Sentenza n. 880/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento della Prefettura di Torino – Sportello Unico Immigrazione, Prot. nr. -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS-; - nonché di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio dell’istanza di emersione fondata sulla produzione di un certificato contraffatto di idoneità alloggiativa
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato dalla Prefettura nell’ambito della procedura di emersione ex art. 103 d.l. 34/2020. L’Amministrazione aveva ritenuto ostativa la produzione di una ricevuta falsa relativa all’idoneità alloggiativa, emersa a seguito degli accertamenti del Comune, e aveva previamente comunicato il preavviso di rigetto. Con unico motivo sono stati dedotti eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza ed erroneità dell’istruttoria e violazione dell’art. 103 d.l. 34/2020. Il ricorrente ha sostenuto che l’idoneità alloggiativa non costituisce requisito per il perfezionamento della procedura di emersione e che la falsità era stata predisposta da un professionista incaricato, senza sua consapevolezza. Dopo aver appreso della contraffazione, egli aveva disconosciuto tempestivamente il documento e prodotto un certificato autentico, mentre la documentazione relativa alla posizione lavorativa risultava regolare.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Richiamando il più recente orientamento del Consiglio di Stato, il Collegio ha ritenuto applicabile la figura del falso innocuo quando la falsità documentale sia riconducibile all’attività di un intermediario, il richiedente ne sia incolpevole e si attivi immediatamente per disconoscerla e sostituirla con documentazione genuina. L’idoneità alloggiativa non è prevista dall’art. 103 d.l. 34/2020 né dall’art. 5 del d.m. 27 maggio 2020 quale requisito di ammissibilità della domanda di emersione; rileva invece ai fini della stipula del contratto di soggiorno, ai sensi dell’art. 5-bis d.lgs. 286/1998. Nel caso concreto, la falsità era stata prodotta dal professionista incaricato, il ricorrente l’aveva prontamente disconosciuta e aveva depositato un nuovo certificato autentico. Il rigetto è stato quindi ritenuto contrario alla finalità di regolarizzazione e fondato su un’interpretazione eccessivamente formalistica. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 103 d.l. 34/2020
Disciplina la procedura di emersione dei rapporti di lavoro; la falsità documentale non determina automaticamente il rigetto quando ricorrano i presupposti del falso innocuo e il richiedente abbia agito incolpevolmente e tempestivamente per correggere la documentazione.
art. 5 d.m. 27 maggio 2020
Non contempla l’attestazione di idoneità alloggiativa tra i requisiti di ammissibilità della domanda di emersione.
art. 5-bis d.lgs. 286/1998
la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica
L’idoneità dell’alloggio rileva ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, non come requisito di ammissibilità della domanda di emersione.
art. 103, comma 22, d.l. 34/2020
Prevede conseguenze penali per chi presenta false dichiarazioni o attestazioni o concorre al fatto, senza stabilire automaticamente il rigetto della domanda amministrativa.
art. 103, comma 18, d.l. 34/2020
Prevede la nullità del contratto di soggiorno stipulato sulla base di un’istanza contenente dati non veritieri.
art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998
la presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda
È richiamato quale indice del disvalore generale attribuito dall’ordinamento alla falsità documentale in materia migratoria, ma non conduce automaticamente al rigetto nel caso di falso innocuo riguardante un requisito non richiesto per l’ammissibilità della domanda di emersione.
art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 286/1998
Prevede una fattispecie penale relativa alla contraffazione o all’uso di documenti falsi con finalità migratorie.
Massime di principio
- Nella procedura di emersione disciplinata dall’art. 103 d.l. 34/2020, l’attestazione di idoneità alloggiativa non costituisce requisito di ammissibilità della domanda, ma rileva ai fini della successiva stipula del contratto di soggiorno ai sensi dell’art. 5-bis d.lgs. 286/1998.
- La produzione di un documento falso non giustifica automaticamente il rigetto della domanda di emersione quando ricorrano i presupposti del falso innocuo: il richiedente deve essere incolpevole, la falsità deve essere riconducibile all’intermediario o a un terzo, il documento deve riguardare un elemento non decisivo per l’ammissibilità della domanda e l’interessato deve essersi attivato tempestivamente per disconoscerlo e sostituirlo con documentazione autentica.
- Nelle procedure di emersione occorre distinguere la posizione del lavoratore straniero da quella del datore di lavoro o dell’intermediario: la falsità documentale imputabile esclusivamente a questi ultimi non può essere automaticamente posta a carico dello straniero che abbia fatto incolpevole affidamento sull’intermediario e abbia partecipato attivamente alla regolarizzazione non appena conosciuta la falsità.
- L’Amministrazione non può fondare il diniego su un’interpretazione meramente formalistica della falsità documentale quando il richiedente abbia prodotto tempestivamente la documentazione genuina, siano integri gli altri requisiti della procedura e la decisione contrasti con la finalità legislativa di regolarizzazione dello status lavorativo e giuridico dello straniero.
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