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Sentenza

Sentenza n. 3061/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 754/2024

Giustizia amministrativa202601341

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 754/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 754/2024, notificata al Ministero il 20 marzo 2024 e non impugnata, come attestato dalla certificazione della cancelleria del 12 maggio 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere alla docente il beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le modalità previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, nonché al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore antistatario. L'Amministrazione è rimasta inadempiente. È stata quindi chiesta la declaratoria di mancata esecuzione del giudicato, l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'art. 114 c.p.a., in particolare la mancata impugnazione della sentenza e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale, provvedendo al pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale ministeriale, o un funzionario delegato munito delle necessarie competenze. Il giudice ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'Amministrazione di appartenenza. Ha inoltre stabilito che il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002 e che la parcella dovrà essere presentata nei termini dell'art. 71 del medesimo decreto, decorrenti dal compimento dell'ultimo atto esecutivo. Il commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite il processo amministrativo telematico. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro per le spese del giudizio, oltre IVA, CPA, spese generali se spettanti e contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di imporre all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, assegnare un termine per adempiere e nominare, in caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il ricorso in ottemperanza è stato ritenuto procedibile dopo l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • d.P.R. n. 115/2002

    Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta; il giudice richiama in particolare gli artt. 55, 56 e 71.

  • art. 55 d.P.R. n. 115/2002

    Rileva per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario, ritenuto autorizzato.

  • art. 56 d.P.R. n. 115/2002

    Rileva per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute per l'adempimento dell'incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    Prevede il termine, stabilito a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il dies a quo decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    È la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato impone a un'amministrazione il riconoscimento e il pagamento di somme o benefici e l'amministrazione non vi adempie dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'integrale esecuzione del titolo entro un termine assegnato e nominare un commissario ad acta per l'ulteriore inadempimento.
  • La mancata impugnazione della sentenza, attestata dalla certificazione della cancelleria, e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 costituiscono presupposti dell'azione di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.
  • L'incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico e non dal mero deposito della relazione sull'attività svolta.
  • Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti dell'incarico esclusivamente mediante la procedura del processo amministrativo telematico, nel fascicolo telematico della causa e secondo la modulistica prevista per gli ausiliari del giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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