Ordinanza n. 182/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della deliberazione ARERA 30 dicembre 2025, n. 591/2025/R/RIF nella parte in cui ha concluso con esito negativo il procedimento di approvazione dei PEF validati da Ager ed ha escluso incrementi dei corrispettivi all’utenza finale per le annualità 2024 e 2025; ove occorra, della deliberazione ARERA n. 409/2025/R/RIF (punto 6), e della nota ARERA del 12 novembre 2025, nella parte in cui hanno anticipato la possibilità di concludere il procedimento “anche escludendo, ove ne sussistano i presupposti, incrementi dei corrispettivi all’utenza finale per le annualità 2024 e 2025”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione ARERA 30 dicembre 2025, n. 591/2025/R/RIF, nella parte relativa all'esito negativo dell'approvazione dei PEF validati da Ager e all'esclusione di incrementi dei corrispettivi all'utenza finale per il 2024 e il 2025, nonché, ove occorra, atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente, insieme a un Comune costituito e ad altri Comuni non costituiti, ha impugnato la deliberazione ARERA n. 591/2025/R/RIF chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La contestazione riguarda la conclusione negativa del procedimento di approvazione dei PEF validati dall'Agenzia territoriale pugliese per il servizio di gestione dei rifiuti e l'esclusione di incrementi dei corrispettivi a carico dell'utenza finale per le annualità 2024 e 2025. Sono stati inoltre impugnati, ove occorrente, il punto 6 della deliberazione ARERA n. 409/2025/R/RIF e una nota ARERA del 12 novembre 2025, nella parte in cui avevano anticipato la possibilità di escludere tali incrementi. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi alla valutazione della domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Pur richiamando una prima sommaria delibazione della domanda di annullamento, il Collegio ha ritenuto insussistente il necessario periculum in mora, poiché dagli atti impugnati non risulta prevista la restituzione di somme da parte dei gestori ai Comuni. L'assenza di tale effetto restitutorio ha escluso, allo stato cautelare, un pregiudizio grave e attuale idoneo a giustificare la sospensione degli atti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il rigetto è stato fondato, in particolare, sull'insussistenza del periculum in mora.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo richiede la sussistenza di un pregiudizio grave e attuale riconducibile agli effetti dell'atto impugnato; in mancanza di tale pregiudizio, la domanda cautelare deve essere respinta.
- Il periculum in mora non può essere desunto da conseguenze economiche meramente ipotetiche o non previste dagli atti impugnati; quando questi non impongono restituzioni o altri esborsi immediati a carico del ricorrente, non è dimostrato il danno cautelare necessario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 388/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 80/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 81/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 80/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 81/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 82/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →