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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32379/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una comunicazione di iscrizione di ipoteca e di atti presupposti, in relazione a diverse cartelle di pagamento riferite a IRPEF e ILOR. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; in appello la commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello dell’agente della riscossione. In Cassazione l’agente propone quattro motivi: (1) nullità della sentenza per omessa pronuncia, deducendo che il giudice d’appello non avrebbe esaminato l’eccezione relativa alla necessità di querela di falso per contestare la difformità del luogo di consegna rispetto agli avvisi di ricevimento; (2) violazione dell’art. 2700 c.c., sostenendo che due cartelle risultavano ritualmente notificate presso la sede sociale come attestato dagli avvisi di ricevimento; (3) violazione del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, assumendo che l’iscrizione ipotecaria per una cartella di importo rilevante poteva essere disposta anche senza previo avviso di intimazione e che la motivazione della CTR era errata perché aveva collegato l’illegittimità dell’ipoteca non alla cartella ma all’intimazione annullata; (4) omessa pronuncia sulla soglia di ammissibilità dell’espropriazione immobiliare, ritenuta però questione solo ipotetica. Nel corso del giudizio la stessa ricorrente ha inoltre rappresentato che tre cartelle erano state discaricate in applicazione del d.l. n. 119 del 2018, art. 4, con conseguente cessazione della materia del contendere per tali posizioni.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere per tre cartelle di pagamento, in quanto annullate automaticamente ex d.l. n. 119 del 2018, art. 4. Ha poi accolto i primi tre motivi di ricorso: ha ritenuto fondato il rilievo sulla prova della notificazione perché il giudice di merito aveva deciso senza valorizzare gli avvisi di ricevimento, che fanno fede ex art. 2700 c.c. quanto all’avvenuta consegna e al rapporto tra consegnatario e destinatario; ha richiamato il principio secondo cui, in materia tributaria e fallimentare, la mancata notifica dell’atto sia al curatore sia al fallito tornato in bonis incide sulla opponibilità dell’atto, ma non comporta automaticamente la nullità nei termini affermati dalla CTR; ha inoltre accolto il motivo relativo all’iscrizione ipotecaria, chiarendo che essa non è atto dell’espropriazione forzata e può essere eseguita senza la previa notifica dell’intimazione di cui all’art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973. Il quarto motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 4

    L’annullamento dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro operante per legge è automatico e, per i debiti litigiosi, determina cessazione della materia del contendere; il successivo sgravio ha natura meramente dichiarativa e tecnica.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro per la denuncia di nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su quanto dedotto; la doglianza di omessa pronuncia è scrutinata alla luce della ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 2700 c.c.

    L’avviso di ricevimento dell’atto notificato fa piena prova, fino a querela di falso, dell’avvenuta notificazione e della relazione tra consegnatario e destinatario.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50

    L’intimazione è richiesta per l’espropriazione forzata non iniziata entro un anno dalla notifica della cartella; non è presupposto necessario dell’iscrizione ipotecaria ex art. 77.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77

    L’iscrizione ipotecaria è una procedura alternativa all’esecuzione forzata e può essere effettuata senza previa intimazione ex art. 50, comma 2.

  • art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato come fonte della disciplina dell’iscrizione ipotecaria, distinta dall’espropriazione forzata.

Massime di principio

  • L’annullamento automatico ex lege di carichi di modesto importo produce, nei giudizi pendenti, l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza necessità di un formale provvedimento di sgravio.
  • L’avviso di ricevimento della notificazione postale costituisce prova legale dell’avvenuta consegna e del soggetto che ha ricevuto l’atto, salvo querela di falso, e il giudice non può disattenderlo senza esaminarlo.
  • In materia tributaria, la notificazione dell’atto solo al curatore fallimentare o solo al fallito tornato in bonis incide sulla sua opponibilità, ma la contestazione deve essere ricostruita in termini coerenti con la situazione soggettiva del destinatario e con l’atto successivo impugnato.
  • L’iscrizione ipotecaria dell’agente della riscossione non coincide con l’espropriazione forzata e non richiede, come presupposto necessario, la previa intimazione di pagamento prevista per l’avvio o la prosecuzione dell’esecuzione forzata.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioOpposizioni esecutive
RamiTributiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiOnere della prova

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