    Norma relativa all'inutilizzabilità di atti o elementi decisivi acquisiti in violazione delle garanzie procedurali: la difesa ha invocato l'inutilizzabilità del frame video, ma la Corte ha ritenuto che il filmato costituisca documento legittimamente acquisito dal titolare del taxi e non soggetto a tale sanzione

  • Codice di procedura penale, artt. 253, 254 e 254-bis

    Norme sul sequestro probatorio: la difesa ha sostenuto che la mancata adottazione di un provvedimento di sequestro rendeva illegittima l'acquisizione del video; la Corte ha ritenuto che le videoregistrazioni effettuate dal titolare del taxi prima dell'apertura del procedimento rientrino nella categoria dei documenti e non richiedano formale sequestro

  • Codice di procedura penale, art. 125

    Norma sulla motivazione della sentenza: la censura difensiva sulla logica della ricostruzione fattuale è stata ritenuta generica e non sufficientemente dettagliata per consentire il sindacato in Cassazione

  • Codice penale, art. 62-bis

    Disciplina delle circostanze attenuanti e della recidiva: la Corte ha valutato che i precedenti penali dell'imputato e l'assenza di elementi probanti sul consolidamento del percorso di recupero non giustificavano il riconoscimento delle attenuanti generiche

  • Codice di procedura penale, art. 420-ter

    Norma sul legittimo impedimento del difensore: la Corte ha osservato che tale previsione non trova applicazione nel giudizio cartolare di appello, dove non è prevista la comparizione personale del difensore

  • Codice di procedura penale, art. 234

    Definizione della categoria dei "documenti": la Corte ha qualificato le videoregistrazioni effettuate dal titolare del taxi come documenti utilizzabili in processo senza formale sequestro

  • Codice di procedura penale, art. 526, comma 1

    Norma citata in relazione all'inutilizzabilità di atti acquisiti senza contraddittorio: la Corte ha richiamato il principio secondo cui documenti sopravvenuti devono essere acquisiti garantendo il contraddittorio, pena l'inutilizzabilità

  • Codice di procedura penale, art. 127, comma 2

    Termine dei cinque giorni per il deposito di memorie prima dell'udienza: la Corte ha ritenuto che la memoria depositata dalla difesa fosse tardiva e quindi non utilizzabile nella trattazione cartolare, richiamando il computo esclusivo del dies a quo e ad quem

Massime di principio

  • Nei giudizi d'appello celebrati con rito cartolare (assenza di trattazione orale), la comparizione personale del difensore non è richiesta: l'adesione del difensore ad azioni di astensione non implica automaticamente la nullità o il rinvio del processo
  • Le videoregistrazioni effettuate dal titolare di un mezzo o in luoghi aperti al pubblico prima dell'apertura del procedimento possono essere qualificate come "documenti" e utilizzate come prova senza un formale provvedimento di sequestro, salvo specifiche violazioni di garanzie
  • Documenti sopravvenuti o prodotti tardivamente in sede di trattazione scritta non possono essere utilizzati ai fini della deliberazione se privi del necessario contraddittorio; per la loro ammissione è richiesto il rispetto dei termini procedurali (es. motivi nuovi) e la possibilità di replica del PM
  • Le censure generiche o che impongono un sindacato di fatto (es. ricostruzioni temporali/localizzative non dettagliate) sono inammissibili in Cassazione; è necessario specificare dati e elementi che dimostrino l'illogicità manifesta della motivazione impugnata
  • La concessione di misure alternative o provvedimenti di sorveglianza (es. affidamento in prova) non produce automaticamente, senza riscontri sulla tenuta del percorso rieducativo e senza confronto con precedenti penali, la riconoscenza delle attenuanti generiche

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