Cassazione Civile, Ordinanza n. 23836/2022 del 01/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato il fermo amministrativo e la cartella presupposta; in primo grado la domanda era stata accolta solo in parte, poi in appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello. In Cassazione il contribuente ha proposto ricorso con due motivi, entrambi centrati sulla liquidazione delle spese di lite: ha denunciato la violazione delle norme sui parametri forensi e sulle spese processuali, sostenendo che la CTR avesse liquidato importi (250 euro per il primo grado e 350 euro per il secondo) del tutto scollegati dal valore della controversia, superiore a 10.000 euro, e comunque inferiori ai minimi ricavabili dai parametri, con pregiudizio del decoro professionale. Ha inoltre censurato la sentenza per difetto di motivazione, poiché il giudice d'appello non aveva spiegato le ragioni dello scostamento dai parametri e della liquidazione in misura simbolica.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi, osservando che, dopo il d.m. n. 55 del 2014, i parametri forensi costituiscono criteri di orientamento e misura economica standard della prestazione professionale; il giudice può discostarsene anche oltre i limiti ordinari, ma deve motivare specificamente lo scostamento, specie quando la liquidazione sia apprezzabilmente inferiore ai valori medi e non possa comunque scendere a livelli simbolici, incompatibili con il decoro professionale ex art. 2233, comma 2, c.c. Poiché la CTR aveva liquidato spese di importo simbolico rispetto al valore della causa e senza alcuna motivazione, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione per nuova statuizione sulle spese, nel rispetto dei principi indicati.
Norme richiamate
art. 4 d.m. n. 55 del 2014
i parametri forensi sono criteri di orientamento; il giudice può scendere sotto o salire sopra i limiti derivanti dalle percentuali di scostamento solo con apposita e specifica motivazione
art. 5 d.m. n. 55 del 2014
richiamato come norma sui criteri di liquidazione dei compensi professionali
art. 91 c.p.c.
richiamato in tema di regolazione delle spese processuali
art. 92 c.p.c.
richiamato in tema di compensazione e disciplina delle spese processuali
art. 2233, comma 2, c.c.
impedisce di liquidare compensi praticamente simbolici, perché non consone al decoro della professione
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per la disciplina delle spese nel processo tributario
art. 36, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale parametro della motivazione della decisione del giudice tributario
art. 75 disp. att. c.p.c.
richiamato insieme alle norme sulle spese e sulla motivazione della liquidazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come vizio denunciato per violazione di legge
d.lgs. n. 156 del 2015
richiamato quale testo che ha modificato la disciplina del processo tributario
Massime di principio
- Nel sistema successivo al d.m. n. 55 del 2014 i parametri di liquidazione dei compensi professionali non hanno più natura rigidamente inderogabile, ma fungono da standard di riferimento per la determinazione del compenso giudiziale.
- Il giudice può discostarsi dai parametri medi anche in misura significativa, ma deve indicare in sentenza le ragioni concrete dello scostamento quando la liquidazione si allontani apprezzabilmente dai valori di riferimento.
- La liquidazione delle spese non può essere simbolica o meramente irrisoria rispetto al valore della controversia, perché ciò contrasta con il decoro professionale tutelato dall'art. 2233, comma 2, c.c.
- In materia di spese di lite, il difetto assoluto di motivazione sul criterio adottato per la quantificazione integra vizio di legittimità quando non consenta di comprendere perché il giudice abbia ridotto il compenso al di sotto dei parametri ordinari.
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