Cassazione Penale, Sentenza n. 39801/2022 del 20/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione nella qualificazione del fatto: la Corte di appello aveva qualificato il prelievo di somme dalle casse della fallita come restituzione in conto capitale dando così luogo a bancarotta fraudolenta per distrazione; secondo la ricorrente, invece, quei versamenti erano restituzioni di mutui ai soci (versamenti a titolo di mutuo) e la condotta avrebbe dovuto essere qualificata come bancarotta preferenziale, reato ormai prescritto. Il cuore della controversia è la determinazione della natura giuridica dei versamenti (apporto in conto capitale vs. prestito soci) e la conseguente diversa fattispecie penale applicabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che la Corte di appello ha affermato in modo apodittico l'esistenza di un finanziamento in conto capitale senza indicare le prove e gli elementi concreti che giustificassero tale ricostruzione; tale motivazione è insufficiente alla luce dei criteri di diritto richiamati (valutazione della volontà delle parti, comportamento concreto, qualificazione in bilancio solo in subordine). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento è rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione.
Norme richiamate
Sez. 5, n. 8431 del 01/02/2019 (Vesprini)
Sez. 5, n. 8431 del 01/02/2019, Rv. 276031
Distinzione tra bancarotta fraudolenta per distrazione (quando si tratta di restituzione di versamenti in conto capitale) e bancarotta preferenziale (quando si tratta di restituzione di mutui soci).
Sez. 5, n. 32930 del 21/06/2021 (Provvisionato)
Sez. 5, n. 32930 del 21/06/2021, Rv. 281872
Conferma dell'orientamento giurisprudenziale sulla distinzione tra versamenti in conto capitale e versamenti a titolo di mutuo ai fini della qualificazione della bancarotta.
Sez. 5, n. 24909 del 07/06/2022 (Bassoli)
Sez. 5, n. 24909 del 07/06/2022
Ulteriore conferma della giurisprudenza sopra richiamata.
Sez. civ. 1, n. 7692 del 31/03/2006
Sez. civ. 1, n. 7692 del 31/03/2006, Rv. 588234
Stabilisce che la qualificazione di un versamento come mutuo o apporto è questione di interpretazione della volontà delle parti, desumibile dai fatti concreti e dalle finalità pratiche del rapporto.
Sez. civ. 1, n. 15035 del 08/06/2018
Sez. civ. 1, n. 15035 del 08/06/2018, Rv. 649557
I versamenti in conto capitale devono essere contabilizzati nel patrimonio netto e indicati nella nota integrativa; tuttavia la natura del versamento dipende dalla comune intenzione e dal comportamento concreto delle parti, la qualificazione contabile è rilevante principalmente in mancanza di chiara volontà negoziale.
art. 33 legge fallimentare
Disposizione richiamata in relazione alla relazione del curatore allegata agli atti (strumento probatorio rilevato dalla difesa).
Art. 216, u.c., legge fallimentare
art. 216, u.c., legge fallimentare
Norma relativa alle pene accessorie in materia fallimentare, cui la Corte ha provveduto a rimettere in linea con la giurisprudenza costituzionale richiamata.
Sentenza Corte Costituzionale n. 222 del 2018
Corte Costituzionale n. 222/2018
Rilevata in relazione alla necessità di adeguare la determinazione delle pene accessorie ex art. 216 legge fallimentare.
Art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020
art. 23, comma 8, legge n. 176/2020
Norma richiamata per le forme di trattazione del ricorso (esame senza intervento delle parti).
Massime di principio
- La distinzione tra restituzione di somme come "versamento in conto capitale" e come "mutuo soci" è cruciale: la prima può integrare bancarotta fraudolenta per distrazione, la seconda bancarotta preferenziale.
- La qualificazione dei versamenti dipende dalla ricostruzione della volontà delle parti e dal comportamento concreto (documentazione contabile è utile ma non decisiva se manca una chiara manifestazione negoziale).
- Il giudice deve motivare specificamente sulla base probatoria che porta a qualificare un versamento come capitale o come mutuo: una affermazione apodittica sulla natura del versamento è insufficiente e porta all'annullamento per carenza di motivazione.
- Una errata qualificazione può avere effetto decisivo sulla prescrizione del reato: se il fatto rientra tra le fattispecie prescritte, la condanna non è mantenibile.
- In caso di dubbio sulla natura dei versamenti, occorre valutare documenti, comportamenti delle parti, modalità di contabilizzazione e ogni elemento che consenta di ricostruire la comune intenzione; la qualificazione contabile è rilevante in subordine.
- La Corte di Cassazione è pronta ad annullare e rinviare se l'applicazione dei principi giurisprudenziali non è adeguatamente motivata.
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