Sentenza n. 14889/2026 - Roma, Sezione 3B
per la declaratoria, anche in via cautelare dell’illegittimità del silenzio inadempimento formatosi a seguito del mancato rispetto da parte dell’Amministrazione intimata, dell’obbligo di esitare entro il termine di centoventi giorni (120 gg.),fissato dall’art. 16, comma 6, d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, l’istanza dell’odierno parte ricorrente concernente il riconoscimento del titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito all’estero, ai sensi e per gli effetti della Direttiva 2005/36/CE, recepita dal d.lgs. 206/2007, come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE, recepita dal d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, con condanna dell’Amministrazione resistente ad esercitare il potere Amministrativo entro un breve termine
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento di un titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito in altro Paese dell'Unione europea
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente titolo)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza n. 47939, inoltrata il 26 dicembre 2025, diretta a ottenere il riconoscimento in Italia di un titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito all'estero in altro Paese dell'Unione europea, ai sensi della direttiva 2005/36/CE e del d.lgs. n. 206/2007, come modificato dalla direttiva 2013/55/UE e dal d.lgs. n. 15/2016. È stato dedotto il mancato rispetto del termine previsto per la conclusione del procedimento e, in particolare, del termine complessivo massimo di quattro mesi ricavabile dall'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, eventualmente richiedere integrazioni, e tre mesi per adottare il provvedimento sul riconoscimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso quanto all'accertamento dell'inerzia amministrativa. Ha ritenuto sussistenti sia l'obbligo dell'amministrazione di provvedere su un'istanza del privato sia la scadenza del termine per la conclusione del procedimento, considerando inutilmente decorso anche il termine speciale previsto dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007. Ha quindi ordinato al Ministero di adottare un provvedimento espresso sull'istanza entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale perdurante inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il dirigente generale del Ministero preposto alla direzione generale competente, senza facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli un ulteriore termine di 120 giorni. L'amministrazione e l'eventuale commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L'autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica documentale e le eventuali integrazioni, il procedimento può durare al massimo quattro mesi.
l. 241/1990
Il termine generale previsto dalla legge sul procedimento amministrativo, inutilmente decorso, concorre a fondare l'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
direttiva 2005/36/CE
Costituisce la disciplina eurounitaria di riferimento per il riconoscimento delle qualifiche professionali, recepita nell'ordinamento italiano dal d.lgs. n. 206/2007.
direttiva 2013/55/UE
Modifica la direttiva 2005/36/CE ed è stata recepita dal d.lgs. n. 15/2016.
Massime di principio
- Quando un privato presenta un'istanza diretta al riconoscimento di un titolo di abilitazione professionale conseguito in altro Stato dell'Unione europea, l'amministrazione competente ha l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
- Nel procedimento disciplinato dall'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, il termine per la verifica della completezza documentale è di trenta giorni e il termine per il provvedimento sul riconoscimento è di tre mesi dalla documentazione completa; anche in caso di richiesta di integrazioni, il termine complessivo può giungere al massimo a quattro mesi.
- La scadenza del termine speciale previsto per il riconoscimento delle qualifiche professionali estere, unitamente alla sussistenza di una posizione legittimante del richiedente, consente di accertare il silenzio-inadempimento dell'amministrazione.
- Accertata l'inerzia, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza.
- Nella decisione sul riconoscimento di qualifiche professionali conseguite in altro Stato dell'Unione europea, l'amministrazione e l'eventuale commissario ad acta devono rispettare i principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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