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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16870/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia aveva ad oggetto un avviso di liquidazione relativo alla Tosap per l’anno d’imposta 2007. La Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva rigettato l’appello proposto dal Comune di Palermo avverso la sentenza di primo grado della Commissione tributaria provinciale di Palermo. Il Comune proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo. A.M.A.T. Palermo S.p.A. resisteva con controricorso e proponeva anche ricorso incidentale condizionato. Successivamente, entrambe le parti depositavano istanza congiunta chiedendo l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, rappresentando che l’atto impugnato era stato annullato dal Comune.

La decisione

La Corte ha preso atto dell’istanza congiunta e dell’intervenuto annullamento dell’atto impugnato da parte dell’ente territoriale, dichiarando l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. In conseguenza, ha disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il carattere eccezionale e sanzionatorio della misura e il fatto che essa opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, trattandosi di misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di cassazione, risulta documentato l’annullamento dell’atto impugnato e le parti chiedono congiuntamente l’estinzione, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e estingue il processo.
  • La compensazione integrale delle spese può essere disposta in presenza di accordo tra le parti o di sopravvenuta cessazione dell’interesse alla decisione.
  • L’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica oltre i casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso; non è estensibile in via interpretativa a ipotesi diverse come l’estinzione per cessata materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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